Peugeot vs Piaggio: contraffazione del brevetto di un motociclo a tre ruote e divieto di produzione documentale in appello
In grado di appello, l’esame delle anteriorità di un brevetto va ristretto a quelle prese in considerazione dal ctu nel corso della consulenza tecnica in primo grado, dovendosi escludere quelle offerte dopo la chiusura delle operazioni peritali o nel corso del giudizio di appello stesso. La possibilità di produrre nuova documentazione durante la consulenza tecnica di ufficio (art. 121, comma 5, cpi) trova, infatti, un limite nell’esito dell’indagine peritale, nonché, chiaramente, nel divieto di produzione di nuovi documenti nella fase di appello, ai sensi dell’art. 345 cpc.
Limiti di applicabilità della cd. “bolar clause” alle ipotesi di produzione e rivendita di principio attivo oggetto di privativa
L’art. 68 c.p.i., introducendo limiti al diritto di esclusiva, è norma di stretta interpretazione che, pur non consentendo, ex art. 14 preleggi, l’interpretazione analogica, ammette, tuttavia, l’interpretazione estensiva [in applicazione di tale principio la Corte d’Appello, aderendo all’orientamento del Giudice di prime cure, ha ritenuto che, come un genericista è libero di compiere attività teorica e pratica in vista dell’ottenimento di una AIC, altrettanto possa fare – pur con i limiti evidenziati in sentenza – un terzo che non intende ottenere una AIC in proprio, ma mettere il principio attivo a disposizione di imprese che abbiano come obiettivo l’ottenimento di una AIC].
La cd. “Bolar clause” di cui all’art. 68, comma 1, lett. b), c.p.i. non può applicarsi ai meri produttori/rivenditori di principio attivo, ossia a coloro che svolgono attività di sperimentazione e produzione non finalizzata all’ottenimento di un’AIC, ma finalizzata ad ottenere il principio attivo oggetto della privativa ed a porlo in vendita ad altri: in questi casi, infatti, la produzione/offerta del prodotto è obiettivamente slegata dalla finalità di ottenere un’AIC ed il profitto che il produttore ricava dalla vendita dello stesso è la remunerazione di un’attività di studio e produzione, offerta e pubblicizzazione, ovvero di un’attività commerciale del principio brevettato, in difetto di alcuna copertura della scriminante. Tuttavia, proprio la formulazione in senso oggettivo dell’eccezione rende la stessa applicabile anche all’attività di terzi che producono il principio attivo del farmaco brevettato, su richiesta di genericisti non attrezzati a produrre in proprio, ma intenzionati ad entrare sul mercato alla scadenza dell’esclusiva del titolo brevettuale: in tali casi, quindi, l’attività del terzo si coniuga strettamente a quella del genericista che intende ottenere l’AIC ed il profitto che ne ricava costituisce remunerazione del servizio reso, mettendo a disposizione le sue capacità, esperienza e strumenti tecnologici
Il produttore del principio attivo, per fruire dell’eccezione della cd. “Bolar clause” di cui all’art. 68, comma 1, lett. b), c.p.i., deve dimostrare di aver agito su input di un soggetto genericista e di avere adeguatamente regolamentato e presidiato in via negoziale (per esempio, con la previsione di una penale) il fatto che il genericista utilizzerà il principio attivo soltanto per finalità Bolar. In difetto di tali condizioni, appaiono del tutto irrilevanti le quantità del principio attivo realizzate e vendute dal produttore e ciò a maggior ragione considerata l’estrema variabilità dei quantitativi necessari per la fase sperimentativa/registrativa
Contraffazione di brevetti relativi a macchine digitali per la decorazione di manufatti ceramici
Il diritto di esclusiva trova riconoscimento e definizione nell’art. 66 c.p.i. il quale stabilisce che i diritti di brevetto consistono nella facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato. È questa la caratteristica della privativa industriale che si configura come diritto assoluto di godimento e sfruttamento monopolistico dell’invenzione con divieto ai terzi di farne utilizzazione senza il consenso del titolare (di regola manifestato con concessione di licenza). Ove i terzi non rispettino l’esclusiva, si rendono responsabili di contraffazione, “letterale” o “per equivalenti”. Il primo tipo di contraffazione è il più semplice da verificare e sussiste ogni volta in cui un terzo realizzi un’invenzione che ha tutte le caratteristiche rivendicate nel brevetto. Il secondo tipo di contraffazione sussiste invece quando un terzo realizza una soluzione molto simile a quella del brevetto, ma non del tutto identica. In questo caso per determinare l’ambito di protezione conferito dal brevetto, si tiene nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni.
Litispendenza di cause e criterio della prevenzione
Qualora si verifichi l’ipotesi di litispendenza di cause, ossia di identità soggettiva e oggettiva di giudizi instaurati dinanzi a uffici giudiziari diversi, la competenza spetta al giudice preventivamente adito, mentre l’altro ufficio giudiziario dispone la cancellazione della causa pendente dinanzi ad esso.
Nel caso di specie di giudizio di contraffazione di brevetto, il criterio della prevenzione si determina in base alla pendenza dei giudizi di merito, non rilevando, invece, l’instaurazione del procedimento cautelare per descrizione, poiché essa assolve unicamente a fini di istruzione preventiva ed è estranea alla funzione di garantire l’efficacia di una futura decisione di merito. Al contrario, sarebbe valutabile un ricorso cautelare che anticipi il contenuto della domanda di merito.
Risarcimento del danno da immagine per l’invio di diffide prive di fondamento
Integra l’illecito concorrenziale di cui all’art. 2598 n. 3 c.c. la trasmissione di diffide indirizzate a clienti di un soggetto al quale viene contestata una contraffazione di brevetto, quando tale contestazione si rivela priva di fondamento. Conseguentemente, il soggetto ingiustamente accusato matura il diritto al risarcimento del danno all’immagine subito – da valutarsi necessariamente per via equitativa – per il solo fatto di aver dovuto rassicurare i propri clienti circa l’infondatezza delle contestazioni.
Carenza di legittimazione passiva del mero distributore nell’azione di contraffazione di brevetto
Rispetto ad una domanda di accertamento negativo di contraffazione di brevetto, è carente di legittimazione passiva il mero distributore dei prodotti oggetto del brevetto. Quest’ultimo deve ritenersi estraneo al [ LEGGI TUTTO ]
La prova del rapporto di licenza può essere data per presunzioni
La prova dell’esistenza di un rapporto di licenza può essere desunta anche attraverso presunzioni semplici fondate sulla condotta del titolare del brevetto che non contesti o affermi l’esistenza di tale rapporto.
Contraffazione di brevetto da parte di dispositivi portatili per transazioni finanziarie: competenza territoriale e considerazioni sulla natura dei dispositivi
In materia di contraffazione di brevetto, quando la parte attrice propone domanda di accertamento negativo della contraffazione da parte dei propri prodotti dei brevetti di titolarità della convenuta, sussiste la competenza del Tribunale del luogo in cui è avvenuta la condotta che si chiede di dichiarare [ LEGGI TUTTO ]
Novità ed altezza inventiva in una controversia in materia di brevetti alimentari
In tema di novità di un’invenzione, quando viene rivendicato un intervallo di valori più o meno ampio, e un documento anteriore prevede un valore specifico compreso in esso, ciò priva di novità l’intero [ LEGGI TUTTO ]
Contraffazione di brevetto farmaceutico e interpretazione delle rivendicazioni
Le rivendicazioni determinano l’oggetto della protezione brevettuale mentre la descrizione ha il ruolo di spiegare come replicare l’invenzione e come interpretare il contenuto delle rivendicazioni stesse. La lettura della descrizione e delle rivendicazioni sarà dunque quella [ LEGGI TUTTO ]