Principi in tema di risoluzione per inadempimento e collegamento contrattuale
Assenza di subordinazione tra il contratto di licenza d’uso del marchio e il contratto principale di agenzia
La locatrice del marchio è legittimata a pretendere, sulla base di un titolo contrattuale di cui non è stata contestata la validità, il pagamento dei canoni anche per il periodo successivo alla risoluzione del contratto principale, a nulla rilevando che il marchio non sia stato registrato. Il rapporto di locazione del marchio è pertanto svincolato da ogni altro rapporto in essere fra i contraenti ed in assenza di comunicazione di formale recesso dal contratto di locazione del marchio, il canone previsto resta dovuto anche per il periodo successivo alla risoluzione del contratto principale di agenzia.
Il contratto di agenzia e la successione nei contratti
L’interpretazione giurisprudenziale dell’art. 2558 c.c. prevede che vi sia una cessione automatica o ipso iure dei rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive, non aventi carattere personale, che ineriscano all’esercizio dell’azienda e che non siano ancora esauriti.
Le ipotesi in cui il rapporto contrattuale ha carattere personale sono molto limitate e per opinione prevalente riguardano contratti nei quali la prestazione del contraente è oggettivamente infungibile o nei quali è stata inserita una clausola espressa di incedibilità.
Sul diritto di rivalsa della compagnia di assicurazione verso l’agente subentrante
L’art. 1751 c.c., dettato in materia di contratto di agenzia ed applicabile anche all’agenzia assicurativa in forza del rinvio di cui all’art. 1753 c.c. prevede a carico del preponente, all’atto della cessazione del rapporto e ricorrendo le condizioni ivi indicate, l’obbligazione di corrispondere all’agente un’indennità, determinata, ai sensi degli artt. 24 – 35 dell’Accordo nazionale Imprese – Agenti (ANIA) del 2003, applicabile ratione temporis, nella differenza tra il monte premi di fine gestione e quello iniziale e sugli incassi eseguiti e sulle provvigioni percepite. Tuttavia, qualora alla cessazione di un mandato agenziale ne segua un altro con un altro soggetto ma avente medesimo oggetto, l’art. 37 dell’Accordo collettivo citato sancisce che la Compagnia assicurativa ha diritto di rivalsa verso l’agente subentrante per quanto riguarda le indennità pagate all’agente cessato, con una rateazione pluriennale diversa a seconda dell’anzianità dell’agente cessato, che vale a compensare il vecchio agente della perdita di clientela di cui si avvantaggia quello subentrante.