Sospensione delle delibere assembleari self-executing; potere dei soci di s.r.l. di convocazione dell’assemblea
In tema di sospensione degli effetti delle delibere assembleari self-executing di una società a responsabilità limitata, il termine «esecuzione» deve essere inteso come «efficacia» e, più precisamente, come idoneità dell’atto alla produzione di effetti giuridici ulteriori rispetto a quelli attinenti alla sua esecuzione. Il concetto di esecuzione può, quindi, essere semplicemente inteso quale momento puramente attuativo degli effetti di un atto deliberativo. In questa prospettiva, possono pertanto essere sospese quelle deliberazioni assembleari che manifestino una perdurante efficacia rispetto all’organizzazione sociale in via non già di riflesso, bensì di diretta incidenza sul funzionamento degli organi della società. Di conseguenza, è sospendibile una delibera assembleare di nomina degli amministratori di una società, in quanto destinata a produrre i suoi effetti giuridici per l’intero periodo di gestione della società da parte degli amministratori con essa designati, considerando tutte le operazioni, vincolanti per la società stessa, che potranno essere decise ed attuate dai medesimi soggetti eletti. La sospensione evita, infatti, che i nuovi soggetti nominati possano gestire la società nelle more dell’accertamento dei vizi che afferiscono all’atto di nomina (di cui sia stata richiesta la sospensione). [Nella specie, dinanzi all’eccezione, sollevata dalla parte convenuta, di inammissibilità di una domanda di sospensione di una delibera di revoca e di nomina dell’organo amministrativo di una s.r.l., il Tribunale di Roma ha colto l’occasione per pronunciarsi sulla questione, tutt’oggi dibattuta sia in dottrina che in giurisprudenza, inerente alla possibilità di sospendere l’esecuzione delle delibere assembleari self-executing, condividendo l’orientamento giurisprudenziale del Trib. Roma, 30 aprile 2015].
É da escludere la possibilità di ricorrere all’applicazione, in via analogica, dell’art. 2367 c.c. in tema di convocazione dell’assemblea di una società a responsabilità limitata. Infatti, la disciplina della convocazione dell’assemblea non presenta alcuna lacuna normativa da colmare attraverso il ricorso al procedimento analogico e, dunque, attraverso l’applicazione dell’art. 2367 c.c., in quanto il legislatore ha inteso, sul punto, predisporre una disciplina autonoma ed autosufficiente, costruita sulla base del principio della centralità del socio e della partecipazione di questi ai processi decisionali in una s.r.l. Di conseguenza, l’apparente lacuna contenuta nell’art. 2479 bis c.c. – la cui norma prevede le modalità di convocazione dell’assemblea, ma non i soggetti legittimati ad attivare il procedimento che conduce alla riunione assembleare – deve essere colmata attraverso una autointegrazione delle norme che disciplinano questa fase del procedimento assembleare all’interno della società a responsabilità limitata. E tale autointegrazione passa attraverso la valorizzazione del ruolo centrale assunto dai soci all’interno di tale tipo societario a seguito della riforma del diritto societario, valorizzazione che si evidenzia tanto dalla possibilità, prevista ex art. 2479 c.c., in favore dei soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale di sottoporre all’approvazione dei soci taluni argomenti, quanto dai penetranti poteri di controllo di cui godono i soci in questo modello societario. Dunque, sulla scorta di tale ricostruzione, il potere di convocazione dell’assemblea nelle s.r.l. può essere attribuito al socio titolare di un terzo del capitale sociale.
Peraltro, in risposta al quesito se l’autonomia statutaria di una s.r.l. possa escludere in radice la legittimità dei soci e concentrare il potere di convocazione dell’assemblea nelle mani dei soli amministratori per accentuare il profilo capitalistico della società, il potere dei soci qualificati di convocare l’assemblea deve ritenersi sussistente anche nel caso in cui lo statuto ne demandi la convocazione al solo organo gestorio, ciò in forza della disposizione di cui all’art. 2479, comma 1, la quale costituisce regola di garanzia inderogabile. [Nel caso di specie, l’amministratore unico della società Alfa agiva in giudizio contro la società Beta al fine di far dichiarare la nullità ovvero annullare la delibera assunta all’esito della sua assemblea dei soci. Inoltre, considerato che lo statuto sociale della società Beta espressamente riservava agli amministratori il potere di convocare l’assemblea, l’attore evidenziava come questa fosse stata illegittimamente convocata da parte della società Beta in quanto socia della società Alfa e titolare del 50% del suo capitale sociale. Sulla base dei principi sopra delineati, il Tribunale di Roma rilevava, tuttavia, l’assenza di ogni vizio inerente alla convocazione dell’assemblea della società, condividendo così un orientamento oramai consolidato in materia, che trova cristallizzazione in una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. sez. I, 25 maggio 2016, n. 10821) nonché in diverse pronunce della giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Milano, 20 novembre 2014; Trib. Milano 7 maggio 2012; Trib. Novara, 21 aprile 2009; v. anche Trib. Milano, 10 novembre 2014; Trib. Milano 11 novembre 2013)].
Validità e interpretazione della clausola di patto parasociale che preveda l’astensione da parte dei paciscenti dal convocare l’assemblea di s.r.l. ex art. 2479, co. 1, c.c.
Pur ammettendosi che il potere di convocazione dell’assemblea da parte dei soci di s.r.l. titolari di almeno un terzo del capitale, da ritenersi insito nella disposizione del primo comma dell’art. 2479 c.c., non possa formar oggetto di deroga statutaria neppur parziale, nulla vieta che il socio che ne sia titolare possa disporne in senso abdicativo [ LEGGI TUTTO ]
Nullità della delibera assembleare di s.r.l. per carenza assoluta di informazione
Ai fini della costituzione dell’assemblea e, quindi, della validità delle delibere assunte non è sufficiente il regolare procedimento di convocazione di cui all’art. 2479 bis, 1° comma, c.c., ma occorre [ LEGGI TUTTO ]
Invalidità di delibera assembleare di s.r.l.: convocazione, modifiche dello statuto e delibere consequenziali
Non compete al Tribunale la valutazione sulla opportunità o meno delle modifiche statutarie, sicché risulta irrilevante ogni critica relativa alla erroneità o inopportunità delle scelte assembleari a riguardo.
La circostanza che nell’ordine del giorno sia indicata la modifica [ LEGGI TUTTO ]
Violazione dell’obbligo di convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio e presupposti per la revoca cautelare di amministratore di s.r.l. ex art. 2476 c.c.
L’inerzia dell’amministratore nel convocare l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio di esercizio integra il presupposto delle «gravi irregolarità» dell’art. 2376, comma 3, c.c. ai fini della sua revoca in via cautelare: le gravi irregolarità nella gestione [ LEGGI TUTTO ]
Presupposti per la revoca cautelare di amministratore di srl ex art. 2476 c.c.
La revoca cautelare di un amministratore di srl ex art. 2476 c.c. presuppone, sotto il profilo del fumus boni iuris, che questi si sia reso responsabile di gravi irregolarità nella gestione, tali intendendosi le violazioni non solo degli obblighi gestionali in senso stretto, imposti per legge o per statuto, ma anche di quegli adempimenti preordinati al corretto funzionamento dell’organizzazione societaria, come ad esempio la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio o il riscontro alle richieste del socio di ispezionare la documentazione contabile della società.
Equivalenza del messaggio di posta elettronica certificata alla lettera raccomandata ai fini della convocazione dell’assemblea di srl
La convocazione dell’assemblea dei soci, in forza dell’art. 2479 bis c.c., deve avvenire nelle modalità indicate nell’atto costitutivo e, in assenza di tale indicazione, mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese. [ LEGGI TUTTO ]
Sospensione dell’esecuzione della deliberazione di ricostituzione dell’organo amministrativo
Nell’ambito della necessaria valutazione di bilanciamento degli opposti interessi ex art. 2378, comma 4, c.c., risulta prevalente l’interesse della società al mantenimento della delibera di ricostituzione dell’organo amministrativo, piuttosto che l’interesse dei ricorrenti a ottenere la sospensione della delibera stessa, per un asserito vizio attinente la mera iniziativa di convocazione di un’assemblea che, da chiunque promossa, si presentava come necessaria. [ LEGGI TUTTO ]
Società di persone: applicabilità della normativa prevista per la convocazione dell’assemblea delle società di capitali e giusta causa di revoca dell’amministratore
In materia di società di persone, non dà luogo ad illegittimità alcuna il fatto che i soci, pur non essendovi tenuti, adottino il metodo assembleare per le deliberazioni sociali. Tuttavia, alle riunioni dell’assemblea della società di persone non si applicano le regole previste per la convocazione dell’assemblea delle società di capitali.
La revoca dell’amministratore di società di persone, [ LEGGI TUTTO ]
Potere di sottoporre argomenti di discussione dei soci di s.r.l.
Nel potere attribuito ai soci di s.r.l. che detengano almeno un terzo del capitale di sottoporre gli argomenti di discussione all’assemblea (art. 2479), deve ritenersi ricompreso il potere di convocazione diretta dell’assemblea su quegli stessi argomenti. Ciò [ LEGGI TUTTO ]