Responsabilità contrattuale degli amministratori e conflitto di interessi
Per far valere la responsabilità contrattuale degli amministratori per danni derivanti dalla violazione dei propri doveri, spetta all’esponente l’onere di allegare e provare la condotta inadempiente degli amministratori, l’esistenza del danno di cui chiede il ristoro, ossia del depauperamento del patrimonio sociale, ed il nesso di causalità tra la condotta e il danno concretamente verificatosi. Invero, la responsabilità contrattuale degli amministratori è circoscritta ai soli pregiudizi che siano ricollegabili con un nesso di causalità immediata all’attività posta in essere dai medesimi ed è onere di chi agisce fornire la prova rigorosa del danno patito e del nesso di causalità tra comportamento e danno.
Affinché sussista un conflitto di interessi nella stipula di un contratto è necessario che il rappresentante persegua interessi incompatibili con quelli del rappresentato, tale per cui la salvaguardia dei primi impedisce al rappresentante di tutelare adeguatamente quelli facenti capo al “dominus”. Tale valutazione non va condotta in termini ipotetici o astratti, ma con riferimento alle concrete caratteristiche del negozio, al fine di verificare se la creazione dell’utile per una parte implichi il sacrificio dell’altra. Alla luce di ciò, l’esistenza di un conflitto d’interessi tra la società e il proprio amministratore non può essere fatta discendere da un’aprioristica considerazione della soggettiva coincidenza dei ruoli di amministratore delle due società, ma dev’essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica d’incompatibilità degli interessi di cui sono portatori, rispettivamente, la società ed il suo amministratore.
La revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l.
L’agire in conflitto di interessi integra un particolare vizio dell’attività gestoria che rileva in quanto connoti atti che cagionino danno alla società. Pertanto, primario oggetto di disamina riguardo a un ricorso per revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l. in conflitto di interessi è la prevedibilità della produzione di un danno da parte dell’amministratore.
Annullabilità del contratto concluso dall’amministratore unico di s.r.l. in conflitto di interessi
Gli elementi integranti la fattispecie di cui all’art. 2475 ter c.c. debbono essere interpretati nel senso che, affinché ricorra la situazione di conflitto di interessi, è necessario un rapporto di incompatibilità tra le esigenze del rappresentato e quelle personali del rappresentante (o di un terzo che egli a sua volta rappresenti) e tale rapporto – da riscontrare non in termini astratti e ipotetici, ma con riferimento specifico al singolo atto, e che costituisce causa di annullabilità per vizio della volontà negoziale (sempre che detta situazione sia conosciuta o conoscibile dall’altro contraente) – è ravvisabile rispetto al contratto le cui intrinseche caratteristiche consentano l’utile di un soggetto solo passando attraverso il sacrificio dell’altro.
L’art. 2475 ter c.c. presuppone che l’amministratore, portatore di un interesse in conflitto con la società, abbia avuto la possibilità di influire sul contenuto negoziale dell’atto. Al contrario, ove egli si sia per ipotesi limitato a recepire all’interno del contenuto negoziale la volontà dei soci cristallizzatasi in una decisione della società, verrebbe meno la ratio che giustifica l’applicazione della norma: tale soluzione appare coerente con la norma di ordine generale di cui all’art. 1395 c.c., che esclude l’annullabilità del contratto con sé stesso in caso di predeterminazione del contenuto del contratto da parte dello stesso rappresentato.
L’esistenza di un conflitto d’interessi tra la società parte del contratto che si assume viziato e il suo amministratore non può farsi discendere genericamente dalla mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore delle due società contraenti, ma deve essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica di incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la società – che sostiene di aver stipulato il contratto contro la propria volontà – e il suo amministratore e della riconoscibilità della stessa da parte dell’altro contraente.
Ambito applicativo della clausola compromissoria statutaria
La clausola compromissoria contenuto nello statuto sociale di una società a responsabilità limitata, a norma della quale: “qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci , o tra i soci e la società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, oppure nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi, o da essi promossa”, è applicabile anche al caso in cui il soggetto che abbia tenuto la condotta oggetto di censura, pur non rivestendo più la qualifica di amministratore al tempo in cui la causa sia stata radicata, abbia compiuto gli atti censurati nella qualità di amministratore, ciò comportando un’estensione della vigenza temporale della disposizione statutaria, che appare idonea a radicare la competenza anche per vicende pregresse, nonostante la cessazione della carica di amministratore.
Presupposti del conflitto di interessi rilevante ai fini dell’annullamento delle delibere del CdA di s.r.l.
Sussiste il conflitto di interessi rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 2475 ter, co. 2, c.c. allorquando, in relazione a una determinata operazione, l’interesse della società e quello dell’amministratore sono orientati in direzioni opposte, di modo che alla realizzazione dell’uno segua, o possa seguire, il sacrificio dell’altro. I conflitti di interessi rilevanti sono quelli attuali in cui l’interesse portato dall’amministratore ha effettivamente inciso, in senso sfavorevole alla società, sul contenuto del contratto o dell’operazione decisa dall’organo amministrativo, senza che abbiano rilevanza i conflitti meramente potenziali in cui a un’astratta contrapposizione ex ante degli interessi (derivante, ad esempio, da una soggettiva coincidenza di ruoli ricoperti dall’amministratore in entrambe le società parti del contratto) non corrisponda un’effettiva condotta abusiva dell’amministratore tesa a perseguire il proprio interesse a scapito di quello sociale nella singola operazione.
Responsabilità dell’amministratore di s.r.l.
Tra i doveri di diligente gestione e conservazione del patrimonio sociale posti in capo agli amministratori a tutela della società, dei creditori e dei terzi rientra altresì il dovere di assolvere al pagamento degli obblighi fiscali e di gestione delle risorse finanziarie, in specie al fine di garantire la regolarità dei versamenti e non esporre l’ente a relative sanzioni, spese, interessi e aggi.
In tema di transazione pro quota intervenuta tra il creditore e uno o più dei debitori in solido, al fine di evitare un ingiustificato arricchimento in capo al creditore, il residuo debito gravante sugli altri debitori solidalmente obbligati si riduce in misura corrispondente all’importo pagato dai condebitori transigenti soltanto laddove costoro abbiano versato una somma pari o superiore alla loro quota ideale di debito. Qualora, per converso, i condebitori transigenti abbiamo pagato una somma inferiore alla quota loro facente idealmente capo, il debito residuo deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto.
Per poter affermare l’esistenza del nesso causale tra condotta omissiva ed evento dannoso, occorre che l’attore offra la prova del fatto che, laddove la condotta doverosa fosse stata posta in essere, l’evento dannoso non si sarebbe verificato ovvero si sarebbe verificato con minore intensità lesiva.
Contratto stipulato tra la S.r.l. ed il suo amministratore in conflitto di interessi
Il conflitto di interessi sotteso al contratto di cessione di credito stipulato tra una S.r.l. (cedente) ed il suo amministratore (cessionario) può comportare, ai sensi degli artt. 1394 e 1395 c.c., l’annullamento del contratto stesso; annullamento che solo la società è legittimata a chiedere e che non può in alcun modo pregiudicare il terzo debitore, secondo le previsioni generali degli artt. 1441 e 1445 c.c. Infatti, il debitore ceduto può opporre al cessionario solo le eccezioni opponibili al cedente, ossia quelle dirette contro la validità dell’originario rapporto (nullità – annullabilità) e quelle dirette a far valere l’estinzione del credito (pagamento – prescrizione). Al contrario, non può il debitore ceduto opporre al cessionario le eccezioni che attengono al rapporto di cessione, perché il debitore è rimasto ad essa estraneo e tale rapporto non incide in alcun modo sull’obbligo di adempiere.
Incompatibilità necessaria al fine di annullare un contratto concluso dall’amministratore di s.r.l. in conflitto di interessi
Il conflitto di interessi disciplinato dall’art. 1394 c.c., e di cui l’art. 2475 ter c.c. costituisce una specifica riproduzione e applicazione, postula la sussistenza di un rapporto di incompatibilità tra le esigenze del rappresentato e quelle personali del rappresentante o di un terzo che egli a sua volta rappresenti.
Il conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato che, se conosciuto o conoscibile dal terzo, rende annullabile il contratto concluso dal rappresentante, ai sensi dell’art. 1394 c.c. (applicabile anche ai casi di rappresentanza organica di una persona giuridica), ricorre allorquando il primo sia portatore di interessi incompatibili con quelli del secondo, cossiché la salvaguardia dei detti interessi gli impedisce di tutelare adeguatamente l’interesse del “dominus“, con la conseguenza che non ha rilevanza, di per sé, che l’atto compiuto sia vantaggioso o svantaggioso per il rappresentato e che non è necessario provare di aver subito un concreto pregiudizio, perché il rappresentato possa domandare o eccepire l’annullabilità del negozio. A tal fine, i vincoli di solidarietà e la comunanza d’interessi fra rappresentate e terzo sono indizi che consentono al giudice del merito di ritenere, secondo l’ “id quod plerumque accidit” ed in concorso con altri elementi (come l’inesistenza di qualsiasi interesse al contratto ovvero la sussistenza di un pregiudizio non correlato ad alcun vantaggio), sia il proposito del rappresentante di favorire il terzo, sia la conoscenza effettiva o quanto meno la conoscibilità di tale situazione da parte del terzo.
Dunque, non sembra potersi configurare in modo giuridicamente fondato un’effettiva situazione di incompatibilità e, quindi, di conflitto di interessi invalidante il negozio, allorché non siano in discussione il rapporto negoziale e la sua utilità per il rappresentato.
Responsabilità da direzione unitaria, conflitto di interessi di amministratori di s.r.l.
L’art. 2497 c.c. disciplina la responsabilità delle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento di altre società. È in quest’ambito, dunque, che si colloca la previsione di cui al secondo comma secondo il quale “risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio”. Ne discende, dunque, che la norma è da ascrivere al fenomeno dei gruppi societari, presupponendo l’esistenza di un’attività di direzione e coordinamento quale attività di fatto, giuridicamente rilevante, che si esplica come influenza dominante sulle scelte e determinazioni gestorie degli amministratori della società eterodiretta che ne sono i naturali referenti e destinatari. Il fatto lesivo cui fa riferimento il secondo comma, infatti, non è qualunque evento dannoso per la società, ma esclusivamente quello individuato dal primo comma e cioè il danno cagionato dalle “società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime”.
L’art. 2475-ter c.c. introduce, all’interno del diritto delle società, una norma rispondente al principio generale sancito dall’art. 1394 c.c. in materia contrattuale. In tema di conflitto di interessi degli amministratori di s.r.l. il legislatore non ha ritenuto opportuno introdurre una disciplina generale in ordine agli obblighi degli amministratori in conflitto di informazione preventiva o di astensione e ciò a differenza non solo del regime previgente alla riforma del diritto societario, ma anche della disciplina dettata per le società per azioni. Affinché possa discorrersi di conflitto di interessi del rappresentante rispetto a quello del rappresentato, deve essere provata l’esistenza di un rapporto di incompatibilità tra i due centri di interessi, da dimostrare in modo non astratto o ipotetico, ma tenendo conto dell’idoneità del singolo atto o negozio alla creazione dell’utile di un soggetto mediante il sacrificio dell’altro.
Azione sociale di responsabilità e atti compiuti dall’amministratore di S.r.l. in conflitto di interessi
La violazione del divieto per l’amministratore di S.r.l. di compiere, in conflitto di interessi, atti dannosi per la società, anche se non espressamente prevista dall’art. 2475-ter c.c. come fonte di responsabilità, è riconducibile alla violazione dell’obbligo generale di tutela dell’integrità del patrimonio sociale gravante sull’amministratore ai sensi dell’art. 2476 c.c.