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9 Gennaio 2024

Boicottaggio e disdetta dal contratto di concessione di vendita

Il fenomeno del boicottaggio consiste in un comportamento contrario ai principi di correttezza professionale di interferenza nelle altrui relazioni commerciali, tramite comportamenti volti all’induzione alla violazione di relazioni commerciali già esistenti o all’impedimento di future relazioni e realizzato attraverso il rifiuto a contrarre (boicottaggio primario), oppure esercitando pressioni su altri imprenditori affinché si astengono da rapporti commerciali con un certo imprenditore, onde estrometterlo dal mercato o ostacolarne l’attività e la permanenza (boicottaggio secondario).

Il contratto di concessione di vendita costituisce un contratto atipico, non inquadrabile tra quelli di scambio con prestazioni periodiche, avente natura di contratto normativo, dal quale deriva per il concessionario/distributore il duplice obbligo di promuovere la formazione di singoli contratti di compravendita e di concludere contratti di puro trasferimento dei prodotti che gli vengono forniti alle condizioni fissate nell’accordo iniziale.

Il concessionario, per adempiere ai propri obblighi contrattuali, è tenuto ad effettuare specifici investimenti, mirati all’allestimento di una rete distributiva rispondente alle peculiari esigenze del concedente, nonché idonea a soddisfare pienamente criteri da questo prefissati. È, dunque, connaturale alla stessa struttura e funzione del contratto, che si atteggia come un contratto quadro o di tipo normativo, una certa soggezione del concessionario all’ingerenza, operata dal concedente, sfera decisionale ed organizzativa dei singoli rivenditori, che, in caso di scioglimento del rapporto, comporta la difficoltà per il concessionario stesso di conservare – come parte del suo patrimonio – gli investimenti fatti per promuovere e provvedere alla vendita degli altrui prodotti, ciò ragionevolmente in ragione della durata del contratto e della misura degli impegni pattuiti.

L’istituto della disdetta e l’istituto del recesso sono due strumenti giuridici contrattuali diversi. Il primo consente alle parti di impedire il rinnovo automatico di un contratto, ed è normalmente previsto con apposite clausole nei contratti a termine, unitamente, di regola, alla previsione di un termine congruo di preavviso. Il secondo, invece, in deroga al principio generale secondo cui “il contratto ha forza di legge tra le parti e non può essere sciolto se non per reciproco consenso tra le parti o per i motivi stabiliti dalla legge” (art. 1372 c.c.), consente alle parti di sottrarsi unilateralmente al vincolo contrattuale, determinandone lo scioglimento: si tratta di una facoltà che opera o nei casi previsti dalla legge o perché previsto espressamente dalle parti, che lo introducono in apposite clausole contrattuali.

26 Ottobre 2020

Concessione di vendita e interruzione del rapporto

È infondata la richiesta risarcitoria del concessionario nei confronti del concedente per asseriti danni derivanti dall’esercizio della facoltà di recesso prevista nel contratto di concessione di vendita vigente tra le parti. Il concessionario non può vantare una pretesa a un periodo di ammortamento, specie se il contratto di concessione è a tempo indeterminato e privo di un termine minimo. Dunque non vi è violazione rispetto agli obblighi di buona fede e correttezza per aver esercitato il recesso nei termini e con le modalità previste dal contratto.

15 Ottobre 2019

Congruità del termine di preavviso per l’esercizio del diritto di recesso in un contratto di concessione di vendita nel settore automobilistico

In un contratto di concessione di vendita, lo stato di dipendenza economica che i distributori soffrono nei confronti dell’impresa fornitrice è riequilibrato dalla previsione di un termine di preavviso per l’esercizio del diritto di recesso da parte di quest’ultima. Peraltro, la congruità del termine di preavviso deve essere ricondotta nell’ambito delle valutazioni proprie attinenti alla cessazione dei rapporti contrattuali a tempo indeterminato. Il settore della vendita di autoveicoli e pezzi di ricambio, sotto tale profilo, è stato oggetto di regolamentazione comunitaria: dapprima, i Regolamenti UE 1475/95 e 1400/02 hanno stabilito un termine di due anni, riducibile a uno nel caso di riorganizzazione dell’intera rete di distribuzione, o di parte sostanziale di essa, da parte del fornitore. In tempi più recenti, la mancata riproduzione di una simile previsione nel vigente Regolamento UE 461/10 sembra suggerire che un termine biennale di preavviso per il recesso, senza previsione di termini più contenuti in presenza di obiettive ragioni di mercato, non possa ritenersi pertinente alla necessità di un tempestivo recupero di efficienza da parte del fornitore, risultando tale intervallo di tempo oggettivamente inadatto per la sua eccessiva rigidità a tutelare le ragionevoli esigenze dell’impresa concedente in presenza di situazioni di obiettiva difficoltà, anche tenuto conto del necessario rispetto degli interessi dell’impresa concessionaria; sembra ragionevole, perciò, non vincolare le parti a termini precostituiti.

29 Novembre 2017

I negozi con i quali si concretizza la fuoriuscita del socio possono costituire un contratto atipico unitario

Quando l’exit dalla compagine sociale di un socio di una s.r.l. è realizzata attraverso una serie di molteplici negozi, è possibile ravvisare tra gli stessi un’interdipendenza finalizzata al perseguimento di un risultato economico complesso e unitario. In simili circostanze vari rapporti negoziali tra loro coordinati e legati da un vincolo di dipendenza possono essere ricondotti a un unico contratto atipico, anche se [ LEGGI TUTTO ]

17 Ottobre 2016

Contratto di concessione di vendita e concorrenza sleale

L’atto di comunicare ai propri clienti l’esclusione di un determinato distributore dalla propria rete di distribuzione nonché la volontà di dissociarsi dalle politiche di vendita dallo stesso praticate non costituisce di per sé violazione [ LEGGI TUTTO ]

21 Maggio 2015

Principio di esaurimento e di buona fede nella cessazione del contratto di concessione di vendita

In base al principio dell’esaurimento, in mancanza di diverse pattuizioni, colui che abbia acquistato merce con segni distintivi ha diritto alla commercializzazione del prodotto anche [ LEGGI TUTTO ]