Rapporti tra contratto preliminare e contratto definitivo di cessione quote di s.r.l.
L’omessa riproduzione, nel contratto definitivo di cessione di quote sociali, di una clausola già inserita nel preliminare non comporta, necessariamente, la rinunzia alla pattuizione ivi contenuta, che non resta assorbita ove sussistano elementi in senso contrario ricavabili dagli atti ovvero offerti dalle parti. Il giudice è tenuto ad indagare la concreta intenzione delle parti, tanto più che il negozio di cessione richiede la forma scritta solo al fine dell’opponibilità del trasferimento delle quote alla società e non per la validità o la prova dell’accordo, per cui occorre verificare se, con la nuova scrittura, le parti si siano limitate, o meno, solo a formalizzare la cessione nei confronti della società, senza riprodurre tutti gli impegni negoziali in precedenza assunti.
Omessa riproduzione nel contratto definitivo di clausole inserite nel preliminare
Ove il preliminare di cessione di quote sociali contenga uno specifico impegno al rinnovo delle dichiarazioni e garanzie ivi contenute al momento del closing, l’omessa riproduzione delle clausole nel successivo contratto definitivo presuppone che le stesse siano ritenute non più attuali dalle parti e dunque superate dal tenore del negozio definitivo.
Preliminare di cessione di quote sociali: le clausole non riproposte nel contratto definitivo si intendono rinunciate
In tema di rapporto tra contratto preliminare e contratto definitivo, l’orientamento consolidato della giurisprudenza prevede che le pattuizioni presenti nel preliminare debbano intendersi rinunciate qualora non riproposte nel definitivo.
In forza di tale principio, la clausola contenuta in un contratto preliminare di cessione di quote sociali, non riproposta nel contratto definitivo, deve considerarsi superata dalla diversa volontà espressa dalle stesse parti nell’accordo definitivo e, pertanto, del tutto priva di efficacia, ad eccezione del caso in cui venga fornita la prova di un accordo intervenuto tra le parti, volto a preservare gli obblighi contenuti nel preliminare e a garantirne la sopravvivenza dopo la conclusione del definitivo, in mancanza della quale l’assetto dei reciproci rapporti non può che essere quello risultante dal negozio concluso.
Rapporto tra contratto preliminare e definitivo
In assenza di adeguata prova sulla volontà delle parti di mantenere in vita clausole contrattuali del contratto preliminare non riprodotte nel contratto definitivo, il contratto preliminare viene assorbito dal contratto definitivo.
Rapporto tra contratto preliminare e definitivo.
In assenza di adeguata prova sulla volontà delle parti di mantenere in vita clausole contrattuali del contratto preliminare non riprodotte nel contratto definitivo, il contratto preliminare viene assorbito dal contratto definitivo, anche se il primo è stato stipulato nel medesimo giorno del secondo.
Efficacia della clausola compromissoria contenuta nel preliminare dopo la stipula del contratto di cessione di quote e nullità del decreto ingiuntivo
La regolamentazione contenuta nel contratto preliminare, che per ampiezza del contenuto e specificità delle pattuizioni può assumere funzione di vero e proprio contratto-quadro, conserva la sua efficacia anche dopo la stipula del definitivo, quando quest’ultimo [ LEGGI TUTTO ]
Rapporto fra contratto preliminare e contratto definitivo
Il contratto definitivo stipulato in esecuzione di un contratto preliminare costituisce l’unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti il negozio voluto; diversamente il preliminare, determinando soltanto l’obbligo reciproco delle parti di addivenire alla stipulazione del definitivo [ LEGGI TUTTO ]
Diritto dell’amministratore alla percezione dell’indennità per cessazione dalla carica convenuta nell’ambito di un “directorship agreement” oggetto di contratto preliminare e mancata stipulazione del contratto definitivo
Il contratto relativo alla disciplina del compenso e dei diritti degli amministratori di una società azionaria in caso di cessazione dell’incarico (c.d. “directorship agreement”) che la società e gli amministratori, tra gli altri, si sono obbligati a concludere [ LEGGI TUTTO ]
Domanda di risoluzione di un contratto definitivo di compravendita di partecipazioni sociali per inadempimento di obbligazioni contenute nel solo contratto preliminare
Quando le parti addivengono alla stipula di un contratto definitivo, è quest’ultimo – di regola – a costituire l’unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio voluto: ciò in virtù del principio di presunzione di conformità [ LEGGI TUTTO ]
Criteri di interpretazione in caso di divergenza nel contenuto tra contratto preliminare e contratto definitivo di compravendita di partecipazioni sociali
Ove il promissario acquirente e il promittente venditore omettano di riprodurre nel contratto definitivo tutte o parte delle garanzie convenzionali previste nell’atto obbligatorio preliminare, deve presumersi -in difetto di paralleli accordi stipulati (e da provarsi) ai sensi dell’art. 2722 c.c.- che le garanzie inizialmente pattuite siano state superate dalla definitiva regolamentazione dei rispettivi interessi, sicchè è precluso a entrambe le parti il diritto di invocare le originarie garanzie aggiuntive eventualmente pattuite nel contratto preliminare.