Impugnazione delle delibere assembleari e soccombenza virtuale
Ai sensi dell’art 2377 comma 8 c.c., la revoca della delibera impugnata implica il riconoscimento da parte dell’ente dell’invalidità della delibera sostituita.
In ipotesi di revoca della delibera impugnata, le spese processuali vanno poste a carico dell’ente che ha revocato la propria delibera, in quanto soccombente virtuale.
Legittimazione attiva all’impugnazione e abuso della maggioranza nella deliberazione assembleare di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale
La perdita della qualità di socio, nelle ipotesi in cui essa rappresenta corollario diretto dell’adozione della delibera assembleare di azzeramento e di ricostituzione del capitale sociale che l’impugnante assume illegittima, non esclude la legittimazione ad esperire le azioni di annullamento e di nullità in relazione alla medesima deliberazione assembleare (nello stesso senso, nella giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Palermo, 13 aprile 2016, n. 2378; Trib. Torino, 15 novembre 2013).
L’abuso della maggioranza, suscettibile di integrare una causa di annullabilità della delibera assembleare, ricorre quando la maggioranza vota una deliberazione che, senza soddisfare un legittimo interesse apprezzabile sul piano societario della società stessa o del socio di maggioranza, danneggia il socio di minoranza (cfr. fra le tante, Trib. Milano, 23 aprile 2019, n. 4030; Trib. Milano, 7 giugno 2018; Trib. Roma, 30 aprile 2018, n. 8581). L’elemento di discrimine tra legittima soggezione della minoranza al principio maggioritario ed abuso di detto principio, tale da rendere arbitrario e ingiustificato il voto apparentemente vincolante, è la ricorrenza dell’interesse sociale: ove nel voto espresso dalla maggioranza non si possa individuare alcun interesse sociale, il pregiudizio sopportato dalla minoranza potrà considerarsi arbitrario ed ingiustificato, diversamente dal caso in cui il sacrificio della minoranza sia giustificato dal superiore interesse sociale.
Ai fini della decisione sull’impugnazione della delibera risulta del tutto irrilevante la prospettata violazione di un patto parasociale da parte del socio di maggioranza, in quanto tale patto resta esterno alla società e non può sortire ripercussione alcuna sulla validità di atti societari, quali sono le delibere.
Modelli decisionali dei soci di s.r.l.
Il legislatore ha enfatizzato nelle s.r.l. una maggiore rilevanza personale dei rapporti tra i soci, tanto da rendere il metodo assembleare necessario solo per alcune particolari situazioni specifiche. I soci di s.r.l. possono infatti prevedere l’adozione di diversi modelli decisionali, salva l’insopprimibile esigenza che le decisioni vengano comunque espresse in atti scritti, soprattutto per assicurare la tempestiva informazione in merito. Per essere validamente posta in essere, la decisione dei soci necessita di una apposita clausola statutaria, la quale deve prevedere che i soci possano adottare le “decisioni” mediante consultazione scritta o consenso iscritto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2479, comma 3, c.c.
Possibilità per i terzi di assistere alla riunione assembleare
Il legislatore riserva il diritto di intervento ai soci aventi diritto di voto (art. 2370, co. 1 c.c.), mentre nulla dice con riferimento alla partecipazione di terzi, essendo in tal senso stato chiarito da parte di autorevole dottrina che i riferimenti codicistici alla partecipazione, in particolare all’art. 2377, co. 5, n. 1 c.c. devono intendersi applicabili alla sola categoria dell’intervento ai fini del voto; l’art. 2370 c.c. deve quindi intendersi riferito solo a chi partecipa attivamente all’assemblea esprimendo il voto e non a chi semplicemente vi assista.
La titolarità del diritto di voto è il presupposto del diritto di intervento in assemblea sicchè nessun altro soggetto diverso da coloro che sono titolari del diritto di voto può pretendere di partecipare all’assemblea, salvo diversa disposizione di legge (con riferimento agli organi sociali) e statutaria o autorizzazione concessa dal Presidente dell’Assemblea nell’ambito della sue prerogative ex art 2371 c.c. In assenza di un’espressa previsione legislativa circa la facoltà per soggetti terzi rispetto a chi sia titolare del diritto di voto di assistere alla riunione assembleare occorre fare riferimento allo statuto; la dottrina ammette che, in assenza di espressi divieti nello statuto, il Presidente dell’Assemblea possa autorizzare la partecipazione e l’assistenza di soggetti estranei alla compagine sociale nell’ambito delle sue ampie competenze riconosciutegli dall’art. 2371 c.c.
Assenza di legittimazione in capo a colui che ha perso la qualifica di socio per non aver sottoscritto il capitale ricostituito
Il socio, sebbene escluso, conserva la piena legittimazione all’impugnazione della deliberazione che ha ad oggetto proprio la perdita della sua qualità di socio. Questo, tuttavia non è il caso nel caso in cui la perdita della qualità di socio dipenda dalla decisione di quest’ultimo [ LEGGI TUTTO ]
Invalidità delle delibere assembleari di una srl per mancato deposito del bilancio
In tema di impugnazione di deliberazione assembleare, legittimata passiva è solo ed esclusivamente la società; ai singoli soci può essere riconosciuto, oltre al potere di azione nel caso appunto di soci che non abbiano consentito alla deliberazione assembleare, il potere di intervento, che deve configurarsi come litisconsortile (o adesivo autonomo) nel caso in cui [ LEGGI TUTTO ]
Adeguatezza del compenso dell’amministratore di srl e controllo giudiziale di correttezza sulle delibere assembleari
In tema di adeguatezza del compenso dell’amministratore di srl, è possibile denunciare al giudice la circostanza che tale compenso risulti sproporzionato e pertanto manifestamente eccedente i limiti della discrezionalità imprenditoriale, impugnando quindi la decisione sotto il profilo della violazione del dovere di buona fede in senso oggettivo in quanto intesa al perseguimento di interessi personali estranei al rapporto sociale ad intenzionale danno degli altri soci.
Sull’estinzione del processo in caso di procedimenti connessi d’impugnazione di delibere assembleari tra loro “confermative”
Impugnazione di delibere assembleari di srl. Istanze cautelari.
Alla sospensione della delibera assembleare è dato addivenire solo allorquando, all’esito di un giudizio comparativo tra i contrapposti interessi delle parti, risulti che il pregiudizio che subirebbe il socio per effetto dell’esecuzione della deliberazione è di maggior peso rispetto al nocumento derivante alla società dal, sia pur provvisorio, “congelamento” degli effetti della delibera [ LEGGI TUTTO ]