Responsabilità del liquidatore sociale e onere della prova del creditore pretermesso
Qualora un creditore di una società di capitali invochi la responsabilità illimitata del liquidatore sociale, affermando di essere stato pretermesso nella fase di liquidazione a vantaggio di altri creditori, lo stesso dovrà anzitutto dedurre il mancato soddisfacimento di un diritto di credito, da provare come esistente, liquido ed esigibile al tempo dell’apertura della fase di liquidazione. Talché la mancata circoscrizione del credito e il suo grado di priorità rispetto ad altri, prima della summenzionata fase, da parte dello stesso creditore, comporta l’esonero del liquidatore da qualsivoglia tipo di responsabilità in merito all’eventuale mancata apposizione di quest’ultimo all’interno del piano di pagamento dei creditori sociali, non potendo, nel caso di specie, ritenersi violato il principio della par condicio creditorum, così come previsto dall’art. 2489 cod. civ.