Esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo in sede di opposizione
Il giudice istruttore, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, può emettere il provvedimento con il quale concede la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. anche all’esito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., trattandosi di un provvedimento che può essere emesso sia in prima udienza, sia essere differito all’udienza successiva, nel caso in cui sia necessario garantire il rispetto delle ragioni del contraddittorio e delle esigenze di difesa dell’opponente.
L’ordinanza con la quale il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, concede la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. è espressamente definita come “non impugnabile” e deve pertanto escludersi la possibilità di una sua autonoma impugnazione in appello nella pendenza del giudizio di primo grado. Non vale ad affermare il contrario l’allegazione di parte secondo la quale il provvedimento sarebbe comunque impugnabile per il fatto che lo stesso avrebbe il contenuto decisorio di una sentenza, in ragione del fatto che il giudice, per mezzo di esso, si sarebbe già pronunciato nel merito della controversia prendendo posizione sulle difese dell’appellante. La circostanza che il giudice istruttore, ai fini della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, abbia correttamente valutato, da un lato, il merito della pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo e, dall’altro, il carattere non ostativo delle ragioni di opposizione fatte valere dall’opponente, non implica in alcun modo che l’ordinanza con cui è stata concessa la provvisoria esecuzione possa assumere un carattere decisorio e definitivo, tale da consentire la sua impugnazione in appello, in contrasto con la regola della sua non impugnabilità fissata dall’art. 648 c.p.c. L’ordinanza con la quale il giudice concede la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. deve qualificarsi, infatti, come un provvedimento non definitivo e non decisorio, che sul piano degli effetti resta un’ordinanza interinale destinata ad esaurirsi con la sentenza sull’opposizione. Detta ordinanza non è, in definitiva, impugnabile con l’appello neppure se, ai fini della sua pronuncia, il giudice abbia conosciuto di questioni di merito rilevanti per accertare la sussistenza del fumus del diritto in contestazione.
Il ribaltamento dei ricavi nelle società consortili presuppone una previsione di dettaglio approvata dal consiglio di amministrazione della società
La previsione statutaria di una società consortile che prevede l’obbligo, da parte delle società consorziate, di mettere a disposizione della società consortile stessa le risorse occorrenti per le attività da svolgere è una norma statutaria programmatica, che sancisce il dovere dei soci consorziati di finanziare la società, ma che non consente di enucleare il diritto della società consortile a percepire i ricavi dell’appalto. Dunque, il c.d. ribaltamento dei ricavi, che fa sorgere in capo ai soci l’obbligazione di coprire i costi sopportati dalla società consortile per l’esecuzione dell’appalto, non può operare senza una previsione di dettaglio approvata dal Consiglio di Amministrazione della società.
La clausola compromissoria contenuta in una pattuizione a favore di terzo è opponibile a quest’ultimo qualora questi abbia manifestato la volontà di profittare della stipulazione.
L’eccezione di prescrizione in materia di rapporti sociali
La dichiarazione contenente proposta di dilazione di pagamento costituisce causa di interruzione della prescrizione ai sensi e per gli effetti dell’art. 2944 c.c.
L’eccezione di prescrizione sollevata da una società in relazione alle prestazioni rese – nel corso di esercizi antecedenti – da un componente del collegio sindacale è soggetta non alle regole generali in materia di prestazioni professionali, bensì a quelle di speciale portata di cui all’art. 2949, comma 1° c.c., atteso l’indubbio carattere sociale del rapporto fra la società ed i componenti dei propri organi.
Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e riparto dell’onere probatorio
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si determina una particolare inversione dei ruoli e degli oneri delle parti, con la conseguenza che la parte opposta, ma attrice in senso sostanziale, deve provare la fonte del proprio diritto, mentre spetta all’opponente, attore in senso processuale ma convenuto in senso sostanziale, dimostrare di avere
adempiuto ovvero dimostrare la non imputabilità dell’inadempimento.
Cessione della quota di S.r.l. e accordo di manleva: inoperabilità della compensazione per i rispettivi rapporti obbligatori
Difettano del requisito della reciprocità, e non sono quindi compensabili in quanto intercorsi tra parti parzialmente diverse, il debito derivante dal contratto di cessione delle quote della società target gravante sull’acquirente manlevato nei confronti del venditore persona giuridica e il credito vantato dallo stesso acquirente derivante dalla garanzia personale prestata a suo favore per le sopravvenienze passive sorte a carico della società target sino alla data del trasferimento delle quote, laddove l’obbligazione di garanzia sia stata assunta in qualità di manlevante dal socio unico e amministratore persona fisica del venditore e non dalla medesima società cedente.
Diritto al rimborso della quota del socio di cooperativa escluso e incompetenza nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
L’ordinanza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, abbia dichiarato la propria incompetenza contiene necessariamente la declaratoria, ancorché implicita, di invalidità e di revoca del decreto stesso e non implica, quindi, alcuna declinatoria della competenza a conoscere dell’opposizione al decreto stesso. Di conseguenza, l’eventuale riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, ormai definita, ma soltanto l’accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio.
Deve essere respinta l’opposizione a decreto ingiuntivo del socio di una società cooperativa a mutualità prevalente che contesti la debenza della sua quota sociale, ove la società provi che il socio aveva richiesto per iscritto la ammissione ed aveva sottoscritto le relative quote
In una società cooperativa a mutualità prevalente che esercita l’attività di garanzia collettiva dei fidi e rientra nella categoria legislativa dei “confidi” di cui all’art. 13 del D.L. 30.9.2003 n. 269, convertito nella L. 24.11.2003 n. 326, la cui attività principale è quella di agevolare l’accesso delle piccole-medio imprese al credito bancario, tramite la prestazione di garanzie di tipo mutualistico sui finanziamenti erogati dagli istituti di credito, la relativa garanzia può essere rilasciata soltanto a coloro che ne siano soci.
Pertanto, laddove una diversa società richieda per iscritto di divenire socia della cooperativa mutualità prevalente e ne sottoscriva tante quote quante ne sono richieste, non potrà poi contestare il decreto ingiuntivo che le ingiunga il pagamento della quota sociale.
Efficacia di giudicato esterno del decreto ingiuntivo non opposto sul contratto presupposto
Il decreto ingiuntivo fondato su un contratto e non opposto spiega effetti sostanziali e processuali del tutto equivalenti al giudicato non solo sulla pretesa creditoria azionata in via monitoria, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, anche solo implicitamente, il presupposto logico-giuridico, coprendo con i relativi effetti preclusivi sia il dedotto che il deducibile.
Onere probatorio in sede monitoria
In sede monitoria, il decreto ingiuntivo è revocato se la creditrice opposta, su cui grava l’onere di dimostrare il fatto costitutivo della sua pretesa secondo gli ordinari mezzi di prova, non ve ne fornisce alcuna.