Società cooperativa e denunzia al tribunale per gravi irregolarità nella gestione
Il procedimento di denuncia al tribunale per gravi irregolarità nella gestione deve ritenersi ammissibile anche per le società cooperative a responsabilità limitata, atteso che l’art. 2545 quinqulesdecies c.c. ha previsto per le cooperative in genere, comunque modellate, l’operatività dell’art 2409 c.c..
Una clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società cooperativa non è idonea a precludere il ricorso al tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c.. La legittìmazione a presentare la denunzia spetta ai soci, non venendo in rilievo, nel caso delle società cooperative, i limiti di partecipazione al capitale sociale ovvero ai limiti numerici dei soci stessi.
Lo status di socio e la titolarità della percentuale indicata nelle disposizioni in tema di impugnazione delle delibere assembleari, [ LEGGI TUTTO ]
Presupposti per l’ordine di ispezione dell’amministrazione di società cooperativa
Il tribunale, verificate gravi irregolarità nella gestione della società cooperativa, può, ai sensi dell’art. 2409 comma II c.c. ordinare l’ispezione dell’amministrazione. Non rileva ai fini della sospensione, prevista dall’art. 2545-quinquiesdecies, l’eventuale diffida dell’Autorità di vigilanza a sanare le gravi irregolarità riscontrate nell’ambito di un’attività di revisione ordinaria.
Controllo giudiziario sulle società cooperative
Il ricorso con il quale i soci di cooperativa chiedono il controllo giudiziario sulle irregolarità degli amministratori è dichiarato improcedibile qualora per gli stessi fatti sia già stato nominato un ispettore dall’autorità di vigilanza.