Riduzione della clausola penale contenuta in un contratto di cessione di partecipazioni
Annullamento per dolo del contratto preliminare di cessione di quote
In tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l’adempimento – salvo che si tratti di obbligazioni negative – deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento. Uguale criterio di riparto dell’onere probatorio deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite.
Ai fini dell’annullamento del contratto per dolo, non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull’altro contraente, ma occorre la presenza di artifizi, raggiri o menzogne tali da determinare una falsa rappresentazione della realtà idonea ad ingenerare un errore essenziale in una persona di normale diligenza, il cui accertamento spetta al giudice del merito, il quale è tenuto a motivare specificamente in ordine alle concrete circostanze – la cui prova è a carico del deceptor – dalle quali desumere che l’altra parte già conosceva o poteva rendersi conto ictu oculi dell’inganno perpetrato nei suoi confronti. In tema di dolo quale causa di annullamento del contratto, sia nella ipotesi di dolo commissivo che in quella di dolo omissivo, gli artifici o i raggiri, la reticenza o il silenzio devono essere valutati in relazione alle particolari circostanze di fatto e alle qualità e condizioni soggettive dell’altra parte, onde stabilire se erano idonei a sorprendere una persona di normale diligenza, giacché l’affidamento non può ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza.
In ipotesi di dichiarazione sottoscritta, pur se contenuta in più fogli dei quali solo l’ultimo firmato, poiché la sottoscrizione, ai sensi dell’art. 2702 c.c., si riferisce all’intera dichiarazione e non al solo foglio che la contiene, la scrittura privata deve ritenersi valida ed efficace nel suo complesso, rimanendo irrilevante la mancata sottoscrizione dei fogli precedenti, con la conseguenza che, al fine di impedire che l’intero contenuto della scrittura faccia stato nei confronti del sottoscrittore, quest’ultimo ha l’onere di proporre querela di falso.
La somma di denaro che, all’atto della conclusione di un contratto di compravendita, una parte consegna all’altra a titolo di “caparra confirmatoria e principio di pagamento” va intesa – alla stregua di un corretto procedimento ermeneutico della cennata espressione contrattuale – impiegata per la sua intera entità per assolvere alla duplice funzione, alternativa, della caparra confirmatoria, di preventiva liquidazione del danno, per il caso di inadempimento, ovvero di anticipato parziale pagamento, per l’ipotesi di adempimento; salvo che da elementi intrinseci al contratto possa desumersi che i contraenti abbiano voluto limitare a una parte soltanto della somma versata la funzione di caparra, attribuendo all’altra parte della somma la qualifica di mero acconto del prezzo dovuto.
Rapporti tra contratto preliminare e contratto definitivo di cessione quote di s.r.l.
L’omessa riproduzione, nel contratto definitivo di cessione di quote sociali, di una clausola già inserita nel preliminare non comporta, necessariamente, la rinunzia alla pattuizione ivi contenuta, che non resta assorbita ove sussistano elementi in senso contrario ricavabili dagli atti ovvero offerti dalle parti. Il giudice è tenuto ad indagare la concreta intenzione delle parti, tanto più che il negozio di cessione richiede la forma scritta solo al fine dell’opponibilità del trasferimento delle quote alla società e non per la validità o la prova dell’accordo, per cui occorre verificare se, con la nuova scrittura, le parti si siano limitate, o meno, solo a formalizzare la cessione nei confronti della società, senza riprodurre tutti gli impegni negoziali in precedenza assunti.
Oggetto mediato e immediato del contratto di cessione di partecipazioni
La cessione delle azioni di una società di capitali o di persone fisiche ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale – e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione – possono giustificare l’annullamento del contratto per errore o, ai sensi dell’art. 1497 c.c., la risoluzione per difetto di “qualità” della cosa venduta (necessariamente attinente ai diritti e obblighi che, in concreto, la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire e non al suo valore economico), solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali, ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie ed astuzie volte a realizzare l’inganno ed idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza.
Validità ed efficacia della cessione di quote di s.r.l.
La titolarità della quota di s.r.l. si trasferisce per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato ex art. 1376 c.c. La forma autentica è richiesta ad regularitatem, al fine di consentire l’iscrizione del trasferimento della titolarità della quota nel registro imprese e la pienezza degli effetti del trasferimento nei confronti della società e dei terzi.
Esecuzione forzata in forma specifica di un contratto preliminare di cessione di quote
L’insussistenza della legittimazione all’esercizio del voto del promissario acquirente di quote di s.r.l. L’assemblea totalitaria
Quanto alla legittimazione all’esercizio del diritto di voto in assemblea da parte di colui che abbia sottoscritto un contratto preliminare di acquisto delle quote di una s.r.l., va considerato, da un lato, che l’art. 2479 c.c. dispone che il diritto di voto spetta esclusivamente ai soci e, dall’altro, che l’art. 2470 c.c. stabilisce che il trasferimento della quota è opponibile alla società, e conferisce, quindi, al nuovo socio il diritto di voto in assemblea, solo dopo che sia stato concluso, con la forma d’atto pubblico, il contratto definitivo di cessione della quota e l’atto sia stato depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese. Solo in casi eccezionali, espressamente disciplinati dalla legge, il diritto di voto può essere esercitato da un soggetto diverso dal socio (ad es., le ipotesi di pegno, usufrutto o sequestro della quota, ex art. 2352 c.c., richiamato dall’art. 2471 bis c.c.).
Ai sensi dell’art. 2373 c.c. il conflitto d’interessi è causa di annullamento solo quando il socio sia portatore di un interesse che si pone in conflitto con quello della società, e la delibera possa arrecarle un danno.
Anche nel caso in cui si sia verificata un’ipotesi di irregolarità della convocazione assembleare, questa resta sanata – ai sensi dell’art. 2479 bis, co. 5, c.c. – dal fatto che all’assemblea abbia poi partecipato la totalità del capitale sociale, unitamente all’organo amministrativo e all’organo di controllo, e che nessuno dei presenti si sia opposto alla trattazione della questione.
La revoca dell’amministratore di società a responsabilità limitata, quand’anche adottata in assenza di giusta causa, è da ritenersi in ogni caso valida, fermo restando il diritto dell’amministratore ingiustamente revocato di ottenere il risarcimento dei danni eventualmente patiti.
Natura contrattuale della responsabilità dell’amministratore e conseguenze in termini di ripartizione dell’onere probatorio
L’azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. nei confronti dell’amministratore ha natura contrattuale. Pertanto, l’attore dovrà fornire esclusivamente la prova delle violazioni commesse e del nesso di causalità tra le stesse e il danno verificatosi, mentre incombe sull’amministratore l’onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi impostigli. Tuttavia, non basta l’enunciazione del mancato regolare ammortamento di un mutuo e della successiva decadenza della società dal beneficio del termine per ricondurre detto accadimento a responsabilità dell’amministratore, ma occorre l’allegazione di un atto che costituisca violazione del dovere di amministrare con diligenza.
Risoluzione di un contratto preliminare di cessione di partecipazioni
Sui contratti preliminare e definitivo di cessione di partecipazioni societarie
Non equivale a rinuncia di una clausola penale inserita in un contratto preliminare di compravendita di quote di s.r.l. la sua mancata riproduzione nel successivo contratto definitivo che riproduce esclusivamente le clausole strettamente afferenti all’oggetto della compravendita laddove si desuma che le parti abbiano inteso dettare la completa disciplina negoziale dei loro rapporti nel contratto preliminare, assegnando invece al contratto definitivo il ruolo di strumento negoziale per formalizzare la compravendita ai sensi dell’art. 2470 c.c. al fine di renderla opponibile alla società.