Consorzi con attività esterna e competenza delle sezioni specializzate
Rientra nella competenza delle Sezioni Specializzate in Materia di Impresa la controversia avente ad oggetto l’impugnazione di una delibera assembleare di un consorzio che (pur non avente oggetto di lucro) non abbia svolto mera attività di coordinamento nei confronti dei consorziati, ma anche attività di interazione con i terzi.
Determinazione competenza per territorio nei giudizi in cui sia convenuto un consorzio con attività esterna
Ai fini della determinazione della competenza generale per territorio nei giudizi in cui sia convenuto un consorzio con attività esterna devono considerarsi non solo le regole generali contenute ex artt. 2603, co. 2, n. 2 e 2612, co. 2, n. 1, c.c., secondo cui il contratto di consorzio e l’estratto da pubblicarsi sul registro delle imprese devono indicare la sede dell’ufficio consortile, ma altresì: (i) che non si ha la possibilità di indicare ulteriori sedi (quali quella operativa o amministrativa o produttiva ecc.) che, peraltro, non hanno cittadinanza giuridica né pubblicitaria nella disciplina codicistica degli enti personificati; (ii) la norma di cui all’art. 46 c.c., per la quale “quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede; (iii) che quando la sede è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest’ultima (art. 9 l.fall.). Pertanto, date le conseguenze prodotte da questo complesso di norme sulla determinazione della competenza generale per territorio di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c. e, quindi, sul diritto di difesa di chi sia tratto in giudizio avanti al Tribunale di un luogo diverso da quello della sua sede o residenza o domicilio, il medesimo complesso di norme deve essere interpretato in tal senso: mentre a tutela dei terzi di buona fede, quale ulteriore affioramento del principio dell’affidamento incolpevole, la persona giuridica che abbia pubblicato nel registro delle imprese una sede può esser evocata in giudizio anche nel diverso luogo ove svolga effettivamente la propria attività, l’inverso non è invece consentito, neppure ove tale sede “effettiva” sia – secondo terminologie di mera prassi – indicata nell’atto costitutivo dell’ente. La suddetta interpretazione è, inoltre, conforme al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge (art. 25, co. 1 Cost.).
Indicazione delle (sola) sede consortile presso il Registro delle Imprese
Ai sensi dell’art. 2603, comma 2, n. 2, c.c. per i consorzi, e ai sensi dell’art. 2612 comma 2, n. 1, c.c. per i consorzi con attività esterna, il contratto di consorzio e l’estratto da pubblicarsi sul Registro delle Imprese devono indicare “la sede dell’ufficio” consortile senza possibilità di indicare ulteriori sedi (quali quella operativa o amministrativa), che peraltro non hanno alcun riscontro nel diritto positivo. [ LEGGI TUTTO ]
Consorzio con attività esterna e clausola compromissoria stipulata prima della dichiarazione di fallimento
Non è applicabile al consorzio con attività esterna, non costituito in forma societaria, l’art. 34 del D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 dal momento che la funzione tipica del consorzio è quella di produrre beni o servizi necessari alle imprese consorziate [ LEGGI TUTTO ]