La non acquistabilità a titolo originario del diritto d’autore mediante possesso. La tutela autorale del doppiaggio
Il possesso del corpus mechanicum non è idoneo a fondare l’acquisto a titolo originario del diritto di proprietà autorale ivi prodotto il quale, per la sua immaterialità, non si presta ad un godimento esclusivo.
Il diritto del doppiatore sorto in costanza di licenza permane nel suo patrimonio anche ove il diritto di riproduzione del film venga meno.
La tutela dei beni immateriali tra corpus mysticum e mechanicum e numerus clausus
I beni immateriali giuridicamente rilevanti sono solo quelli previsti dall’ordinamento, costituendo essi quindi un numero chiuso [sulla scorta del presente principio di diritto il Tribunale, reputando che il cd. “documento unico di valutazione dei rischi” o “Duvri” di cui all’art. 26 del d.lgs. 81/2008 non sia riconducibile, come tale, tra i beni immateriali contemplati dal c.p.i., ha rigettato le domande dell’attrice, la quale aveva lamentato l’illecito utilizzo, da parte della convenuta, del cd. “corpus mysticum” del proprio Duvri].