Annullamento per dolo del contratto preliminare di cessione di quote
In tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l’adempimento – salvo che si tratti di obbligazioni negative – deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento. Uguale criterio di riparto dell’onere probatorio deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite.
Ai fini dell’annullamento del contratto per dolo, non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull’altro contraente, ma occorre la presenza di artifizi, raggiri o menzogne tali da determinare una falsa rappresentazione della realtà idonea ad ingenerare un errore essenziale in una persona di normale diligenza, il cui accertamento spetta al giudice del merito, il quale è tenuto a motivare specificamente in ordine alle concrete circostanze – la cui prova è a carico del deceptor – dalle quali desumere che l’altra parte già conosceva o poteva rendersi conto ictu oculi dell’inganno perpetrato nei suoi confronti. In tema di dolo quale causa di annullamento del contratto, sia nella ipotesi di dolo commissivo che in quella di dolo omissivo, gli artifici o i raggiri, la reticenza o il silenzio devono essere valutati in relazione alle particolari circostanze di fatto e alle qualità e condizioni soggettive dell’altra parte, onde stabilire se erano idonei a sorprendere una persona di normale diligenza, giacché l’affidamento non può ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza.
In ipotesi di dichiarazione sottoscritta, pur se contenuta in più fogli dei quali solo l’ultimo firmato, poiché la sottoscrizione, ai sensi dell’art. 2702 c.c., si riferisce all’intera dichiarazione e non al solo foglio che la contiene, la scrittura privata deve ritenersi valida ed efficace nel suo complesso, rimanendo irrilevante la mancata sottoscrizione dei fogli precedenti, con la conseguenza che, al fine di impedire che l’intero contenuto della scrittura faccia stato nei confronti del sottoscrittore, quest’ultimo ha l’onere di proporre querela di falso.
La somma di denaro che, all’atto della conclusione di un contratto di compravendita, una parte consegna all’altra a titolo di “caparra confirmatoria e principio di pagamento” va intesa – alla stregua di un corretto procedimento ermeneutico della cennata espressione contrattuale – impiegata per la sua intera entità per assolvere alla duplice funzione, alternativa, della caparra confirmatoria, di preventiva liquidazione del danno, per il caso di inadempimento, ovvero di anticipato parziale pagamento, per l’ipotesi di adempimento; salvo che da elementi intrinseci al contratto possa desumersi che i contraenti abbiano voluto limitare a una parte soltanto della somma versata la funzione di caparra, attribuendo all’altra parte della somma la qualifica di mero acconto del prezzo dovuto.
Prova della conclusione del contratto di cessione di quote
Chi agisce in giudizio per vedere riconosciuta la propria qualità di socio e il proprio diritti agli utili della società in forza di un contratto di cessione di quote deve fornire adeguata prova del contratto di cessione che intende far valere in giudizio, in ordine sia alla conclusione del contratto che ai soggetti partecipanti all’atto, non essendo sufficiente la produzione di una scrittura privata priva di ogni sottoscrizione.
Risoluzione del contratto di cessione di quote sociali per mancato assolvimento dell’onere probatorio
Spetta alla società convenuta fornire la prova di aver adempiuto nel termine pattuito il pagamento del corrispettivo della cessione delle quote sociali. In caso di tardiva costituzione del contumace, dovendo il convenuto accettare il procedimento nello stato in cui si trova e non potendo produrre in giudizio documentazione tardiva, non è più possibile per il convenuto fornire la prova dell’adempimento, con la conseguenza dell’accertamento dell’intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1453 c.c.
Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto di cessione di quote sociali
In tema di inadempimento del contratto preliminare di compravendita contenente un termine, non rispettato alla scadenza, per la stipulazione del definitivo, l’esercizio dell’azione di esecuzione in forma specifica, ai sensi dell’art. 2932 c.c., dell’obbligo di concludere il medesimo non presuppone necessariamente la natura essenziale di detto termine, né la previa intimazione di una diffida ad adempiere alla controparte, essendo sufficiente la sola condizione oggettiva dell’omessa stipulazione del negozio definitivo che determina di per sé l’interesse alla pronunzia costitutiva, a prescindere da un inadempimento imputabile alla controparte.
L’esercizio del diritto di manleva e l’adempimento dopo la domanda di risoluzione quale circostanza qualificante l’inadempimento di non scarsa importanza
Il patto mediante il quale, al momento della cessione delle quote di una società a responsabilità limitata, i soci cedenti assicurino l’inesistenza di passività e si impegnino verso gli acquirenti al pagamento di eventuali sopravvenienze passive inerenti all’attività pregressa, non costituisce contratto a favore di terzo o contratto parasociale, con la conseguenza che il patto non può essere fatto valere né dalla società (che non può qualificarsi terzo ai sensi dell’art. 1411 c.c., poiché riceve solo indirettamente un vantaggio economico dal patto) né suo liquidatore.
Costituisce presupposto logico, intrinseco ed indefettibile del diritto di rivalsa azionato da una parte in forza di un patto di manleva, il fatto che il preteso manlevato abbia, in concreto, anticipato il pagamento del debito oggetto dell’obbligo di garanzia assunto dal mallevatore. Infatti, secondo consolidato e costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, il diritto di manleva diventa azionabile nel momento in cui il debitore (manlevato) effettua il pagamento in favore del creditore, posto che, in assenza dell’adempimento, il manlevato non ha interesse ad agire nei confronti del mallevadore; anzi è proprio al momento del pagamento che sorge quell’obbligazione di natura eventuale e condizionata sospensivamente, caratteristica propria del patto di manleva.
L’art. 1453, ult. co., c.c. stabilisce che “dalla data della domanda di risoluzione l’inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione”. Infatti, la domanda di risoluzione comporta, in linea di principio, la cristallizzazione, fino alla pronuncia giudiziale definitiva, delle posizioni dei contraenti, nel senso che come è vietato al debitore di eseguire la dovuta prestazione, così non è consentito al creditore di pretenderla, avendo dimostrato con la richiesta di risoluzione del contratto il proprio disinteresse all’adempimento. Tuttavia, è stato anche enunciato il principio in base al quale l’adempimento effettuato dopo la domanda di risoluzione del contratto, pur non arrestandone gli effetti, dovrebbe comunque essere preso in considerazione dal giudice, potendo costituire circostanza idonea a rendere l’inadempimento di scarsa importanza, con diretta influenza sulla risolubilità del contratto ex art. 1455 c.c. Orbene, dal tenore della norma appena richiamata, la gravità dell’inadempimento deve essere, per ciò, commisurata non solo all’entità del danno, che può anche mancare, ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell’altra parte all’esatta e tempestiva prestazione.
I negozi con i quali si concretizza la fuoriuscita del socio possono costituire un contratto atipico unitario
Quando l’exit dalla compagine sociale di un socio di una s.r.l. è realizzata attraverso una serie di molteplici negozi, è possibile ravvisare tra gli stessi un’interdipendenza finalizzata al perseguimento di un risultato economico complesso e unitario. In simili circostanze vari rapporti negoziali tra loro coordinati e legati da un vincolo di dipendenza possono essere ricondotti a un unico contratto atipico, anche se [ LEGGI TUTTO ]
Oggetto del contratto di cessione di partecipazioni sociali ed onere della prova ex art. 2697 c.c.
La cessione di azioni o quote – siano esse di società di capitali o di persone – ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale da essa rappresentata. Pertanto, non è possibile attribuire alcun rilievo – automatico – alla consistenza patrimoniale della società, benché indirettamente desumibile dalla partecipazione sociale, proprio in quanto quest’ultima non attiene all’oggetto del contratto. [ LEGGI TUTTO ]
Contratto di cessione delle quote di s.r.l. e dolo incidente
In caso di contratto di cessione di partecipazioni, l’obbligo risarcitorio che l’art. 1440 c.c. pone in capo al contraente in mala fede, suppone che questi abbia posto in essere artifici o raggiri nei confronti della controparte, anche nella forma [ LEGGI TUTTO ]