Il vizio della deliberazione consiliare di convocazione dell’assemblea non si riflette, come causa d’invalidità, sulla deliberazione dell’assemblea dei soci
La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, la quale, non adeguandosi alla prescrizione dell’art. 34 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, non preveda che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società, è nulla anche ove si tratti di arbitrato irrituale.
Ai sensi dell’art. 1335 c.c., la dichiarazione unilaterale comunicata mediante lettera raccomandata si presume ricevuta (e quindi conosciuta nel suo contenuto), pur in mancanza dell’avviso di ricevimento, sulla base dell’attestazione della spedizione da parte dell’ufficio postale, sicché incombe sul destinatario l’onere di provare l’asserita non corrispondenza della dichiarazione ricevuta – perché la raccomandata non conteneva alcun atto o conteneva un atto diverso – rispetto a quella indicata dal mittente, non potendo il destinatario limitarsi ad una generica contestazione dell’invio della raccomandata medesima.
Salvo che l’atto costitutivo della società a responsabilità limitata non contenga una disciplina diversa, deve presumersi che l’assemblea dei soci sia validamente costituita ogni qual volta i relativi avvisi di convocazione siano stati spediti agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell’adunanza (o nel diverso termine eventualmente in proposito indicato dall’atto costitutivo); tale presunzione può essere vinta nel caso in cui il destinatario dimostri che, per causa a lui non imputabile, egli non abbia affatto ricevuto l’avviso di convocazione o lo abbia ricevuto così tardi da non poter prendere parte all’adunanza, in base a circostanze di fatto il cui accertamento e la cui valutazione in concreto sono riservati alla cognizione del giudice di merito.
Qualora sia stato violato il procedimento relativo alla decisione del consiglio di amministrazione di convocare l’assemblea dei soci, l’eventuale invalidità di tale procedimento non si estende in automatico alle deliberazioni dell’assemblea dei soci, trattandosi di procedimenti separati e autonomi. Invero, la deliberazione dell’assemblea di una società di capitali, convocata su deliberazione del consiglio di amministrazione assunta all’esito di una riunione cui un suo componente non sia stato convocato non è inesistente, nulla o annullabile, trattandosi di mera irregolarità, perché il vizio della deliberazione consiliare di convocazione dell’assemblea non può riflettersi, come causa d’inesistenza o d’invalidità, sulle deliberazioni dell’assemblea dei soci, quando essa sia stata convocata dagli amministratori con atto per certo riferibile alla volontà dell’organo amministrativo collegiale, così che esista una convocazione dell’assemblea nel suo essenziale schema giuridico (atto ricettizio, con il quale il socio viene avvisato della data e del luogo della riunione), dovendo escludersi che sulle formalità della convocazione si riflettano, per proprietà transitiva, le eventuali irregolarità interne al distinto procedimento di deliberazione del consiglio di amministrazione.
Se la decisione di convocazione dell’assemblea dei soci sia stata presa nell’ambito di un vizio deliberativo del consiglio di amministrazione, tale vizio non comporta alcuna conseguenza rispetto alla legittimità dell’assemblea dei soci, purché siano state rispettate le modalità formali di convocazione dell’assemblea dei soci previste nello statuto oppure, nel caso di s.r.l., in base all’art. 2479 bis c.c.
Nullità della clausola statutaria di esclusione del socio per genericità
E’ affetta da nullità, rilevabile d’ufficio fino alla precisazione delle conclusioni, la previsione statutaria di esclusione di un socio dalla compagine sociale quando si limiti ad enunciare una clausola generale (nel caso di specie: quando il socio “non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali”) senza [ LEGGI TUTTO ]