Responsabilità degli amministratori per finanziamenti infragruppo a favore della controllante.
Diritto di libero accesso alle cooperative o solo risarcimento del danno ingiusto
L’illegittimità dell’esclusione dalla qualità di socio della cooperativa trova fondamento nella mancata osservanza dell’obbligo di motivazione ex art.2528 c.c. Il diritto di libero accesso alle cooperative ex art.2524 c.c è garantito salvo il caso in cui il medesimo statuto della cooperativa vada a prevedere la necessità della sussistenza di determinati requisiti, ai fini dell’acquisizione dello status di socio.
Ai fini di una richiesta risarcitoria del danno ingiusto (patrimoniale e non patrimoniale) è necessario l’accertamento del rapporto causale intercorrente tra l’esclusione dalla qualità di socio e il prodursi del danno ingiusto. Dunque, ove l’acquisizione dello status di socio, stante la posizione giuridicamente rilevante e riconosciuta, sia subordinata al possesso di determinati requisiti previsti dallo statuto la sua negazione non va a costituire un violazione degli articoli richiamati.
Annullabilità della delibera approvata con il voto determinante del socio in conflitto di interessi
È annullabile la delibera assembleare di s.r.l. avente ad oggetto il riconoscimento del compenso e del rimborso spese in favore dell’amministratore, approvata con il voto determinante del socio in conflitto di interessi, quando essa risulti dannosa per la società, in assenza di margini di utili tali da giustificare e consentire l’attribuzione di tali compensi.
Il diritto alla remunerazione degli amministratori ha natura disponibile e, pertanto, alla luce dell’art. 2389, secondo comma, c.c. è legittima la clausola statutaria di s.r.l. con cui si prevede una remunerazione costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili o con cui si prevede che l’attività dell’amministratore sia prestata a titolo gratuito.
Distribuzione degli utili nelle srl
Il diritto individuale del singolo socio a conseguire l’utile di bilancio sorge soltanto se e nella misura in cui la maggioranza assembleare ne disponga l’erogazione ai soci, mentre, prima di tale momento, vi è una semplice aspettativa, potendo l’assemblea sociale impiegare diversamente gli utili o anche rinviarne la distribuzione all’interesse della società; quindi non è configurabile un diritto del socio agli utili senza una preventiva deliberazione assembleare, come previsto per le società per azioni (art. 2433 c.c.) e per le società a responsabilità limitata (ora art. 2478 bis c.c.).
Poiché gli utili sono frutti civili che, in deroga alla regola generale degli artt. 820, ult. co. e 821, ult. co., c.c., non maturano giorno per giorno, ma vengono giuridicamente a esistere solo nel momento in cui l’assemblea ne accerti l’esistenza e ne deliberi l’an e il quantum distribuibile, salvo patto contrario, gli utili accertati e distribuiti in un momento successivo alla cessione della quota spettano interamente al nuovo socio e non pro rata anche a colui che era socio nel corso dell’esercizio al quale gli stessi si riferiscono.
Impugnazione di delibera di approvazione del bilancio di s.r.l.
Non è normativamente previsto che il bilancio della società controllata debba essere approvato prima del bilancio della società controllante; pertanto, la sequenza cronologica che veda il bilancio della società controllante approvato prima dell’approvazione del bilancio della controllata non è di per sé ragione di invalidità della delibera di approvazione del bilancio della controllante.
L’art. 2429 c.c. non è applicabile alle società a responsabilità limitata in quanto il richiamo operato dall’art. 2478 bis c.c. alle disposizioni di cui alla sezione IX del capo V del libro V è testualmente limitato alle sole disposizioni per la redazione del bilancio. L’art. 2478 bis rubricato “Bilancio e distribuzione degli utili” prevede infatti che “Il bilancio deve essere redatto con l’osservanza delle disposizioni di cui alla sezione IX del capo V del presente libro” e prosegue “Esso è presentato ai soci entro il termine stabilito dall’atto costitutivo e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell’art. 2364 c.c.. Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio deve essere depositata presso il registro delle imprese, a norma dell’art. 2435, copia del bilancio approvato”. L’articolo in esame, oltre a dettare una disciplina autonoma quanto alla procedura di approvazione, richiama espressamente la norma di cui all’art. 2435 c.c., facente parte della “sezione IX del capo V del presente libro” per estendere alle s.r.l. l’obbligo di deposito del bilancio approvato presso il registro delle imprese, norma che, diversamente opinando – e cioè ritenendo onnicomprensivo il rinvio alle norme della sezione IX – non avrebbe ragione di essere richiamata espressamente, essendo già compresa nella sezione IX.
Gli utili della società controllata confluiscono nel bilancio della controllante solo nella misura in cui ne sia approvata la distribuzione – in base a decisione rimessa ai soci della controllata e non sindacabile da parte del giudice dell’impugnazione del bilancio della controllante – e comunque anche in presenza di utili di cui sia stata deliberata la distribuzione questi non potrebbero che confluire nel bilancio di esercizio della società controllante nel corso del quale né è stata deliberata dalla controllata la distribuzione, secondo il principio di competenza.
Luogo di convocazione dell’assemblea, pertinenza con l’ordine del giorno e nullità del bilancio
La circostanza che l’assemblea venga convocata presso il padiglione di una fiera ad orario notturno (22.45) non costituisce di per sé elemento idoneo a configurare una ragione di annullabilità delle deliberazioni per contrarietà alla legge o all’atto costitutivo. [ LEGGI TUTTO ]
Deliberazione assembleare avente ad oggetto l’introduzione di clausole di esclusione per giusta causa del socio di s.r.l.
È legittima l’introduzione a maggioranza assembleare di una clausola di esclusione del socio ai sensi dell’art. 2473 bis c.c. Pertanto, qualora la clausola rispetti i requisiti di sufficiente specificità e sia sorretta da giusta causa, la stessa può essere introdotta “durante societate” anche a maggioranza.
Nullità della convocazione dell’assemblea ordinaria formulata da un terzo e della conseguente delibera
La convocazione dell’assemblea dei soci, il relativo verbale e la deliberazione ivi contenuta non possono essere in alcun modo imputati alla società ove formati e provenienti da un terzo estraneo, non facente parte della compagine sociale, e sono pertanto assolutamente nulli, e la relativa iscrizione nel Registro delle Imprese del suddetto verbale non sana detta nullità. [ LEGGI TUTTO ]
La delibera di esclusione del socio: requisiti e ipotesi di invalidità.
La delibera assembleare di esclusione del socio dalla compagine sociale deve essere adeguatamente motivata; al contrario, non è previsto il medesimo obbligo per la conseguente comunicazione di esclusione.
Da tale assunto deriva che la comunicazione di esclusione del socio che risulti priva dell’indicazione dei motivi posti alla base della decisione adottata, può rilevare solamente sotto il profilo del termine previsto per l’impugnazione della delibera e non influisce, invece, sull’invalidità di quest’ultima.
Nullità della delibera assembleare per violazione del diritto di informazione dei soci e requisiti di validità della delibera di rinuncia preventiva all’azione di responsabilità
Il diritto di informazione è strumentale al corretto esercizio del diritto di voto. La sua violazione comporta la nullità della delibera di approvazione del bilancio tenuto conto che in tal modo non viene consentito ai soci di desumere l’intera gamma delle informazioni che la legge vuole che siano fornite in relazione a ciascuna posta di bilancio. In particolare il diritto di informazione è in rapporto di strumentalità con il principio di chiarezza, e ciò comporta per gli amministratori il dovere di soddisfare l’interesse del socio ad una conoscenza concreta dei reali elementi contabili recati dal bilancio.
In mancanza della relazione degli amministratori sulla situazione della società di cui agli art. 2446 e 2447 da depositare con le osservazioni del collegio sindacale, la delibera assembleare è nulla per totale difetto di informazione dei soci.
Affinchè la rinuncia preventiva all’azione di responsabilità verso gli amministratori della società sia espressa validamente dai soci, occorre che in sede di delibera vengano specificamente indicati i fatti gestionali imputati agli amministratori e che, esclusivamente in ragione di essi, i soci deliberino di rinunciare alla conseguente azione in modo consapevole. Una generica rinuncia a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa sarebbe, dunque, inammissibile.