Diritto di controllo del socio non amministratore di s.r.l.: oggetto e modalità di esercizio
L’oggetto del controllo di cui all’art. 2476, co. 2, c.c., sia con riferimento alle informazioni, sia con riferimento alla documentazione sociale, ha uno spettro ampio: il perimetro del potere di indagine conoscitiva del socio non partecipante alla gestione nella s.r.l. ha ad oggetto tutti i documenti e/o le informazioni di cui l’organo amministrativo dispone per una corretta gestione della società, non ravvisandosi nella norma alcuna limitazione, se non che l’esercizio del diritto deve uniformarsi al rispetto dei principi di buona fede e correttezza.
Dato l’ampio confine dell’oggetto del controllo, il perimetro dei poteri di ispezione del socio di una s.r.l. si definisce sui documenti relativi all’amministrazione della società e comprende, quanto all’oggetto, tutta la documentazione ragionevolmente necessaria ovvero in concreto esaminata/utilizzata dall’organo amministrativo per l’esercizio delle proprie funzioni e conseguentemente da reputarsi nella materiale disponibilità giuridica della stessa. Il controllo dei soci non amministratori nella s.r.l. è assimilabile al controllo sindacale previsto in tema di s.p.a.
Le modalità di esercizio del diritto di consultazione vanno individuate con applicazione del principio di buona fede, al quale va dunque ricondotto il concreto esercizio del diritto in discussione, con la conseguenza che, in applicazione di tale principio, al socio va riconosciuta la possibilità di: (i) estrarre copia, a sue spese, di tale documentazione, atteso che l’estrazione di copia appare connaturata all’effettività dell’esercizio del diritto di controllo, altrimenti in fatto limitato o, comunque, richiedente modalità di consultazione che, data la complessità della documentazione da esaminare, risulterebbero eccessivamente onerose ovvero non esaustive; e (ii) consultare presso la sede sociale o in altro luogo ove la documentazione si trova.
Diritto di controllo del socio nelle s.r.l.: limiti e modalità di esercizio
Ai sensi dell’art. 2476, co. 2, c.c., il socio non amministratore di s.r.l. è titolare ex lege di un diritto soggettivo a svolgere l’ispezione delle scritture contabili e dei documenti amministrativi della società partecipata, diritto che integra il contratto di società e a cui corrisponde specularmente l’obbligo della società di consentire tale attività. Tale obbligo deve essere adempiuto, ex art. 1176, co. 2, c.c., con la diligenza professionale richiesta dalla natura societaria del rapporto di controllo del socio.
Il diritto del socio ha come contenuto l’informazione “sullo svolgimento degli affari sociali” e la “consultazione” dei libri sociali e dei documenti amministrativi dove essi si trovano e, dunque, lo svolgimento dell’attività ispettiva, all’esito della quale il socio può estrarre, a proprie spese, copia dei documenti ritenuti utili e rilevanti. Il socio non ha invece diritto di confezionare e detenere una contabilità e una documentazione amministrativa parallela a quella formata, tenuta e conservata dalla società. In particolare, il socio non ha il diritto a vedersi inviata documentazione a semplice richiesta e a prescindere dallo svolgimento dell’attività ispettiva e tuttavia, per converso, la società ben può, con ciò riconoscendo la legittimità della richiesta, inviare al socio copia di documenti che questo richieda, facendo così venir meno l’interesse all’ispezione.
Il diritto di ispezione del socio deve essere esercitato nei limiti della buona fede, la quale deve permeare tanto l’esercizio dei diritti quanto l’adempimento degli obblighi derivanti dal contratto sociale; al superamento di tali limiti, l’esercizio del diritto trasmoda nell’abuso.
La circostanza che il socio sia stato in passato amministratore della società non comporta la compressione del diritto di ispezione amministrativa e contabile.
Contenuto ed estensione del diritto di accesso del socio di s.r.l.
Il diritto di accesso del socio si estende non soltanto ai libri sociali ma a tutti i documenti e le scritture contabili, i documenti fiscali e quelli riguardanti singoli affari poiché il riferimento normativo ai documenti relativi all’amministrazione appare in sè idoneo a ricomprendere ogni documento concernente la gestione della società e non consente letture riduttive volte a distinguere, ad esempio, la documentazione amministrativo-contabile da quella più prettamente commerciale.
Il diritto di controllo così enucleato soddisfa l’esigenza di acquisire tutte le informazioni utili sulle modalità di effettivo svolgimento della funzione gestoria da parte degli amministratori ed è funzionale all’esperimento dell’azione sociale di responsabilità promuovibile in via surrogatoria da ciascun socio, nonché all’esercizio dei diritti e degli obblighi, anche di natura fiscale, derivanti dalla partecipazione societaria.
Nel caso in cui l’esercizio di tale diritto, finalizzato alla tutela di una posizione soggettiva del singolo socio, venga impedito od ostacolato, il socio può fare ricorso alla tutela cautelare atipica di cui all’art. 700 c.p.c. In tal caso, il tribunale può precisare le modalità di consultazione delle scritture contabili
L’art. 2476 c.c. non condiziona l’esercizio del diritto a un interesse specifico e concreto, né fissa limiti all’esercizio del diritto, benchè esso debba comunque essere esercitato secondo i canoni della buona fede e correttezza a tutela dei diritti della società e degli altri soci.
Il diritto di accesso del socio non amministratore di s.r.l. non può essere utilizzato per perseguire interessi e finalità differenti da quelle cui è preordinato; in caso contrario, si verifica un’ipotesi di abuso del diritto, tanto più grave quando le concrete modalità esercitate arrecano un pregiudizio alla società controllata, ovvero quando l’accesso alle informazioni e ai documenti è finalizzata a perseguire un interesse contrario a quello della società
Il corretto esercizio del diritto di controllo del singolo socio di s.r.l. e la cessazione della materia del contendere per avvenuta consegna dei documenti
Il diritto ex art. 2476, co. 2, c.c. alla consultazione/ispezione dei libri sociali e dei documenti relativi all’amministrazione configura un diritto incondizionato riservato al socio che non riveste la carica di amministratore, diritto diretto a consentire a detta tipologia di soci l’ispezione sociale e il controllo sulla gestione degli amministratori. Rispetto al diritto de quo, che spetta a qualsivoglia socio non amministratore a prescindere dalla entità della sua quota, opera il solo limite generale del divieto di abusare del medesimo non potendo, appunto, il suo esercizio esser connotato da abusività e/o malafede, sussistendo l’obbligo del socio di attenersi ai canoni generali di buona fede e correttezza.
Detto diritto può essere esercitato non solo in funzione degli interessi della società, ma anche in funzione dell’interesse individuale del socio, propedeutico alla tutela della vasta gamma dei diritti del socio medesimo. Non è necessario che il socio non amministratore esprima il motivo per cui le potestà ispettive e di controllo vengono esercitate, sempre che esse non siano connotate in termini di abusività o malafede.
Il diritto ex art 2476, co. 2, c.c. alla consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all’amministrazione comporta anche il diritto in capo al socio di estrarre copia, a sue spese.
Ciò che legittima il socio all’esercizio di detto diritto è che egli non rivesta, al momento della proposizione del ricorso, la carica di amministratore, non essendo ostativo all’esercizio del suddetto diritto il fatto che egli abbia esercitato in passato la suddetta carica.
Deve ritenersi infondata la richiesta avanzata dal socio di ottenere, ex art. 2476, co. 2, c.c., campionari dei prodotti realizzati dalla società, trattandosi di richiesta che non riguarda né i libri sociali, né i documenti relativi all’amministrazione.
La consegna della documentazione richiesta dal socio ex art. 2476, co. 2, c.c. a seguito dell’instaurazione del relativo giudizio determina il venir meno dell’interesse ad agire. Il giudice è comunque tenuto a pronunciarsi sulla fondatezza della richiesta avanzata dal socio al fine di regolare le spese di lite secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale.
Limiti al diritto di controllo del socio non amministratore di s.r.l.
Il diritto di informazione ed il diritto alla consultazione dei libri e documenti sociali è riconosciuto a qualunque socio non amministratore, indipendentemente dalla consistenza della partecipazione di cui lo stesso sia titolare.
Costituisce ormai principio acquisito che la nuova disciplina delle società a responsabilità limitata ha attuato una privatizzazione del controllo sull’operato dell’organo amministrativo, sicché deve ritenersi sussistente il diritto incondizionato del socio non amministratore di esercitare un penetrante sindacato sulla gestione sociale, funzionale alla salvaguardia degli interessi dell’ente rispetto alle condotte degli amministratori.
L’ampiezza della formula usata dal legislatore induce a ritenere che tale diritto possa essere esercitato in qualunque momento dell’esercizio sociale; abbia per oggetto la più ampia gamma di informazioni, tanto in ordine alla gestione passata quanto alle scelte gestionali intraprese e da intraprendere; possa esplicarsi tramite delega a professionista di fiducia, come esplicitamente indicato nella norma e come richiesto dagli stessi ricorrenti.
Tuttavia, benché si sia in presenza di un diritto soggettivo (o potestativo, secondo alcuni), la giurisprudenza è ferma nel ribadire che deve riconoscersi l’esistenza di restrizioni in ordine ai diritti di controllo del socio in omaggio al principio generale di buona fede e di correttezza e che sono pertanto da considerare illegittimi i comportamenti che in concreto risultino rivolti a fini diversi da quelli strettamente informativi. Il socio deve, pertanto, astenersi da un’ingerenza nell’attività degli amministratori per finalità di turbativa dell’operato di questi ultimi con la richiesta di informazioni, di cui il socio non abbia effettivamente necessità, al solo scopo di ostacolare l’attività sociale; in tal caso, infatti, l’esercizio del diritto non potrebbe ricevere tutela, in quanto mosso da interessi ostruzionistici tali da rendere più gravosa l’attività sociale, con conseguente legittimità del rifiuto opposto dagli amministratori di fornire informazioni o consultare la documentazione.
Diritto del socio di srl estraneo all’amministrazione di consultazione della documentazione sociale ex art. 2476 cc
E’ legittimato ad esercitare, anche in via cautelare, il diritto di consultazione della documentazione sociale ai sensi dell’art. 2476 c.c. il socio di s.r.l. estraneo all’amministrazione sociale ovvero [ LEGGI TUTTO ]
Diritto del socio accomandante di controllo dell’esattezza del bilancio e accesso alla documentazione bancaria
Rientra nel controllo circa l’esattezza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite – cui il socio accomandante è abilitato in via generale, e senza necessità di specifica previsione statutaria, dall’art. 2320, comma 3, c.c. – la possibilità di [ LEGGI TUTTO ]
Trasmissione del progetto di bilancio ai soci, determinazione del compenso degli amministratori di s.r.l. e domanda di “rettifica” giudiziale del bilancio
Il socio di s.r.l. non ha diritto alla trasmissione del progetto di bilancio in vista dell’assemblea di approvazione, avendo soltanto, a mente degli artt. 2478-bis, co. 1, e 2429, co. 3, c.c., il diritto di visionarlo nella sede della società, presso la quale deve rimanere depositato nei quindici giorni precedenti l’assemblea e fino a che non sia approvato. Del resto, anche l’art. 2476, co. 2, c.c. non prevede [ LEGGI TUTTO ]