Azione di responsabilità promossa dalla s.r.l. a socio unico
Ai sensi dell’art. 2393, co. 1 c.c., l’azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa “in seguito a deliberazione dell’assemblea” e, in linea di principio, tale norma deve ritenersi applicabile anche alla s.r.l. a socio unico. Tuttavia, in quest’ultimo caso, qualora la società sia senza sindaci e qualora l’unico socio ricopra altresì la carica di amministratore unico, può ritenersi non indispensabile una formale delibera assembleare che autorizzi l’amministratore a proporre l’azione, ben potendo tale autorizzazione ravvisarsi (in re ipsa) nel conferimento della procura alle liti al proprio difensore.
Natura dichiarativa della delibera di approvazione del bilancio e sospensione ex art. 2378, co. 4, c.c.
Va respinta la richiesta di sospensione della delibera di approvazione del bilancio in quanto inammissibile, avendo essa natura dichiarativa e di mero accertamento e come tale non suscettibile di esecuzione. [ LEGGI TUTTO ]