Il rapporto tra socio e società cooperativa è estraneo al Codice del Consumo e i riflessi processuali
Nel contenzioso tra il socio e la società cooperativa, il procedimento di negoziazione assistita di cui al d.l. n. 132/2014 è condizione di procedibilità della domanda. Non può ritenersi inapplicabile la disciplina sull’obbligatorietà dell’invito alla negoziazione assistita sulla base del rilievo che il rapporto tra il socio e la società cooperativa sarebbe riconducibile a una fattispecie regolata dal Codice del Consumo di cui al d.lgs. n. 206/2005 e pertanto sottratta all’obbligo di invito alla negoziazione assistita.
Infatti, il socio della società cooperativa è parte dell’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale della società di cui fa parte, poiché dall’appartenenza alla cooperativa riceve benefici in termini economici. In particolare, in una cooperativa edilizia di abitazione a proprietà indivisa la finalità della società è l’acquisto e/o la costruzione di abitazioni per i propri soci, i quali ottengono un trattamento economico di favore per l’uso e l’eventuale acquisto dell’abitazione. Lo scopo mutualistico si sostanzia, così, nel conseguimento di un alloggio a un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato.
Nel contesto del fenomeno cooperativo emergono due rapporti:
– il rapporto di società, che comporta l’esercizio in comune tra i soci dell’attività imprenditoriale;
– il rapporto di scambio, che si instaura tra il socio e la cooperativa che gli fornisce l’abitazione a condizioni di vantaggio.
Tali rapporti sono del tutto estranei alla disciplina di cui al Codice del Consumo, che non può pertanto trovare applicazione.
Domanda di annullamento dell’atto esecutivo di una delibera assembleare
Non può essere accolta la domanda di annullamento di una delibera dell’organo amministrativo dal momento che l’attore, a giudizio del tribunale, avrebbe dovuto impugnare anzitutto la delibera assunta dall’Assemblea Generale Ordinaria dei delegati dei soci di una cooperativa e non (unicamente) la delibera del consiglio di amministrazione, dal momento che quest’ultima è un atto meramente esecutivo della decisione assembleare già pienamente formata.
Modifica dell’oggetto sociale di cooperativa
È nulla per illiceità dell’oggetto, per contrasto con norme dettate a tutela degli interessi generali, la delibera di modifica dell’oggetto sociale di una società cooperativa nel caso in cui tale modifica statutaria comporti una deviazione dallo scopo mutualistico.
Delibera di esclusione del socio di cooperativa e cessazione del rapporto mutualistico; principi in tema di quietanza di pagamento e ratifica
La delibera di esclusione del socio di cooperativa, una volta divenuta inoppugnabile, determina, ex art. 2533 c.c., l’altrettanto inoppugnabile cessazione di tutti i conseguenti rapporti secondari in essere tra la cooperativa e il socio, tra i quali il rapporto di lavoro (nelle cooperative di produzione e lavoro) e l’assegnazione di alloggi (nelle cooperative edilizie).
La quietanza di pagamento costituisce una confessione stragiudiziale che fa piena prova del pagamento, sicché non si può impugnare l’atto se non provando, ai sensi dell’art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente provare la non veridicità della dichiarazione.
È lecita la successiva ratifica, a norma dell’art. 1399 c.c., di un atto concluso da un soggetto privo di poteri rappresentativi in nome e per conto di una cooperativa [nel caso di specie, un atto di cessione in godimento di un immobile da parte di una cooperativa, sottoscritto da un soggetto che non era legale rappresentante della cooperativa stessa].
La ratifica può anche essere implicita, purché sia rispettata la forma scritta, e può risultare da un atto, consequenziale alla stipulazione del negozio, che manifesti in modo inequivoco la volontà del rappresentato come incompatibile con quella di rifiutare l’operato del rappresentante senza potere. Essa, comunque, esige una manifestazione di volontà diretta ad approvare il contratto concluso senza potere rappresentativo e a farne propri, con efficacia retroattiva, gli effetti.
Impugnazione della deliberazione assembleare di esclusione del socio di cooperativa
Ai fini del calcolo del quorum deliberativo dell’assemblea, va tenuta in considerazione non la totalità dei soci della cooperativa, bensì solo quella parte che gode del diritto di voto. Nel caso di delibera avente ad oggetto l’esclusione di soci della cooperativa, tra i soci aventi diritto di voto non rientrano quelli la cui esclusione è all’ordine del giorno, nonostante mantengano il diritto di intervenire in assemblea e di impugnare le delibere.
In particolare, qualora vengano messe ai voti due distinte deliberazioni di esclusione, ai due soci la cui esclusione è oggetto di deliberazione deve essere precluso non solo il voto sulla propria deliberazione di esclusione, ma anche su quella dell’altro socio: vi è infatti il rischio che ciascuno dei soci da escludere tenti, con l’esercizio del proprio diritto di voto, di raggiungere un fine diverso da quello sociale, consistente nell’influenzare l’esercizio del voto dell’altro socio da escludere al fine di ottenere da quest’ultimo il suo voto negativo nella delibera di esclusione che direttamente lo riguarda.
In presenza di una clausola statutaria che attribuisce al c.d.a. nel suo complesso il potere di convocare l’assemblea dei soci, deve ritenersi viziata (i.e. annullabile) la deliberazione dell’assemblea che è stata convocata ad opera di un solo membro del c.d.a., anche se si tratta del Presidente.
La declaratoria di annullamento della delibera assembleare ha efficacia ex tunc e natura costitutiva, in quanto va ad estinguere tutte le situazioni giuridiche create dalla delibera stessa; pertanto, gli effetti di tale declaratoria non si limitano a colpire la deliberazione che ne costituisce l’oggetto immediato e diretto, bensì si estendono anche alla collegata delibera, adottata nel corso della medesima riunione assembleare, con la quale sono state nominati i nuovi consiglieri, in sostituzione dei soci-consiglieri appena esclusi. L’annullamento di tale distinta, ma collegata, deliberazione non è preclusa dalla mancata specifica impugnazione della stessa, in quanto costante è sul punto l’orientamento della Suprema Corte, in base al quale in caso di più deliberazioni successive nel tempo e in rapporto di dipendenza fra loro, impugnata la prima non sussiste l’onere di impugnare le successive.
Il socio di cooperativa che si qualifichi quale recedente, onde non corrispondere un determinato contributo, ha l’onere di dimostrare l’invio della comunicazione di recesso in data antecedente alla delibera di imposizione del contributo
La causa in cui si dibatta della debenza del pagamento di contributi da parte dei soci di società cooperativa (nel caso di specie, un consorzio fidi) è di competenza del Tribunale delle Imprese. [ LEGGI TUTTO ]
Cooperative: la domanda di restituzione dell’alloggio sociale è di competenza della sezione imprese
Oltre ad essere competente rispetto all’azione di accertamento dell’esclusione del socio per morosità nel pagamento dei canoni previsti dallo statuto e dal regolamento della cooperativa, la sezione specializzata in materia di imprese è altresì competente ai sensi dell’art. 3, d.lgs. 27.6.2003 n. 168 a pronunciarsi sulla domanda di restituzione dell’alloggio sociale assegnato allo stesso socio: si tratta, infatti, di una controversia relativa a rapporti societari disciplinati dall’art. 2511 e ss. c.c.
Recesso del socio sovventore di cooperativa
Esclusione e decadenza dall’assegnazione dell’alloggio del socio di cooperativa a proprietà indivisa. Corresponsione dell’indennità di occupazione dell’alloggio
Qualora sia legittimamente deliberata l’esclusione di un socio da una società cooperativa a proprietà indivisa da cui deriva anche la decadenza dello stesso dall’assegnazione dell’alloggio, il socio sarà tenuto a corrispondere [ LEGGI TUTTO ]
Socio di cooperativa edilizia e credito derivante dal recesso
Nell’ambito delle cooperative edilizie, tra il socio e la società si instaurano due rapporti fra loro distinti, benché collegati: da un lato il rapporto sociale vero e proprio, che prende avvio con la sottoscrizione del capitale sociale; dall’altro il rapporto di scambio con scopo mutualistico, avente a oggetto il trasferimento di un bene immobile dietro il pagamento di un dato prezzo. [ LEGGI TUTTO ]