La responsabilità solidale per i debiti dell’azienda ceduta
La cessione d’azienda non comporta automaticamente il sorgere di una responsabilità solidale tra cedente e cessionario con riguardo ai debiti di natura retributiva relativi ai rapporti di lavoro esauriti: rispetto a questi ultimi, infatti, non trova applicazione l’art. 2112 c.c. che presuppone la vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento d’azienda, ma l’art. 2560 c.c. che contempla, in generale, la responsabilità dell’acquirente per i debiti dell’azienda ceduta ove risultino dai libri contabili obbligatori.