Contraffazione di design europeo avente ad oggetto una montatura di occhiali
L’art. 33 del Reg. CE n.6/2002 è diretto a regolamentare solo situazioni relative a soggetti terzi che vantino diritti sul disegno o modello e non può pertanto riguardare operatori che non vantino alcun diritto sul modello oggetto di controversia e, in particolare, non si applica ad una situazione nella quale il licenziatario accusa un terzo di aver violato i diritti conferiti dal disegno o dal modello comunitario registrato.
Ai fini della concorrenza confusoria vanno messi a confronti i prodotti degli operatori in conflitto, avuto riguardo non più ad un utilizzatore informato, bensì al consumatore medio, e a quelle caratteristiche dotate di capacità distintiva, ed individualizzanti; inessenziali e voluttuarie, diverse da quelle che sollecitano e comportano la scelta d’acquisto, coperte dalla tutela, temporaneamente limitata, del modello.
Contraffazione di design e accertamento del requisito di individualità e giudizio di novità
Ai fini del giudizio di novità, l’art. 32 c.p.i. con l’utilizzo del vocabolo “identico”, si limita ad esigere che il nuovo design presenti un grado di differenziazione minimo rispetto all’antecedente, percepibile dal c.d. consumatore informato. Tale giudizio di novità, secondo la ricostruzione dogmatica preferibile, consiste in un mero test oggettivo di non identità dell’aspetto di un disegno o modello rispetto alle anteriorità rilevanti.
L’accertamento del requisito dell’individualità, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, rappresenta il requisito principale di protezione nonché l’elemento centrale nel test di contraffazione. Tale accertamento adotta come parametro il c.d. utilizzatore informato il quale, alla luce dell’approccio “market oriented” del sistema – e come altresì risulta sia dai lavori preparatori al codice sia dall’opzione terminologica adottata dal legislatore – non va individuato in un teorico di design, ma in un soggetto che si avvale professionalmente del prodotto o che opera negli ambienti specializzati del settore interessato.
Il disegno o modello successivo, per non costituire contraffazione, deve possedere una reale autonomia rispetto agli elementi che conferiscono un particolare carattere individuale al modello o disegno protetto e, in virtù di tale autonomia, deve “suscitare nell’utilizzatore informato una impressione generale differente in merito all’art. 41 c.p.i., validità e contraffazione vanno trattate allo stesso modo, poiché non sarebbe equo nella valutazione di un modello distinguerlo dall’arte anteriore per mezzo di caratteristiche limitate e poi valutarne la contraffazione utilizzando caratteristiche ben più ampie.
Tutela di design non registrato nei confronti del (preteso) licenziatario – requisiti di tutela, divulgazione e valore artistico
Si ha mutamento della domanda quando variano il petitum e/o la causa petendi, ma resta ammessa la proposizione della domanda nuova con la memoria ex art. 183, comma 6, n.1. c.p.c. quand’essa sia inerente alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, oppure sia connessa per incompatibilità a quella in origine proposta, ovvero non comporti la compressione del diritto di difesa avversario o un allungamento eccessivo dei tempi processuali.
L’art. 17 della direttiva 6/2002, statuendo che “I disegni e modelli protetti come disegni o modelli registrati in uno stato membro o con effetti in uno stato membro a norma della presente direttiva sono ammessi a beneficiare altresì della protezione della legge sul diritto d’autore vigente in tale stato”, consente di desumere che le suddette disposizioni si applichino esclusivamente ai disegni o modelli oggetto di registrazione, non essendo individuabile alcun appiglio normativo che consenta di estendere la tutela apprestata ai diritti d’autore anche ai disegni e ai modelli non registrati, quali quelli oggetto di causa, sulla base di una pretesa applicazione analogica non consentita dall’eccezionalità della normativa e, in ogni caso, non suffragata da alcuna risultanza probatoria.
Ai fini della tutelabilità, in base alla normativa sul diritto d’autore, di una creazione d’arte applicata all’industria, l’art. 2, n. 10 della l. 633/1941 si esige che l’opera di industrial design abbia un “quid pluris” costituito dal valore artistico, la cui prova spetta alla parte che ne invoca la protezione, che può essere ricavato da una serie di parametri oggettivi, non necessariamente tutti presenti in concreto, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l’esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l’attribuzione di premi, l’acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista.
La nozione di utilizzatore informato è intermedia tra quella di consumatore medio applicabile in materia di marchi (al quale non è richiesta alcuna conoscenza specifica e che in generale non effettua un confronto diretto tra i marchi in conflitto) e quella della persona competente in materia provvista di competenze tecniche approfondite. Pertanto, l’utilizzatore informato non ha, né tantomeno deve possedere le competenze di un esperto tecnico del settore di riferimento, bensì, utilizzando il prodotto per l’uso cui è destinato, è tuttavia dotato non già di un’attenzione media, bensì di una particolare diligenza, a prescindere dal se quest’ultima sia dovuta alla sua esperienza personale oppure alla sua conoscenza approfondita del settore considerato.
Ai fini della contraffazione di modelli non registrati, non è sufficiente la riproduzione di tutte le caratteristiche individualizzanti, ma la tutela è ristretta ai casi di identità dei modelli, che si verifica quando la violazione derivi dalla integrale “copiatura” del modello.
La tutela autoriale del design industriale: rielaborazione, carattere creativo e valore artistico
Non è sufficiente ad integrare i requisiti del carattere creativo e del valore artistico del disegno la rielaborazione artistica e l’apporto creativo consistente esclusivamente nell’aver depurato il motivo decorativo principale – che richiama uno lo stile classico sviluppatosi tra le fine del 1700 e l’inizio dell’800 – da alcuni elementi figurativi tipici di quell’epoca, al fine specifico di destinarlo preferenzialmente a mercati che per gusto, tradizione o convinzioni religiose non ammettono tali elementi figurativi.
Non sussiste apporto creativo – quale potrebbe essere l’organizzazione in modo nuovo e singolare di elementi già appartenenti al patrimonio culturale [ LEGGI TUTTO ]
Carattere creativo e valore artistico di un’opera di design ed irrilevanza della confondibilità ai fini della contraffazione del diritto d’autore
Le opere di design industriale “che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico” sono tutelabili in materia di diritto d’autore, anche se non sono state oggetto di
registrazione. Il carattere creativo non implica la novità assoluta dell’opera del design, ma è espressione e manifestazione dell’idea dell’autore. La valutazione del valore artistico è effettuata facendo riferimento a [ LEGGI TUTTO ]