Evocazione illecita di DOP: il caso ‘Parmigiano Reggiano’
L’acronimo “DOP” sta per denominazione di origine protetta e consiste nel nome di un prodotto che ne indica l’origine o provenienza da un certo luogo o territorio, tale che la denominazione diviene garanzia di qualità del prodotto per la rispondenza a un disciplinare di produzione legato al territorio.
Il legislatore nazionale (art. 30 C.p.i.) ed europeo (art. 13 Regolamento UE 1151/2012) delineano un illecito evocativo della DOP, non solo riferito alla denominazione del prodotto, ma anche a qualsiasi altro mezzo o pratica atti a indurre in errore il consumatore sull’origine del prodotto o sulle qualità dello stesso legate alla sua provenienza, talché l’illecito ben può consistere, non solo nell’incorporazione della DOP o nell’affinità fonetica e visiva tra le due denominazioni, ma pure nella “vicinanza concettuale” tra la DOP e la denominazione di cui trattasi, o anche nella somiglianza tra i prodotti protetti dalla DOP e i prodotti (o servizi) contrassegnati dalla denominazione in sua violazione.
L’illecito evocativo della DOP, come fattispecie imitativa del prodotto protetto, non può consistere tout court nel fatto che viene imitato il prodotto protetto dalla DOP, ma richiede che l’imitazione afferisca alle caratteristiche esteriori identificative della DOP medesima.
Incompetenza delle Sezioni Specializzate in materia di impresa nei procedimenti di opposizione all’ingiunzione per la tutela delle denominazioni protette ex d.lgs. n. 297/2004
In materia di opposizione all’ordinanza-ingiunzione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per violazione delle disposizioni sulle denominazioni protette di cui al d.lgs. n. 297 del 2004 non sono competenti le Sezioni Specializzate in materia d’impresa in quanto il procedimento prescinde dalla lesione di un diritto di proprietà industriale, essendo deputato ad accertare la sussistenza delle condizioni di legge per l’irrogazione della sanzione amministrativa e non venendo in rilievo il diritto attinente all’utilizzazione della denominazione protetta.
Risarcimento del danno da violazione della denominazione d’origine/indicazione geografica “Scotch Whisky”
Nell’illecito di concorrenza sleale la colpa dell’autore si presume ex art. 2600 comma 3 c.c. Lo sfruttamento illecito attraverso l’evocazione del Paese che conferisce tutte quelle caratteristiche tipiche al prodotto e il richiamo ai pregi dello stesso viene eseguito per immettere sul mercato prodotti di qualità inferiore, con una riduzione dei costi tramite l’utilizzo di materiali meno pregiati, così danneggiando gravemente l’immagine di successo e il prestigio dei produttori di quel determinato prodotto. L’offuscamento dell’immagine nonché lo svilimento del prodotto originale avranno la logica conseguenza di ridurre le vendite. [Nel caso di specie, va accolta la domanda risarcitoria per il danno all’immagine subito da THE SCOTCH WHISKY ASSOCIATION (SWA) per effetto della promozione, offerta in vendita e vendita da parte della convenuta di prodotti in violazione del Regolamento (CE) 110/2008, degli artt. 29 e 30 c.p.i., dell’art. 2598 nn. 1, 2 e 3 c.c. e di accordo transattivo sottoscritto tra le parti.]
Prodotti alimentari DOP ed errata applicazione del disciplinare
I presupposti per la sussistenza della “evocazione” della denominazione protetta
Con riguardo al concetto di “evocazione”, la Corte di Giustizia lo ritiene sussistente nel caso in cui il termine utilizzato incorpori una parte della denominazione protetta di modo che il consumatore sia indotto ad aver in mente, come immagine di riferimento, la merce che fruisce della denominazione protetta nonché in presenza di analogie fonetiche, visive e concettuali tra le denominazioni in un contesto in cui i prodotti siano simili nel loro aspetto esterno (decisione del 4 marzo 1999, causa C-87/97).
L’evocazione viene avvalorata, altresì, ogni qualvolta sussista una similarità visiva [nella grafica delle etichette contestate e quelle del prodotto registrato] in presenza di prodotti di apparenza analoga [entrambi riposti in buste di rete].
Etichettatura di prodotti alimentari che utilizzano come ingredienti prodotti a denominazione di origine protetta
Il Reg. 510/2006 pone le norme relative alla protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli destinati all’alimentazione umana; prevede in particolare la necessità della rispondenza del singolo prodotto ad un disciplinare, le modalità per la sua registrazione, i controlli di corrispondenza, ecc. L’art.13, 1° comma, assicura [ LEGGI TUTTO ]
Incompetenza del Tribunale delle Imprese per opposizione amministrativa in materia di DOP
L’opposizione all’ordinanza ingiunzione per violazione delle disposizioni sulle denominazioni protette di cui al d.lgs. n. 297 del 2004 rientra nella competenza del giudice di pace e non in quella del tribunale delle imprese, in quanto [ LEGGI TUTTO ]
La denominazione di origine protetta: ordinanza d’ingiunzione per violazione dell’ art. 5, comma I, D.lgs. n. 297/2004
Il D.lgs. 19.11.2004, n. 297, recante “Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari”, non può dirsi abrogato in seguito all’entrata in vigore del successivo regolamento comunitario n. 510/2006. [ LEGGI TUTTO ]
Opposizione a sanzione amministrativa e competenza del Tribunale delle Imprese
Non è competente il Tribunale delle Imprese nei casi in cui venga promossa opposizione a sanzione amministrativa in relazione all’impiego commerciale di indicazioni geografiche e denominazione di origine dei prodotti agricoli e alimentari. Ai sensi dell’art. 134 c.p.i., infatti, sono riservati alla competenza del Tribunale delle Imprese solo i procedimenti aventi ad oggetto la tutela dei diritti di proprietà industriale in favore del titolare, o di chi vanta comunque un diritto derivato. [ LEGGI TUTTO ]