Sulla diligenza del contraente investitore professionale in presenza di false dichiarazioni
La diligenza del contraente di un accordo di investimento non può comprendere la presunzione di falsità delle dichiarazioni rese dalla controparte, né necessariamente sostanziarsi in un obbligo di indagare la loro veridicità; di contro, il disporre di capacità di analisi professionali derivanti dalla qualità di investitore professionale, non trasforma in negligenza aver fatto affidamento sulla buona fede e correttezza altrui.
Responsabilità dell’intermediario e competenza della sezione specializzata in materia di imprese
L’azione avente ad oggetto i rapporti tra un cliente e la banca intermediaria per l’acquisto di azioni della banca stessa da un terzo non è relativa al trasferimento delle azioni, ma è basata sul contratto di intermediazione, negozio il cui oggetto non è costituito dalle partecipazioni sociali, se non in via mediata. Alla luce della natura meramente consequenziale della domanda di nullità dell’acquisto delle azioni, per detta azione è esclusa la vis attractiva della competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.
La violazione dei doveri di informazione del cliente e corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d’investimento finanziario, può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti; può, invece, dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto di intermediazione finanziaria in questione. In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei doveri di comportamento può però determinare la nullità del contratto di intermediazione o dei singoli atti negoziali conseguenti a norma dell’art. 1418, co. 1, c.c.
In tema di intermediazione mobiliare, le valutazioni dell’adeguatezza delle operazioni al profilo di rischio del cliente ed alla sua buona conoscenza del mercato finanziario non escludono la gravità dell’inadempimento degli obblighi informativi posti a carico dell’intermediario finanziario sicché il fatto che l’investitore propenda per investimenti rischiosi non toglie che egli selezioni tra questi ultimi quelli, a suo giudizio, aventi maggiori probabilità di successo, grazie alle informazioni che l’intermediario è tenuto a fornirgli.
Dimissioni dell’amministratore delegato per conflitti con il Cda e inadempimento verso la società
E’ qualificabile come inadempimento rilevante quello dell’amministratore delegato di una s.p.a. il quale, dopo aver stipulato un contratto di investimento con la medesima che prevede l’acquisto di partecipazioni sociali a fronte della nomina [ LEGGI TUTTO ]
Respinta domanda risarcitoria del socio di minoranza ex art. 2497 c.c. per asserita violazione dell’impegno alla riammissione alla quotazione assunto in un contratto di investimento
Per potere fruttuosamente esperire azioni di responsabilità ex art. 2497 c.c. nei confronti dei soci di controllo e di altri responsabili in solido, il socio di minoranza ha l’onere di dedurre (e poi provare) un danno arrecato [ LEGGI TUTTO ]