Società consortili e obblighi di ripianamento dei costi di gestione
Nelle società consortili costituite a norma dell’art. 2615-ter c.c., l’atto costitutivo (o lo statuto che lo integra), ai sensi dell’art 2603, co. 2, n. 3, c.c., può prescrivere ai soci di pagare, oltre alla quota di capitale sottoscritta, contributi annuali a copertura delle spese di gestione. Tale obbligo non dev’essere eccessivamente generico e deve consentire di individuare quali siano i contributi dovuti da ciascun socio, specificando le modalità, le condizioni e i criteri nello stesso statuto. Pertanto, condizione perché il credito della società consortile verso i soci sorga e sia liquido, è che siano rispettate le regole statutarie di determinazione e imposizione dei contributi ulteriori dovuti a copertura delle spese di gestione e che sia ricostruibile il criterio economico e aritmetico adottato.
Onere della società consortile è quello di provare l’ammontare, in toto e pro quota, dei contributi il cui pagamento si richiede.
Una norma statutaria che preveda obblighi di ripianamento dei costi di gestione non può essere applicata retroattivamente.
Invalidità della delibera di assemblea di s.r.l. tra norme statutarie e conflitto di interessi
Non è afflitta da invalidità, sotto forma di non conformità all’atto costitutivo o allo statuto, la delibera assembleare di s.r.l. che imponga un orario di apertura e di chiusura uniforme per tutti gli esercizi della società (nella specie: un centro commerciale): non si tratta, infatti, di una violazione al principio di libertà di organizzazione così come statutariamente codificata, [ LEGGI TUTTO ]