Onere probatorio in tema di abuso di maggioranza
L’abuso di maggioranza (o eccesso di potere) – unica ipotesi in cui al giudice è concesso un esame del merito della deliberazione assembleare e non di mera regolarità formale – si verifica tutte le volte in cui la delibera stessa sia stata adottata ad esclusivo beneficio dei soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, essendo in tal caso applicabile l’art. 1375 c.c., in forza del quale il contratto deve essere eseguito in buona fede, atteso che le determinazioni dei soci durante lo svolgimento del rapporto associativo debbono essere considerate, a tutti gli effetti, come veri e propri atti di esecuzione, dacché preordinati alla migliore attuazione del contratto sociale.
Ai fini dell’annullamento della deliberazione assembleare per eccesso di potere, è necessario provare il perseguimento e soddisfacimento dell’esclusivo interesse dei soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza e non, invece, dell’interesse sociale, inteso come l’insieme di quegli interessi che sono comuni a tutti i soci, in quanto parti del contratto di società; quindi la deliberazione, per essere annullata per eccesso di potere, deve in concreto risultare priva di una giustificazione causale in relazione al – o meglio nell’ottica del – perseguimento degli interessi sociali.
Impugnazione delibere. Carenza di legittimazione attiva della società. Carenza di legittimazione passiva del socio. Ammissibilità del solo intervento adesivo dipendente
Deve escludersi in radice che la società sia legittimata a chiedere l’annullamento di deliberazioni assunte dalla propria assemblea: [ LEGGI TUTTO ]
Nullità del contratto di compravendita azionaria e carenza di legittimazione attiva del socio a far accertare la nullità delle delibere assembleari
La dichiarazione di nullità per assenza di causa del contratto di compravendita azionaria implica che il soggetto cessionario non è mai stato legittimato ad esercitare qualsivoglia diritto sociale [ LEGGI TUTTO ]
Carenza di interesse ad agire a seguito di mancata impugnazione di delibera assembleare
L’impugnazione della delibera assembleare rappresenta l’unico mezzo idoneo a rimuovere gli effetti delle deliberazioni illegittime, sicché, ove tale rimedio non sia esperito, gli effetti prodotti dalla delibera devono ritenersi stabili e intangibili. Ne deriva che l’accertamento dell’illegittimità di un atto presupposto non può travolgere gli effetti di una successiva delibera non impugnata e, quindi, la relativa domanda deve essere rigettata per difetto di interesse ad agire (nella specie, il Tribunale ha rigettato per carenza di interesse ad agire la domanda di un socio volta a far accertare il corretto esercizio del proprio diritto di opzione e la conseguente illegittimità dell’aumento di capitale sottoscritto da terzi, ritenendo che l’accoglimento della domanda non avrebbe portato alcuna utilità all’attore, che aveva comunque perduto la propria partecipazione azionaria a seguito di una successiva operazione di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale sopravvenuta in corso di giudizio, approvata dall’assemblea dei soci senza la partecipazione dell’attore e senza che questi avesse impugnato la relativa delibera).
Società sottoposta a concordato preventivo e Interesse del socio ad impugnare la delibera di approvazione del bilancio
A differenza della procedura fallimentare, che presuppone l’irrimediabile stato d’insolvenza, il concordato preventivo non comporta la dissoluzione dell’ente e, quindi, lascia intatto l’interesse del socio a sottoporre le iscrizioni delle poste di bilancio a controllo giudiziario, in modo da non determinare soluzioni di continuità nella rappresentazione della situazione economico-patrimoniale della società; [ LEGGI TUTTO ]
Invalidità della delibera di revoca di amministratori per violazione della relativa procedura
Anche nell’ipotesi di s.r.l. unipersonale, la revoca degli amministratori ad opera del socio unico deve comunque rispettare la procedura formale delineata dallo statuto societario e dalla legge, quantomeno con riferimento alla necessità di previa comunicazione [ LEGGI TUTTO ]
Rigetto della domanda di sospensione cautelare dell’esecuzione di delibera assembleare di s.r.l. per difetto del requisito del fumus boni iris
La sospensiva prevista dall’art. 2378 terzo comma c.c. configura una misura cautelare tipica, i cui presupposti sono la presumibile fondatezza del vizio invalidante dedotto (fumus boni iuris) e l’accertamento, attraverso la comparazione [ LEGGI TUTTO ]
Impugnazione delle deliberazioni assembleari, principio di maggioranza e onere di contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda
È invalida la deliberazione assembleare approvata senza il voto favorevole della maggioranza richiesta [ LEGGI TUTTO ]
Mancato deposito del bilancio presso la sede sociale e impugnazione della delibera assembleare d’approvazione: compromettibilità del giudizio
L’obbligo di deposito del bilancio nei termini di cui all’art. 2429, terzo comma, c.c., attiene al corretto svolgimento del procedimento di approvazione, assicurando un’adeguata informazione dei soci e, pertanto, la sua violazione [ LEGGI TUTTO ]