Fideiussione specifica conforme allo schema ABI e clausola “floor”
Poiché il provvedimento di Banca d’Italia del 2005 ha accertato la sussistenza di un’intessa anticoncorrenziale con riferimento alla fattispecie della fideiussione c.d. omnibus, non è possibile invocare la natura di prova privilegiata di tale decisione da parte di coloro che abbiano sottoscritto fideiussioni c.d. specifiche, pur se riproducenti lo schema ABI, e pertanto far valere la nullità di queste ultime, qualificate come contratti “a valle”.
Ai fini dell’accertamento di un’intesa anticoncorrenziale in materia bancaria non è infatti sufficiente l’allegazione di moduli contenenti le clausole censurate, predisposte da vari istituti di credito al fine dell’assolvimento della prova dell’illiceità dell’intesa “a monte”, in quanto la standardizzazione contrattuale non produce necessariamente effetti anticoncorrenziali, né costituisce elemento dirimente per accertare l’accordo illecito tra gli istituti di credito
L’apposizione di una clausola “floor” in un contratto di mutuo non viola automaticamente i doveri di correttezza e trasparenza in materia consumeristica nei rapporti con i clienti laddove la clausola sia assolutamente comprensibile e sia stata esplicitamente stipulata da una società di capitali.
Più in generale, infatti, il giudizio di “immeritevolezza” di un contratto ai sensi dell’art. 1322, II comma, c.c. non può essere formulato in astratto ed ex ante, limitandosi a considerare il solo contenuto oggettivo dei patti contrattuali, ma va compiuto in concreto ed ex post, ricercando lo scopo pratico perseguito dalle parti o il risultato avuto di mira dalle parti con la conclusione del contratto, e tale risultato dovrà dirsi immeritevole solo quando sia contrario alla coscienza civile, all’economia, al buon costume o all’ordine pubblico.
Responsabilità dell’amministratore unico e relativa responsabilità concorsuale della banca
Responsabilità degli amministratori per distrazione
Sulla prova della simulazione di un contratto di mutuo gratuito dissimulante un mutuo usurario
L’illiceità di un contratto di mutuo dissimulato per preteso carattere usurario dello stesso, pur implicando sul piano civilistico la sanzione della nullità della sola clausola contrattuale relativa agli interessi, connota comunque [ LEGGI TUTTO ]
Contratto di mutuo e ammissibilità della prova testimoniale ex art. 2721 c.c.
La conclusione di un contratto di mutuo può essere provata per testi anche in deroga ai limiti di valore di cui all’art. 2721 comma 1 cc, ove il giudice lo ritenga opportuno alla luce della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza, ivi compresa l’esistenza di un principio di prova scritta proveniente dal mutuante e non contestata dal mutuatario.
Rapporti societari e giustificazione causale delle attribuzioni patrimoniali
I rapporti societari o la preparazione della costituzione di una società finalizzata a gestire un’attività comune rendono verosimile la sussistenza di giustificazione causale in relazione a pagamenti e regolamenti finanziari tra soci o coloro che [ LEGGI TUTTO ]