La disciplina del sequestro conservativo in caso di accoglimento parziale della domanda
L’accoglimento della domanda per un importo inferiore a quello inizialmente richiesto – e per il quale era stato ottenuto un sequestro conservativo sui beni del convenuto – «non comporta la declaratoria di parziale inefficacia del sequestro (che si avrebbe solo in caso di accertamento dell’inesistenza totale o parziale del diritto di credito cautelato)»; piuttosto, la predetta misura cautelare si converte automaticamente in un pignoramento dei beni sequestrati per la minor somma per la quale il convenuto è stato effettivamente condannato.