Efficacia di giudicato esterno del decreto ingiuntivo a seguito della rinuncia agli atti dell’opponente
La mancata opposizione al decreto ingiuntivo, cui deve logicamente assimilarsi l’opposizione proposta e rinunciata, ha efficacia di giudicato c.d. esterno e preclude, pertanto, ogni futura impugnazione negoziale avente a oggetto il contratto posto a fondamento della pretesa oggetto del decreto stesso. Infatti, il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione (cosi come all’opposizione proposta e rinunciata) copre non soltanto l’esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano, ma anche l’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedente al ricorso per ingiunzione non dedotti con l’opposizione (in quanto non proposta ovvero proposta e rinunciata).
La richiesta di revoca del decreto ingiuntivo non formulata nel giudizio di primo grado configura domanda nuova in appello
La richiesta di revoca del decreto ingiuntivo ex art. 345 c.p.c. non contenuta nelle conclusioni rassegnate in primo grado configura una domanda nuova in sede di appello e non può essere nemmeno desunta in via implicita se in primo grado non è mai stata contestata la debenza di una somma di denaro.
Compensazione dei crediti in sede di opposizione a decreto ingiuntivo
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente che non contesta i debiti nei confronti dell’opposto (ricorrente nel procedimento monitorio) può ottenere l’estinzione per compensazione del proprio debito nei limiti del proprio controcredito nei confronti dell’opposto.
Il sindaco di s.r.l. e il suo diritto al compenso
Al fine di ottenere la condanna della società al pagamento del compenso, il sindaco deve provare la fonte negoziale del suo credito (come il verbale di assemblea di nomina), con il relativo termine di scadenza, nonché il quantum del medesimo (nel caso di specie, ricavabile dallo stesso verbale). [ LEGGI TUTTO ]
Cessione di quote in proprio favore e corretto adempimento dell’obbligazione
Con riguardo ad un debito nascente da cessione di quote in proprio favore, l’ammissione – in sede di opposizione al decreto ingiuntivo – dell’erronea determinazione del dovuto da parte dell’opposto creditore comporta il rigetto della domanda dell’opponente volta alla pronuncia della parziale inesistenza del debito. Invero, il giudice è tenuto alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, atteso che nel giudizio di cognizione che segue alla opposizione esso è chiamato ad accertare anche i fatti costitutivi del diritto in contestazione. La mancata contestazione – da parte del debitore – del fatto costitutivo integra un implicito riconoscimento del debito, stante oltretutto il fatto che gli eventuali pagamenti parziali anteriori al riconoscimento stesso non determinano l’estinzione del rapporto, dovendosi ritenere che il riconoscimento sia stato calcolato al netto degli adempimenti fino a quel momento eseguiti.
Se l’obbligazione è plurisoggettiva sul lato passivo, l’assenza di specifica imputazione degli acconti determina la redistribuzione del debito residuo in misura proporzionale tra i vari debitori.
In materia di identificazione del quantum, l’eventuale trattativa positivamente conclusasi tra le parti, peraltro coadiuvate da consulenti, supera l’accusa di erronea determinazione del valore delle quote per comportamento scorretto di una di esse.
Compromettibilità all’arbitro della controversia sorta dopo l’assegnazione ai soci di beni della cooperativa
Ricade nell’ambito della previsione statutaria che riservi agli arbitri “qualunque controversia che dovesse insorgere tra i soci e la società” – ed è dunque compromettibile all’arbitro – anche la questione sorta per omesso pagamento dei contributi dovuti dopo l’assegnazione ai soci di beni della cooperativa e conseguenti alle condanne in favore di terzi subite dalla cooperativa in relazione a giudizi pendenti, [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità di amministratori di s.r.l. per mancata opposizione a decreto ingiuntivo
Gli amministratori di una società a responsabilità limitata a cui carico siano stati emanati decreti ingiuntivi non sono responsabili dell’eventuale danno derivante dalla mancata proposizione di opposizione giudiziale a tali decreti e/o dell’esperimento di ipotetiche iniziative transattive in relazione ai crediti sottostanti, laddove risulti che i crediti il cui pagamento sia stato ingiunto siano almeno in parte sussistenti [ LEGGI TUTTO ]
Interpretazione dell’oggetto dell’accordo transattivo e diritto del socio alla percezione di utili asseritamente emersi solo dopo il perfezionamento del predetto negozio.
Il contenuto del negozio transattivo va identificato in relazione all’oggettiva situazione di contrasto che le parti hanno inteso comporre attraverso le reciproche concessioni, essendo la transazione destinata – quale strumento negoziale di prevenzione o composizione di una lite ed analogamente alla sentenza – a coprire [ LEGGI TUTTO ]
Interpretazione di clausola compromissoria. Relazione fra decreto ingiuntivo e arbitrato.
La qualificazione di rapporti giuridici come “sociali” è perfettamente equivalente a quella di “societari”, trattandosi di aggettivi indifferentemente utilizzati dal legislatore nell’ambito della regolamentazione del tipo società di capitali e nell’arbitrato statutario (così ad esempio: se “societario” è l’aggettivo utilizzato dal legislatore all’art. 3 co. 2° lett. a) del d. lgs. n. 168/2003, al rapporto “sociale” fa riferimento l’art. 34, co.4 del d. lgs. n. 5/2003). Quindi, qualora lo statuto di una società di capitali preveda (anche) la devoluzione [ LEGGI TUTTO ]