Garanzie contrattuali in un contratto di cessione di partecipazioni
La competenza esclusiva in capo alla cessionaria degli utili e delle perdite di un determinato esercizio non esclude l’operatività di una garanzia contrattuale con riferimento al mancato assolvimento di oneri tributari per il medesimo esercizio, non potendosi automaticamente considerare una perdita dell’esercizio il pagamento delle imposte dovute, degli interessi e delle relative sanzioni.
In caso di garanzia della cedente in materia tributaria, deve ritenersi che l’obbligo di indennizzo non sorga con il PVC, ma solo con l’avviso di accertamento ed è pertanto dal ricevimento dell’avviso di accertamento che decorre l’eventuale termine decadenziale previsto contrattualmente.
La dichiarazione di rinuncia ex art. 306 c.p.c. non accettata dall’altra parte non può portare alla declaratoria di estinzione. Tuttavia, la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l’adozione di forme particolari e non necessita di accettazione della controparte con estinzione dell’azione.
Oggetto immediato e mediato del negozio di cessione di partecipazioni
Con riferimento alla cessione di quote societarie, deve distinguersi tra un oggetto immediato della cessione, costituito dalle partecipazioni sociali alienate, e un oggetto mediato, costituito invece dal patrimonio sociale. Le quote delle società di capitali costituiscono, infatti, beni di secondo grado, in quanto non sono del tutto distinte e separate dai beni compresi nel patrimonio sociale, e sono rappresentative delle posizioni giuridiche spettanti ai soci in ordine alla gestione e alla utilizzazione di detti beni, funzionalmente destinati all’esercizio dell’attività sociale. Ne consegue che i beni compresi nel patrimonio della società non possono essere considerati del tutto estranei all’oggetto del contratto di cessione del trasferimento delle azioni o delle quote di una società di capitali, sia se le parti abbiano fatto espresso riferimento agli stessi, mediante la previsione di specifiche garanzie contrattuali, sia se l’affidamento del cessionario debba ritenersi giustificato alla stregua del principio di buona fede.
Oggetto mediato e immediato del contratto di cessione di partecipazioni
La cessione delle azioni di una società di capitali o di persone fisiche ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale – e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione – possono giustificare l’annullamento del contratto per errore o, ai sensi dell’art. 1497 c.c., la risoluzione per difetto di “qualità” della cosa venduta (necessariamente attinente ai diritti e obblighi che, in concreto, la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire e non al suo valore economico), solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali, ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie ed astuzie volte a realizzare l’inganno ed idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza.
Annullamento per dolo del contratto di compravendita di quote sociali
L’errore provocato dall’altrui azione ingannatrice costituisce causa di annullamento del contratto solo in quanto abbia inciso sul processo formativo del consenso, dando origine ad una falsa o distorta rappresentazione della realtà, a causa della quale il contraente si sia determinato a stipulare.
Patto fiduciario e simulazione del prezzo nella cessione di quote
La pattuizione con cui le parti di un contratto abbiano convenuto un prezzo diverso da quello indicato nell’atto scritto soggiace, tra le stesse parti, alle limitazioni della prova testimoniale stabilite dall’art. 2722 c.c., avendo la prova ad oggetto un elemento essenziale del contratto.
Il patto fiduciario è quel negozio per effetto del quale il cessionario di quote sociali conviene con il cedente l’impegno a reintestare le quote a favore del fiduciante e ad osservare un certo comportamento convenuto in precedenza, esercitando i diritti sociali in conformità alle direttive del cedente. La prova del patto fiduciario può essere offerta per mezzo di testimoni, non trovando applicazione le preclusioni di cui agli artt. 2721, 2722, 2725 c.c., in quanto il negozio fiduciario non amplia, né modifica il contenuto di un altro negozio, operando esso solo sul piano della creazione di un obbligo da adempiere a cura del fiduciario, il quale ha rilievo sul piano interno nei rapporti tra le parti.
Sulla clausola risolutiva espressa in un contratto preliminare di cessione di partecipazioni societarie
L’accertamento in ordine all’essenzialità del termine, inserito dalle parti in un contratto preliminare di cessione di partecipazioni societarie, deve essere condotta dal giudice di merito non solo alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti, ma soprattutto alla stregua della natura e dell’oggetto del contratto, di modo che risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l’utilità economica del contratto con l’inutile decorso del termine medesimo.
In tema di clausola risolutiva espressa, la tolleranza della parte creditrice, che si può estrinsecare tanto in un comportamento negativo, quanto in uno positivo, non determina l’eliminazione della clausola per modificazione della disciplina contrattuale, né è sufficiente ad integrare una tacita rinuncia ad avvalersene, ove la parte creditrice contestualmente o successivamente all’atto di tolleranza manifesti l’intenzione di avvalersi della clausola in caso di ulteriore protrazione dell’inadempimento.
Inadempimento nella cessione di quote e restituzione del corrispettivo: versamento senza titolo nel rapporto di valuta
Risoluzione parziale di un contratto di cessione di partecipazioni sociali
La domanda di risoluzione parziale di un contratto avente ad oggetto la cessione del 50% del capitale sociale di una s.r.l. non può trovare accoglimento per l’assorbente rilievo che le partecipazioni dei soci di una s.r.l. – come delineate dall’art. 2468 c.c. – non solo indicano la quota di partecipazione al capitale sociale di regola proporzionale al conferimento, ma costituiscono altresì criterio di attribuzione dei diritti sociali riguardanti l’amministrazione della società e la distribuzione degli utili. Il “peso” e di conseguenza “il valore” di una partecipazione pari al 50% del capitale sociale di una s.r.l. non può essere considerato, in termini meramente aritmetici, quale multiplo del valore di una quota parti all’1%, attesa la rilevanza nell’ambito della compagine sociale di tale “quota di blocco” in considerazione delle regole statutarie e di legge che disciplinano l’operatività degli organi e che regolano l’esercizio di tutti i diritti amministrativi, in quanto ispirate al principio di maggioranza. Sicuramente il valore di una quota del 50% (percentuale di blocco) non può essere proporzionalmente pari al valore di una quota minore, assumendo una quota del 50% un valore dato dalla rilevanza di un socio di s.r.l. con una partecipazione pari al 50%, che non può essere disgregato attraverso procedimenti algebrici. Tali considerazioni comportano la non applicabilità al caso della cessione di partecipazioni sociali che rappresentano il 50% o più del capitale sociale, dell’istituto della risoluzione parziale di cui al primo comma dell’art. 1458, comma, c.c.
Interpretazione dell’oggetto del negozio transattivo
L ‘oggetto del negozio transattivo va identificato non in relazione alle espressioni letterali usate dalle parti bensì all’oggettiva situazione di contrasto che le parti stesse hanno inteso comporre attraverso reciproche concessioni, giacché la transazione – quale strumento negoziale di prevenzione di liti – è destinata, analogamente alla sentenza, a coprire il dedotto ed il deducibile.