Preliminare di vendita di quote di s.r.l. trasformata
Il pagamento, anticipato e a titolo di intero prezzo, per la cessione futura di quote, oggetto di preliminare di vendita di cosa altrui, di una s.r.l. trasformata, alla s.n.c. trasformanda non attribuisce, in alcun modo, la qualità di socio, ancorché di fatto, al promissario acquirente. Pertanto, [ LEGGI TUTTO ]
Accordi contenuti nel contratto preliminare di cessione di quote sociali e non riprodotti nel definitivo
Qualora le parti, dopo aver stipulato un contratto preliminare, concludano in seguito il contratto definitivo, quest’ultimo costituisce l’unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto e non mera ripetizione del primo, in quanto il contratto preliminare resta superato da questo, la cui disciplina [ LEGGI TUTTO ]
Trattative, contratto normativo e contratto preliminare
Non si può ritenere contratto preliminare, ma semmai solo contratto normativo, uno scritto in cui si fa menzione di un futuro contratto preliminare (nella specie il Tribunale nega la concessione del sequestro sul marchio e sulle quote sociali che il ricorrente chiedeva, invocando l’avvenuta conclusione di un contratto preliminare nello scambio di alcuni scritti con il resistente).
Inadempimento di preliminare di cessione di quote
Ammissibilità della tutela cautelare in caso di esercizio di un’opzione put
Deve ritenersi ammissibile la tutela cautelare in relazione a diritti che possono scaturire da una pronuncia costitutiva (nella specie una pronuncia che disponga il trasferimento di un bene dal promittente venditore al promissario acquirente). Nell’eventualità in cui sia esercitata un’opzione put, da cui consegue la conclusione di un contratto preliminare di vendita delle partecipazioni sociali, il cedente, al fine di conservare la garanzia patrimoniale generica dell’acquirente, può quindi chiedere nei sui confronti il sequestro conservativo relativamente alle statuizioni di condanna che derivano da una pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c., purché ricorrano il fumus boni iuris ed il periculum in mora.
L’accordo con cui è stata concessa l’opzione non può essere risolto né per “presupposizione”, considerato che il risultato dell’attività di impresa è frutto e conseguenza della sinergia di svariati fattori, né per eccessiva onerosità sopravvenuta, tenuto conto che il rischio connaturato all’esercizio dell’attività imprenditoriale vale di per sé a rendere il patto di fissazione del prezzo minimo implicitamente aleatorio.
L’opzione put risponde ad una finalità diversa da quella vietata dall’art. 2265 c.c. (nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che la predeterminazione del prezzo minimo di uscita non escludesse la partecipazione alle perdite e fosse piuttosto riconducibile ad un interesse del compratore che al momento della concessione dell’opzione non disponeva di risorse adeguate per l’acquisizione dell’intero capitale sociale).