Nullità della fideiussione omnibus
La domanda di nullità di un contratto va sempre proposta nei confronti della controparte negoziale e, in caso di cessione del credito (anche in blocco, nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione), l’azione deve indirizzarsi verso il soggetto cedente e non verso il cessionario, rimasto estraneo a quel rapporto. La cartolarizzazione dà infatti luogo ad un fenomeno di cessione del credito e non anche del contratto da cui il credito deriva, con la conseguenza che eventuali vizi sostanziali del negozio giuridico possono essere fatti valere nei soli confronti della società cedente, titolare del rapporto originario.
Il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente: sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione o anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all’accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto.
L’accertamento da parte della Banca d’Italia dell’illiceità di alcune clausole delle Norme Bancarie Uniformi trasfuse nella modulistica contrattuale predisposta in attuazione delle suddette intese non esclude che in concreto la nullità del contratto a valle debba essere valutata dal giudice adito alla stregua degli artt. 1418 ss. c.c. e che possa trovare applicazione l’art. 1419 c.c., laddove l’assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rivenienti dalle intese illecite.
I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, co. 2, lett. a), l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, co. 3 della legge citata e dell’art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata – perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.