Inesistenza ex art. 2479 ter c.c. della delibera assembleare: omessa convocazione dell’assemblea e falsificazione della sottoscrizione
Anche dopo la riforma del diritto societario attuata con d.lgs. n. 6 del 2003, la delibera assembleare di una società di capitali, assunta con la sola partecipazione di soggetti privi della qualità di socio della stessa, è inesistente, non sussistendo un atto imputabile, neppure in via astratta, alla società.
Impugnativa di una delibera assembleare di società consortile: linee guida per i soci
I soci di società consortile che interpongono impugnazione avverso un deliberato assembleare di tale società devono, inter alia, tenere in considerazione che: (i) rispetto a quanto previsto, in via generale, dall’art. 2606 c.c., prevarranno e si applicheranno, anche sulla scorta di un prevalente e consolidato orientamento giurisprudenziale, le norme relative alla disciplina tipica della forma societaria prescelta da tale società consortile, (ii) la qualità di socio, anche ai fini del rilascio di eventuali deleghe, potrà essere fatta valere unicamente per tabulas nonché facendo pieno riferimento a quanto risultante dal registro delle imprese, (iii) le disposizioni statutarie prevalgono sempre su quelle dell’atto costitutivo, (iv) l’esistenza di situazioni di conflitto d’interesse in capo ai soci non è da sola sufficiente a fondare l’annullamento di una delibera assembleare dovendo altresì essere provato un danno, anche solo potenziale, per la società, (v) i soci che non abbiano interamente versato i conferimenti ma che – allo stesso tempo – non siano stati costretti a farlo entro un determinato limite temporale potranno essere ammessi a partecipare alle decisioni assembleari, (vi) la sussistenza di eventuali requisiti di legge in capo ai soci andrà accertata alla data di adozione della delibera e (vii) eventuali abusi del potere della maggioranza in danno della minoranza potranno configurarsi soltanto laddove la delibera arrechi danno agli interessi di uno o più soci di minoranza in assenza di un concorrente interesse e della società con l’esclusivo intento della maggioranza di arrecare nocumento alla minoranza.
Diritto al risarcimento dei danni per revoca senza giusta causa della delega, esclusiva o condivisa, alla gestione di una società di capitali
In caso di revoca delle deleghe gestorie fiduciariamente ripartite intra collegium si è in presenza di un potere per sua natura puramente e semplicemente discrezionale, data l’assoluta fiduciarietà della delega e le ricadute in punto di responsabilità anche degli altri membri dell’organo delegante, tale per cui, fatti salvi i limiti [ LEGGI TUTTO ]
Potere-dovere di informazione dell’amministratore non delegato in cda
I flussi informativi all’interno di un consiglio di amministrazione di un consorzio devono intendersi regolati in via analogica dalla corrispondente disciplina dettata in materia per le società per azioni.
L’attività degli amministratori privi di deleghe, dopo la riforma societaria, e conseguentemente la loro responsabilità [ LEGGI TUTTO ]