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13 Febbraio 2023

Annullabilità per conflitto di interessi del contratto di cessione di quote

Il conflitto d’interessi idoneo, ex art. 1394 c.c., a produrre l’annullabilità del contratto, richiede l’accertamento dell’esistenza di un rapporto d’incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, il quale, dovendo essere dimostrato non in modo astratto o ipotetico, ma con riferimento al singolo atto, è ravvisabile esclusivamente rispetto al contratto le cui caratteristiche consentano l’utile di un soggetto mediante il sacrificio dell’altro. È da escludere, pertanto, una condotta abusiva del rappresentante e un pregiudizio del rappresentato quando il contenuto del negozio sia stato da quest’ultimo predeterminato.

25 Novembre 2022

Presupposti per l’annullamento del contratto stipulato dall’amministratore in conflitto di interessi ex art. 2475 ter c.c.

La norma di cui all’art. 2475 ter c.c. disciplina l’applicazione nel diritto societario del generale principio sancito, per i contratti, all’art. 1394 c.c. (e di cui pure costituisce ipotesi applicativa specifica il contratto concluso dal rappresentante con sé stesso, ex art. 1395 c.c.), secondo cui la volontà di concludere il contratto è viziata – con conseguente annullabilità del negozio – nel caso in cui il rappresentante lo abbia stipulato in conflitto con gli interessi del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o quantomeno conoscibile dal terzo contraente. Tale rimedio caducatorio si applica agli amministratori unici, agli amministratori delegati con poteri rappresentativi e anche gestori (rientranti nella delega loro conferita), agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, ma privi dei corrispondenti poteri di gestione, nonché agli amministratori rappresentanti in regime di amministrazione disgiuntiva. Quanto agli elementi necessari per l’annullamento del contratto, la norma richiede, su di un piano oggettivo, che sussista un interesse dell’amministratore nell’affare, che può essere di qualunque natura e, quindi, patrimoniale o meno. Non è invece richiesto che vi sia una assoluta incompatibilità tra la realizzazione dell’interesse sociale – anche solo potenzialmente leso dal negozio – e quello personale dell’amministratore. Dal punto di vista soggettivo, è necessario e sufficiente che la situazione di conflitto di interessi appaia riconoscibile al terzo contraente.

Gli elementi integranti la fattispecie di cui all’art. 2475 ter c.c. debbono essere interpretati nel senso che, affinché ricorra la situazione di conflitto di interessi, è necessario un rapporto di incompatibilità tra le esigenze del rappresentato e quelle personali del rappresentante (o di un terzo che egli a sua volta rappresenti) e tale rapporto – da riscontrare non in termini astratti ed ipotetici, ma con riferimento specifico al singolo atto, e che costituisce causa d’annullabilità per vizio della volontà negoziale (sempre che detta situazione sia conosciuta o conoscibile dall’altro contraente) – è ravvisabile rispetto al contratto le cui intrinseche caratteristiche consentano l’utile di un soggetto solo passando attraverso il sacrificio dell’altro.

L’art. 2475 ter c.c. presuppone che l’amministratore, portatore di un interesse in conflitto con la società, abbia avuto la possibilità di influire sul contenuto negoziale dell’atto. Al contrario, ove egli si sia per ipotesi limitato a recepire all’interno del contenuto negoziale la volontà dei soci cristallizzatasi in una decisione della società, verrebbe meno la ratio che giustifica l’applicazione della norma: tale soluzione appare coerente con la norma di ordine generale di cui all’art. 1395 c.c., che esclude l’annullabilità del contratto con sé stesso in caso di predeterminazione del contenuto del contratto da parte dello stesso rappresentato.

L’esistenza di un conflitto d’interessi tra la società parte del contratto che si assume viziato ed il suo amministratore non può farsi discendere genericamente dalla mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore delle due società contraenti, ma deve essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica di incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la società – che sostiene di aver stipulato il contratto contro la propria volontà – e il suo amministratore e della riconoscibilità della stessa da parte dell’altro contraente.

25 Ottobre 2022

Contratto stipulato tra la S.r.l. ed il suo amministratore in conflitto di interessi

Il conflitto di interessi sotteso al contratto di cessione di credito stipulato tra una S.r.l. (cedente) ed il suo amministratore (cessionario) può comportare, ai sensi degli artt. 1394 e 1395 c.c., l’annullamento del contratto stesso; annullamento che solo la società è legittimata a chiedere e che non può in alcun modo pregiudicare il terzo debitore, secondo le previsioni generali degli artt. 1441 e 1445 c.c. Infatti, il debitore ceduto può opporre al cessionario solo le eccezioni opponibili al cedente, ossia quelle dirette contro la validità dell’originario rapporto (nullità – annullabilità) e quelle dirette a far valere l’estinzione del credito (pagamento – prescrizione). Al contrario, non può il debitore ceduto opporre al cessionario le eccezioni che attengono al rapporto di cessione, perché il debitore è rimasto ad essa estraneo e tale rapporto non incide in alcun modo sull’obbligo di adempiere.

3 Dicembre 2021

Nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c.: conflitto di interessi tra la società e il suo legale rappresentante

Il conflitto di interessi di cui all’art. 78 c.p.c. sussiste in tutti e soli i casi in cui vi sia un contrasto fra la società e il suo legale rappresentante, per essere quest’ultimo giuridicamente (e non solo in via di fatto) e direttamente interessato ad un esito della lite diverso da quello che possa invece avvantaggiare l’ente. Non sussiste alcun conflitto di interessi quando l’ente sia rappresentato in causa non dal convenuto ma da soggetto diverso, che sia dotato del potere di conferire il ius postulandi e di gestire la lite.

Il conflitto sanzionato dall’art. 78 c.p.c. deve sussistere fra due interessi rilevanti in diritto, uno dei quali in capo a chi rappresenti la società nel processo, rimanendo irrilevante (e ben potendo darsi) che la società in sostituzione della quale un socio eserciti  l’azione di responsabilità, costituendosi in capo ad altro o al nuovo legale rappresentante, prenda in via di fatto e concretamente le parti del convenuto.

Efficacia probatoria della richiesta di pagamento avanzata dal socio-liquidatore verso la società

Qualora il socio di una società in liquidazione, di cui sia anche il liquidatore, rinunci al suo credito nei confronti di questa, la sua rinuncia non può venire inficiata da una successiva richiesta di pagamento da lui trasmessa, in qualità di socio, alla società e poi prodotta in giudizio. Ciò in quanto la richiesta di pagamento sarebbe priva di ogni valenza probatoria, provenendo – ed essendo peraltro ricevuta- dalla medesima parte che pretende di farne valere gli effetti. [Nel caso di specie, la Corte d’Appello, con la predetta motivazione, ha riformato la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva ritenuto fondata, sulla base della succitata richiesta di pagamento, la pretesa del socio ad ottenere dalla società il credito a cui aveva previamente rinunciato].

20 Febbraio 2020

Luogo di convocazione dell’assemblea, pertinenza con l’ordine del giorno e nullità del bilancio

La circostanza che l’assemblea venga convocata presso il padiglione di una fiera ad orario notturno (22.45) non costituisce di per sé elemento idoneo a configurare una ragione di annullabilità delle deliberazioni per contrarietà alla legge o all’atto costitutivo. [ LEGGI TUTTO ]

19 Aprile 2019

Azione sociale di responsabilità nella Srl: nomina curatore speciale; condizione dell’azione e oneri allegativi

Non è condivisibile l’interpretazione restrittiva dell’art. 78 co. 2 c.p.c. secondo cui la nomina del curatore speciale sarebbe ammissibile  solo in caso di esercizio dell’azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. da parte del socio nei confronti degli amministratori (anziché nell’azione sociale di responsabilità): invero l’ipotesi di conflitto di interessi di cui all’art. 78 co.2 c.p.c. ha carattere generale e vale ad evitare situazioni di contrasto tra le parti in causa, che possono pregiudicare la posizione processuale del soggetto rappresentato. Si è infatti sostenuto che “Nel contenzioso societario, in ipotesi di azioni di annullamento di contratti conclusi dagli amministratori, di responsabilità contro gli amministratori, di impugnativa di delibere del C.d.A., la potenzialità del suddetto conflitto è palese ed «in re ipsa», laddove gli amministratori siano al contempo attori, nella veste di legali rappresentanti della società beneficiata dalla pronuncia, e convenuti, quali autori del danno di cui si chiede il ristoro” (Cfr. Trib. Verona 8.10.2012).

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31 Gennaio 2019

Annullabilità, nullità e inesistenza della delibera. La delibera adottata con il voto determinante di soggetti non legittimati, i vizi di verbalizzazione e il conflitto di interesse

In tema di invalidità delle deliberazioni assembleari delle società di capitali vige il principio in virtù del quale la regola generale è quella dell’annullabilità. La nullità è limitata ai soli casi di impossibilità o illiceità dell’oggetto che ricorrono quando il contenuto della deliberazione contrasta con norme dettate a tutela degli interessi generali, che trascendono l’interesse del singolo socio, dirette ad impedire deviazioni dallo scopo economico-pratico del rapporto di società, con la conseguenza che la violazione di norme di legge, anche di carattere imperativo, in materia societaria, comporta la mera annullabilità della delibera.

Può, invece, argomentarsi di delibera inesistente esclusivamente nel caso in cui esista, nella sua materialità, un atto astrattamente qualificabile come tale e, tuttavia, lo scostamento della realtà dal modello legale risulti così marcato da non permettere di ricondurre l’atto alla categoria stessa di deliberazione assembleare, per difetto degli elementi essenziali del tipo legale, non già quando addirittura manchi ogni sostrato e ci si trovi innanzi ad un caso di inesistenza materiale dell’atto stesso.

Non può essere considerata inesistente la delibera adottata con il voto determinante di soggetti non legittimati al voto ex art. 2352 c.c. In tal caso, non è ravvisabile una inadeguatezza strutturale e funzionale della stessa rispetto alla fattispecie normativa tale da renderla non sussumibile nella categoria giuridica delle delibere assembleari. In definitiva, non è inesistente, ma tutt’al più invalida, se vi è comunque una parvenza di delibera (cioè di formale, esteriore, apparente provenienza della delibera dall’organo competente).

I vizi di verbalizzazione e/o quelli afferenti al mancato aggiornamento della qualifica e/o carica dei soggetti presenti in assemblea non inficiano l’essenza della delibera, ma possono, eventualmente, costituire delle mere irregolarità che, in quanto inidonee a compromettere la conformità strutturale e funzionale della stessa rispetto al paradigma legale, sono suscettibili di rettifica endosocietaria e non rappresentano neppure vizi deducibili sub specie di annullabilità e, meno che meno, di nullità, vigendo, per quest’ultima categoria il generale principio di tassatività.

Affinché si verta nell’ipotesi di conflitto di interessi ex art. 2373 c.c., è necessario che la deliberazione assembleare abbia ricadute opposte, anche mediate ma dirette e determinate – in termini di danno emergente, lucro cessante, incremento patrimoniale o risparmio di spesa – sul patrimonio dei soggetti in conflitto (i.e. soci e società) e che tali ricadute vengano specificamente individuate da chi agisce per l’annullamento della delibera.

31 Gennaio 2019

Annullabile il contratto stipulato dall’amministratore di s.r.l. per la compravendita, in favore dei suoi parenti, di un immobile della società ove il bene sia venduto ad un prezzo inferiore a quello di mercato

Nell’azione di annullamento del contratto concluso dall’amministratore in conflitto di interessi con la società rappresentata , affinché sussista il predetto conflitto quale causa di annullamento ai sensi dell’art. 2475-ter, comma 1 c.c., è necessario che il rappresentante persegua interessi personali (o anche di terzi) inconciliabili con quelli del rappresentato, cosicché all’utilità conseguita o conseguibile dal rappresentante segua, o possa seguire, il danno del rappresentato.

Il rapporto d’incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante deve essere dimostrato – non in modo astratto o ipotetico ma – con riferimento al singolo atto o negozio che, per le sue intrinseche caratteristiche, consenta la creazione dell’utile di un soggetto mediante il sacrificio dell’altro; deve essere inoltre riscontrabile al momento perfezionativo del contratto, restando irrilevanti evenienze successive eventualmente modificative dell’iniziale convergenza di interessi.

In caso di contratto di compravendita concluso dall’amministratore per l’alienazione di un bene immobile della società rappresentata, costituiscono elementi indiziari utili a suffragare la sussistenza di un conflitto di interessi rilevante ai sensi dell’art. 2475-ter c.c. il considerevole divario tra il valore di mercato del bene venduto dal rappresentante e il prezzo pagato dall’acquirente, nonché la comunanza di interessi tra l’amministratore e terzo, fondata su rapporti parentali.

Poiché l’effetto tipico della rappresentanza negoziale è la produzione di effetti esclusivamente nella sfera giuridica del rappresentato, l’azione di annullamento di cui all’art. 2475-ter, comma 1 c.c. non riguarda i rappresentati bensì solo le parti sostanziali del rapporto contrattuale. Ne discende che l’amministratore che abbia agito in conflitto di interessi con la società rappresentata è carente di legittimazione passiva ed è privo dell’interesse a contraddire sulla domanda volta ad ottenere la caducazione degli effetti del contratto tra rappresentato e terzo, tranne nel caso in cui il rappresentato agisca per il risarcimento de danni nei confronti del procurator che abbia abusato dei suoi poteri rappresentativi.

(Nel caso di specie, il Tribunale di Cagliari ha preliminarmente dichiarato la carenza di legittimazione passiva dell’amministratore convenuto che aveva concluso il contratto di compravendita per l’alienazione di un bene della società rappresentata e, ritenendo fondate le domande della società attrice, ha annullato il predetto contratto ai sensi dell’art. 2475-ter c.c., dovendosi ritenere dimostrato il conflitto di interessi sulla base del rapporto di parentela intercorrente tra l’amministratore e le controparti contrattuali e del considerevole divario tra il valore di mercato del bene venduto e il corrispettivo stabilito nel contratto).