Il socio receduto non ancora liquidato è ancora titolare della partecipazione sociale
Il socio che ha esercitato il recesso può esser considerato come ancora titolare delle partecipazioni sociali e ciò fino a che non viene liquidato, essendo la fattispecie del recesso del socio a formazione progressiva. Invero, il socio receduto non ancora liquidato è ancora titolare della quota di partecipazione del capitale sociale e quindi deve ritenersi che possa esercitare le facoltà in essa incorporate; a prescindere dall’ampiezza del suo diritto di voto, se affievolito – esercitabile solo con riferimento a quelle decisioni assembleari che possono incidere sul patrimonio della società e quindi sul suo diritto di credito alla liquidazione del valore della partecipazione – o pieno – esercitabile con riferimento ad ogni delibera con il limite dell’abuso del diritto –, in ogni caso il socio receduto durante il procedimento di recesso si trova a poter legittimamente esercitare il diritto di voto in assemblea.
Non rappresenta un’ipotesi di rinuncia implicita alla clausola arbitrale la mancata eccezione di incompetenza nell’ambito di un giudizio di quantificazione del valore della quota sociale ex art. 2473, co. 3, c.c. Tale giudizio, invero, è di mera volontaria giurisdizione e non ha carattere contenzioso. Soltanto in caso di contestazione sul valore determinato dall’esperto si apre un vero e proprio giudizio contenzioso.
L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla[va] l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte, ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
Emissione di decreto ingiuntivo in presenza di una clausola compromissoria statutaria
Atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla[va] l’emissione di provvedimenti cautelari, l’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la sua contestuale revoca.
Quello cui lo statuto demanda una decisione da adottare in assenza di qualunque formalità e procedura costituisce arbitrato irrituale. La deferibilità ad arbitri irrituali di una determinata controversia è da considerare non già una questione di competenza, bensì di merito perché direttamente inerente alla validità o all’efficacia o all’interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria.
Può essere decisa dagli arbitri la controversia relativa ai versamenti dovuti dal socio per la sottoscrizione di azioni
Il mancato richiamo esplicito nella clausola compromissoria alle formalità dell’arbitrato rituale non comporta automaticamente la qualificazione in arbitrato irrituale in quanto, per decidere se si tratti di arbitrato rituale o irrituale, occorre interpretare la clausola compromissoria alla stregua dei normali canoni ermeneutici ricavabili dall’art. 1362 c.c. e, dunque, fare riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti, e al comportamento complessivo delle stesse, anche successivo alla conclusione del contratto.
Possono formare oggetto di compromesso tutte le controversie in materia societaria con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell’interesse collettivo dei soci o dei terzi, quali ad esempio, le controversie relative all’impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabile anche di ufficio dal giudice.
E’ deferibile al collegio arbitrale la materia dell’obbligo di esecuzione dei conferimenti in quanto il diritto dell’amministratore di ottenere dai soci morosi il pagamento dei conferimenti, di esperire l’azione esecutiva, la vendita in danno, l’esclusione del socio e in ultimo la riduzione del capitale sociale per la quota non versata, non preclude la disponibilità della materia.
Una volta deliberato l’aumento di capitale, la posizione del socio si pone, rispetto ai connessi obblighi di versamento, come quella di un qualunque debitore. Cosicchè l’interesse direttamente coinvolto nel processo non è superindividuale ma è proprio (e soltanto) quello patrimoniale della società creditrice e quello speculare del socio uti singulus.
Va revocato il decreto ingiuntivo concesso dal giudice ordinario per il versamento dovuto dal socio per la sottoscrizione di azioni in presenza di una clausola arbitrale che comprometta agli arbitri qualunque controversia sorga fra i soci o i soci e la società, l’organo amministrativo e l’organo di liquidazione o fra i detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi o gli eredi di tali soggetti, in dipendenze dell’attività sociale e della interpretazione o esecuzione dello statuto. La clausola compromissoria conserva la sua efficacia pur in caso di fallimento, non essendo consentito al curatore recedere da singole clausole del contratto di cui chiede l’adempimento.
Nullità del decreto ingiuntivo opposto in presenza di clausola compromissoria
L’esistenza di una clausola compromissoria nello statuto di una s.p.a. per tutte le controversie tra soci e società non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte, ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
Esclusione della compensazione delle spese di lite in caso di adesione della parte opposta all’eccezione di compromesso della parte opponente
Ai fini della regolamentazione delle spese processuali, posto che il principio cardine che regola la materia è il criterio della soccombenza, al quale si può derogare solo nelle ipotesi tassativamente previste dall’art. 92 c.p.c., la condotta processuale della ingiungente opposta, che aderisce all’eccezione di compromesso di controparte, non rileva ai fini della compensazione delle spese del giudizio, non potendo integrare un’ipotesi di reciproca soccombenza o una delle altre ipotesi previste dall’art. 92 c.p.c. [nella specie, il Tribunale di Bologna, dopo aver accolto l’eccezione di compromesso e conseguentemente dichiarato nullo il decreto ingiuntivo ottenuto da un socio di una cooperativa per la restituzione di un finanziamento soci infruttifero, ha condannato il socio al pagamento delle spese di lite anche se nel corso del giudizio aveva aderito all’eccezione di compromesso della cooperativa controparte].
Clausola compromissoria e competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo
Costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello per cui l’esistenza della clausola compromissoria non è rilevabile d’ufficio, ma solo su tempestiva eccezione di parte, con la conseguenza che non può escludersi la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, salvo i casi in cui la clausola contempli anche l’emissione dei provvedimenti inaudita altera parte. Tuttavia, qualora nel successivo giudizio di opposizione, la parte opponente eccepisca l’incompetenza del giudice adito in ragione della sussistenza della clausola compromissoria, il giudice deve dichiarare la nullità del decreto opposto e contestualmente rimettere la controversia al giudizio degli arbitri [nella specie, il Tribunale di Bologna ha accolto l’eccezione di compromesso e conseguentemente ha dichiarato nullo il decreto ingiuntivo ottenuto da un socio di una cooperativa per la restituzione di un finanziamento soci infruttifero].
Nullità del decreto ingiuntivo emesso dall’autorità giudiziaria in presenza di clausola compromissoria
Deve essere revocato in quanto nullo il decreto ingiuntivo di pagamento emesso dall’autorità giudiziaria nonostante la presenza di una clausola di arbitrato nel contratto dal quale il credito trae origine.
La clausola compromissoria statutaria trova applicazione anche dopo la perdita dello status socii
Appartiene alla cognizione del collegio arbitrale la controversia avente ad oggetto la domanda introdotta dal socio che, escluso dalla compagine sociale, chieda l’esatta quantificazione del valore della sua quota di partecipazione, da assumere come valore di liquidazione della quota medesima.
Non risulta fondata l’asserzione per la quale la clausola arbitrale sarebbe azionabile solo in costanza di rapporto sociale, poiché l’azione volta ad ottenere la liquidazione della quota sociale ha ad oggetto l’accertamento di un diritto disponibile che trova la propria origine causale nel rapporto sociale, dovendosi, pertanto, qualificare quale controversia avente ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale.
(Nel caso di specie, il Giudice dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto pronunziato da un giudice incompetente, essendo la cognizione in ordine alla pretesa azionata in sede monitoria devoluta agli arbitri, secondo quanto previsto nella clausola compromissoria contenuta nello statuto).
Clausola compromissoria per le controversie inerenti ai crediti del socio verso la società
La domanda di un socio-amministratore di una S.r.l. diretta a far valere un credito nei confronti della stessa società deve essere instaurata dinanzi all'”arbitro nominato dal presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società” laddove lo statuto della società riconosca – tramite clausola compromissoria – la competenza dell’arbitro come sopra individuato per tutte le controversie sorte tra socio e società aventi ad oggetto diritti disponibili. [ LEGGI TUTTO ]
Compromettibilità all’arbitro della controversia sorta dopo l’assegnazione ai soci di beni della cooperativa
Ricade nell’ambito della previsione statutaria che riservi agli arbitri “qualunque controversia che dovesse insorgere tra i soci e la società” – ed è dunque compromettibile all’arbitro – anche la questione sorta per omesso pagamento dei contributi dovuti dopo l’assegnazione ai soci di beni della cooperativa e conseguenti alle condanne in favore di terzi subite dalla cooperativa in relazione a giudizi pendenti, [ LEGGI TUTTO ]