Delibera già eseguita e limiti operativi della tutela cautelare di cui all’art. 2378 c.c.
Lo strumento processuale di cui all’art. 2378, 3° e 4° comma, cc ha ad oggetto una tutela cautelare tipica, volta a paralizzare l’esecuzione della deliberazione impugnata, e costituisce un rimedio che per sua natura è distinto da quello, successivo, avente ad oggetto la caducazione della delibera stessa. La ratio della cautela prevista dall’art. 2378 cc è dunque quella di impedire che la delibera produca ulteriori effetti pregiudizievoli nell’attesa del giudizio di merito, e di assicurare che l’eventuale accoglimento della domanda non venga reso inutile dagli eventi che possono continuare a prodursi anche dopo l’impugnazione.
La tutela cautelare di cui all’art. 2378 cc trova applicazione non solo alle delibere che non sono ancora state eseguite, ma anche alle deliberazioni la cui esecuzione, pur avvenuta, continui ad esplicare effetti giuridici sull’organizzazione societaria, e quindi alle deliberazioni – quali la nomina dell’organo amministrativo o l’approvazione del bilancio – che, pur non abbisognevoli in senso proprio di atti esecutivi, o già iscritte presso il Registro delle Imprese con piena efficacia ed opponibilità nei confronti dei terzi, siano tuttavia suscettibili di esplicare i loro effetti pregiudizievoli per tutto il tempo in cui la situazione dalle stesse creata è destinata a perdurare. Tale impostazione si riferisce tuttavia alle deliberazioni per le quali non possa dirsi concretata una irreversibilità degli effetti, cioè le delibere suscettibili di dispiegare efficacia in modo continuativo. L’esaurimento degli effetti della deliberazione impugnata costituisce dunque il limite oltre il quale il provvedimento di sospensione non è più ammissibile, poiché l’adozione del provvedimento cautelare successivamente a tale momento non inciderebbe sugli effetti della deliberazione impugnata, ma ne integrerebbe una rimozione anticipata, che può discendere solo dalla pronuncia di merito, dalla quale possono derivare gli ulteriori effetti ripristinatori di cui all’art. 2377 cc, comma 7, e, eventualmente, anche gli effetti a cascata aventi ad oggetto la caducazione gli atti giuridici o negoziali posti in essere in esecuzione della deliberazione impugnata, ossia di effetti propri della sentenza costitutiva ex art. 2908 cc, che non possono discendere dalla sola sospensione cautelare della deliberazione.
Qualora la deliberazione abbia prodotto i suoi effetti, non è escluso il ricorso ad ulteriori rimedi cautelari, volti a paralizzare non tanto l’efficacia della deliberazione, ma gli effetti materiali dei negozi giuridici che costituiscono atti esecutivi della deliberazione e che potrebbero essere travolti dall’efficacia ripristinatoria della pronuncia di merito, non ravvisandosi dunque una concreta compressione del diritto di difesa costituzionalmente orientato ex art. 24 Cost , che viene appunto garantito dalla possibilità di aggredire gi atti esecutivi della delibera stessa utilizzando gli strumenti all’uopo riconosciuti dall’ordinamento processuale (quali, a titolo meramente esemplificativo, il sequestro giudiziario o la tutela cautelare ex art. 700 cpc).
Delibere consiliari delle società di mutuo soccorso
Alle delibere dell’organo amministrativo delle società di mutuo soccorso sono applicabili le disposizioni dettate per i consigli di amministrazione delle società cooperative, che ad esse sono strutturalmente assimilabili.
Legittimazione a proporre azione di annullamento delle delibere consiliari
La legittimazione a impugnare le delibere che non sono prese in conformità della legge o dello statuto è riservata, oltre che al collegio sindacale, ai soli amministratori “assenti o dissenzienti”, previsione questa che è in genere intesa in senso restrittivo e non comprende l’amministratore presente, che ha manifestato la propria astensione dal voto. Il fondamento dell’impugnazione non consiste, tuttavia, nella generica contrarietà a legge o statuto della deliberazione, ma nella violazione dell’art. 2391 co. 3 c.c. che riguarda l’invalidità delle delibere che siano state adottate nella “inosservanza di quanto disposto nei due precedenti commi” o “con il voto determinante dell’amministratore interessato”, qualora possano “recare danno alla società”.