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12 Giugno 2024

Curatore dell’eredità giacente ed esercizio dei diritti sociali

Nel caso in cui nell’eredità giacente siano ricomprese partecipazioni in società a responsabilità limitata, il potere di “amministrare” riconosciuto dalla legge in capo al curatore dell’eredità giacente deve essere inteso come facoltà di esercitare tutti i diritti inerenti alla titolarità della quota, nell’interesse dei chiamati all’eredità e dei creditori, e sotto la sorveglianza del Giudice della successione. Non sussistono dunque preclusioni a che il curatore dell’eredità giacente eserciti, sia pure nel rispetto della finalità proprie del suo ruolo, tutti i diritti amministrativi inerenti alla titolarità della quota, e fra tutti, in primo luogo, il diritto di voto nelle assemblee e il diritto di convocare l’assemblea.

6 Novembre 2017

La disciplina del sequestro conservativo in caso di accoglimento parziale della domanda

L’accoglimento della domanda per un importo inferiore a quello inizialmente richiesto – e per il quale era stato ottenuto un sequestro conservativo sui beni del convenuto – «non comporta la declaratoria di parziale inefficacia del sequestro (che si avrebbe solo in caso di accertamento dell’inesistenza totale o parziale del diritto di credito cautelato)»; piuttosto, la predetta misura cautelare si converte automaticamente in un pignoramento dei beni sequestrati per la minor somma per la quale il convenuto è stato effettivamente condannato.