Responsabilità dell’amministratore di s.r.l. e inopponibilità alla curatela delle scritture prive di data certa
Il contratto preliminare richiamato per giustificare la fuoriuscita di denaro dalla fallita che sia privo di data certa, ai sensi dell’art. 2740 c.c. è inopponibile alla curatela che, agendo a tutela della massa dei creditori, si pone come terzo rispetto alle pattuizioni contrattuali effettuate dal fallito. Deve quindi affermarsi la responsabilità dell’amministratore della società fallita perché, attraverso i pagamenti in contestazione, ha violato gli obblighi di diligenza e di prudenza posti dalla legge a suo carico, nonché gli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, recando pregiudizio alla società e ai creditori sociali (art. 2476 c.c.).
Il curatore che agisce in giudizio per l’adempimento di un contratto stipulato prima del fallimento non è un terzo
Il curatore fallimentare, allorchè agisca in giudizio per ottenere l’adempimento di un contratto stipulato dall’imprenditore prima del fallimento, rappresenta il fallito, nella cui posizione egli subentra, e non la massa dei creditori. Di conseguenza, il curatore non è un terzo e non può far valere l’inopponibilità ad esso delle pattuizioni intervenute tra le parti prima del fallimento invocando la mancanza di data certa sul documento ai sensi dell’art. 2704 c.c.
Opponibilità della data di scrittura privata al soggetto rappresentato ex art. 2704 c.c.
L’art. 2704 c.c. è volto a disciplinare l’opponibilità della data di scrittura privata ai terzi aventi causa e, pertanto, non trova applicazione nei rapporti tra le parti che hanno sottoscritto il documento stesso, dovendosi considerare parte anche il rappresentante [ LEGGI TUTTO ]