L’antigiuridicità di un comportamento anticoncorrenziale non può essere disgiunta dalla valutazione delle conseguenze prodotte dal danno che tale condotta ha cagionato
Il danno derivante dal compimento di atti concorrenziali illeciti (siano essi tali per la violazione della clausola generale di cui all’art. 2598 c.c. ovvero di uno specifico patto negoziale) non può mai ritenersi in re ipsa bensì, quale conseguenza diversa e ulteriore rispetto alla violazione, richiede di essere autonomamente provato secondo i principi generali in materia risarcitoria (cfr. Cass. n. 7306/2009 e, più recentemente, Cass. n. 25921/2015).
Da ciò consegue la necessità della prova quantomeno presuntiva sia dell’eventus damni che delle sue conseguenze pregiudizievoli (patrimoniali e non), dedotte in causa, nella sfera giuridica del preteso danneggiato.
Presupposti per la domanda di accertamento di concorrenza sleale
La domanda di accertamento di “concorrenza sleale” può essere proposta nei confronti di un soggetto che rivesta la qualifica di imprenditore concorrente e non nei confronti di un proprio dipendente che accetti la proposta di una società concorrente, in quanto [ LEGGI TUTTO ]