I rapporti tra la disciplina pubblicistica e la normativa concorrenziale: il caso Finish v. Pril
Il messaggio al pubblico dell’operatore di mercato rientra nel più ampio genere delle pratiche commerciali e deve essere conforme alla disciplina di cui alla Direttiva CE n. 29/2005 sulle pratiche sleali tra imprese e consumatori, come recepita nel nostro ordinamento dal d.lgs. n. 146/2007 che ha modificato gli artt. da 18 a 27 del d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo).
A ciò si aggiunga che la condotta contraria alle disposizioni pubblicistiche, quale comportamento plurioffensivo – che pregiudica, da un lato, la libertà contrattuale del consumatore e, dall’altro, l’operatore al cui bene o servizio è preferito quello di un altro – non comporta automaticamente la configurazione di una condotta anticoncorrenziale, così come quest’ultima non presuppone necessariamente la lesione di disposizioni pubblicistiche.
Il sindacato sul versante della violazione dell’art. 2598 co. 3 c.c. deve essere autonomo rispetto a quello della violazione della disciplina pubblicistica. E ciò conformemente all’orientamento di legittimità secondo il quale gli interessi protetti dalle disposizioni pubblicistiche e dalle norme sulla concorrenza sleale sono distinti per cui i comportamenti lesivi delle prime non sono automaticamente lesivi delle seconde in quanto occorre pur sempre indagare se la violazione pubblicistica sia anche idonea o meno a generare un danno anticoncorrenziale nei confronti dell’imprenditore leale.
La fattispecie di cui all’art. 2598 co. c.c. è riscontrata al ricorrere di tre condizioni cumulative ovvero: a) la violazione della normativa pubblicistica; b) l’effetto distorsivo che tale violazione produce sul mercato inducendo il consumatore medio a tenere un comportamento economicamente rilevante attraverso le sue scelte d’acquisto, diverso da quello che avrebbe altrimenti tenuto; c) la produzione di un danno anche solo potenziale in capo all’imprenditore leale, ossia all’operatore di mercato che offre un bene equipollente a quello del concorrente sleale che viene scartato a causa del messaggio ingannevole.
Sotto il profilo degli oneri probatori va rammentato che la violazione delle regole della concorrenza dà vita ad un’ipotesi di responsabilità di natura extracontrattuale valutabile secondo i parametri e gli specifici oneri di allegazione e probatori richiesti in tema di prova dell’illecito aquiliano, con l’unica particolarità della presunzione dell’esistenza dell’elemento soggettivo della colpa. L’attore è invece gravato dell’onere della prova in ordine alla sussistenza degli atti integranti l’addebito di concorrenza sleale, anche mediante il ricorso a presunzioni, purché dotate dei requisiti di cui all’art. 2729 c.c.
Il giudizio di confondibilità e di contraffazione del marchio registrato, con particolare riferimento ai marchi denominativi
Con riferimento ai diritti del titolare del marchio d’impresa registrato, l’art. 20, lett. b) c.p.i. consente al titolare di vietare ai terzi di usare nell’attività economica un segno identico o simile al marchio registrato, laddove tale segno sia idoneo, alle condizioni descritte dalla norma, a generare un rischio di confusione o associazione per il pubblico.
Il giudizio di confondibilità deve essere condotto in ragione delle caratteristiche visive, fonetiche e concettuali tra i marchi, tenendo conto che il paramento di valutazione è quello del consumatore medio del mercato di riferimento; consumatore o utente che, proprio in ragione della tipologia di prodotto contrassegnato, può avere maggiore o minore attenzione nell’acquisto o nell’approccio al prodotto medesimo, anche quando i prodotti siano destinati a soddisfare identici o analoghi bisogni. La particolare attenzione del consumatore o utente di riferimento bilancia, dunque, in termini di esclusione del rischio di confusione, l’elemento pertinente relativo alla identità o affinità dei prodotti contrassegnati, così come fa ritenere che lo stesso consumatore abbia sufficiente ricordo della differenza dei segni (se, come nel caso in esame, il mercato di riferimento è quello dei prodotti terapeutici, il consumatore medio, mediato dall’intervento del medico e del farmacista, deve considerarsi attento e consapevole delle differenze riportate, non essendo indotto in confusione circa la provenienza imprenditoriale dei prodotti contrassegnati).
Con particolare riferimento ai marchi denominativi, la valutazione di interferenza dev’essere condotta in ragione della intera denominazione dei segni, non essendo di regola consentito dare prevalenza ad una parte soltanto degli stessi, salvo che detta parte possa reputarsi predominate, dal punto di vista visivo, fonetico e concettuale, e tale da attrarre i consumatori ed utenti di riferimento quale espressione di distintività (nel caso di specie, si è escluso un rischio di confusione tra i marchi “Torvast” ed “Ezevast”, posto che al lemma comune “vast”, costituente in entrambi la parte finale, non può attribuirsi alcuna valenza distintiva predominante dei marchi sopra considerati).
L’art. 20 lett. c) c.p.i. consente al titolare del marchio registrato di vietare ai terzi di usare nell’attività economica un segno identico o simile, anche per contrassegnare prodotti non affini, se l’uso del segno, senza giusto motivo, consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio a detto carattere distintivo o a detta rinomanza. Benché, per l’integrazione nell’illecito in discussione, non sia necessario che la contraffazione sia “confusoria”, presupposto dalla fattispecie è, comunque, l’oggettiva identità o somiglianza tra i segni che consenta dal contraffattore di agganciarsi al carattere distintivo e alla rinomanza del marchio altrui, ottenendone indebito vantaggio o arrecando pregiudizio.
Distribuzione selettiva di pezzi di ricambio di orologi di lusso
Un sistema di distribuzione selettiva qualitativa non rientra nell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, giacché esso non produce effetti pregiudizievoli alla concorrenza, a condizione che sia oggettivamente giustificato, non discriminatorio e proporzionato.
E’ opinione consolidata nella giurisprudenza comunitaria che l’esistenza di canali di distribuzione differenziati adattati alle caratteristiche proprie dei vari produttori e alle esigenze delle varie categorie di consumatori sia in particolare indicata nel settore dei beni di consumo durevoli, di alta qualità e tecnicità, nel quale un numero relativamente ristretto di produttori, grandi e medi, offre una vasta gamma di apparecchi facilmente intercambiabili e che siffatti prodotti possono effettivamente aver bisogno di un servizio di vendita e post vendita specialmente adeguato alle loro caratteristiche e connesso alla distribuzione
Per ciò che attiene in particolare a un servizio post vendita specialmente adeguato ne deriva che le condizioni che consentono di stabilire la conformità di un sistema di distribuzione selettiva con l’articolo 101 TFUE possono altresì essere utilizzate per valutare se un sistema di riparazione selettiva, che rientra nel servizio post vendita, produca effetti pregiudizievoli alla concorrenza. I criteri relativi ai sistemi di distribuzione selettiva possono quindi essere applicati, per analogia, per valutare i sistemi di riparazione selettiva.
Se la preservazione dell’immagine del marchio non potrebbe giustificare di per sé una restrizione della concorrenza attraverso l’attuazione di un sistema di riparazione selettiva, l’obiettivo di conservare la qualità dei prodotti e il loro uso corretto può invece giustificare tale restrizione, a salvaguardia di un commercio specializzato, in grado di fornire prestazioni specifiche per prodotti di alto livello qualitativo e tecnologico.
Sussiste carenza di legittimazione attiva in capo a Codacons per ciò che attiene alla posizione dei riparatori di orologi indipendenti, posto che tale categoria non appartiene al novero dei consumatori ed utenti rispetto ai quali l’art. 139 Cod. Consumo attribuisce alle associazioni indicate nell’art. 137 la legittimazione ad agire a tutela dei relativi interessi collettivi.
Violazione di norme pubblicistiche: codice del consumo e concorrenza sleale
La ripartizione tra le sezioni ordinarie e quelle specializzate di un medesimo tribunale si configura come una questione di distribuzione dei carichi interni che [ LEGGI TUTTO ]
Ditta. Compravendita e codice del consumo
Rischio di associazione tra segni, contraffazione di marchi e concorrenza sleale per agganciamento
La nozione di “associazione”, richiesta dall’art. 20 lett. b) c.p.i. per l’integrazione della fattispecie di contraffazione dei marchi, non costituisce un’alternativa alla nozione di “rischio di confusione”, limitandosi a precisarne l’estensione. La semplice associazione [ LEGGI TUTTO ]
Il rapporto di concorrenza nella concorrenza sleale confusoria
Il rapporto di concorrenza sussiste anche tra imprenditori che non esercitano la stessa attività economica, purché entrambe le attività abbiano come termine di riferimento finale la stessa categoria di consumatori che operino in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune (nel caso di specie [ LEGGI TUTTO ]