Il marchio come firma di un’opera e lo stato soggettivo per l’inibitoria
Il marchio è un segno distintivo di un prodotto, che rende riconoscibile il suo produttore. Non costituisce contraffazione di marchio l’utilizzo della componente figurativa di un marchio, anche se registrato, ove esso sia utilizzato non in funzione di marchio, ma abbia finalità meramente illustrative (ferma restando l’illecito utilizzo di opere altrui).
Riprodurre l’opera altrui, utilizzandola a fini commerciali senza alcuna autorizzazione dell’autore, costituisce un plagio, ossia un atto illecito; e tanto più integra l’illecito riprodurre la stessa opera dopo aver cancellato la firma dell’autore.
Cancellare il marchio, fosse esso nominativo o figurativo e che in relazione all’opera rappresenta la firma dell’autore, integra violazione non solo del diritto di sfruttamento economico dell’opera ma anche del diritto morale, poiché significa occultarne volontariamente la paternità.
È da presumere che un distributore titolare di un marchio si informi della provenienza dei prodotti da distribuire anche con il proprio segno distintivo.
La tutela del diritto d’autore e dei segni distintivi prescinde dallo stato soggettivo di chi ha partecipato alle contraffazioni, talché è possibile inibire la reiterazione di condotte di concorso anche a chi le abbia poste in essere incolpevolmente ignorando la sussistenza di una contraffazione; ma questo vale in un giudizio di merito, al quale il concorrente inizialmente di buona fede abbia dato causa alimentando in qualche modo la controversia tra le parti (mentre potrebbe non ravvisarsi alcun interesse apprezzabile a ottenere una inibitoria nei confronti di chi abbia subito riconosciuto il diritto altrui e si sia immediatamente e definitivamente astenuto da altre condotte lesive).
Uno stato soggettivo di assoluta buona fede, da parte di chi non aveva alcun motivo per sospettare una contraffazione, o era addirittura nell’impossibilità materiale di riconoscerla, non consente di ravvisare rischi di reiterazione di condotte lesive dei diritti d’autore del ricorrente; e ciò porta a escludere, quanto meno, l’urgenza di un provvedimento cautelare che inibisca la loro commercializzazione.
Non ha ragion d’essere un ordine di pubblicazione del dispositivo sul sito web e sulle pagine social del ricorrente, che può liberamente procedervi nel rispetto della riservatezza delle parti diverse dai diretti concorrenti al plagio.
La descrizione in un caso di abusiva duplicazione di un software applicativo
Nel rimedio della descrizione il fumus va apprezzato in via diretta in relazione al diritto processuale alla prova –ritenuta utile o necessaria nel futuro giudizio di merito- e solo in via indiretta in relazione al diritto sostanziale di cui s’invoca tutela.
Descrizione: presupposti e limiti
La descrizione costituisce strumento avente natura cautelare solo in senso lato, in quanto è funzionale non alla tutela diretta del diritto della parte richiedente, ma alla tutela del suo diritto alla prova da esercitare in un successivo processo.
Poiché lo strumento non comporta la sottrazione alla controparte di disponibilità della sua sfera giuridica, comportando solo acquisizione di informazioni, che vengono trattate sotto controllo giudiziale, e che soprattutto saranno trattate nel merito, è evidente che il requisito del fumus boni iuris, destinato a più approfondita trattazione nel merito, può arrestarsi, ai fini della descrizione, alla verifica della sussistenza di titoli di privativa e della verosimiglianza della violazione, alla luce degli elementi che parte ricorrente, secondo diligenza, può acquisire nella sua posizione di extraneus alle attività produttive e commerciali di controparte.
Quanto al periculum in mora, anche questo aspetto deve muovere dalla considerazione della funzionalità della misura alla tutela giudiziale del diritto, la quale può essere sempre attivata entro i termini di validità della privativa e/o di prescrizione del diritto al risarcimento.
L’aspetto relativo al tempo della domanda di descrizione va apprezzato in ragione del tempo entro il quale la parte interessata può fare valere il suo diritto sostanziale, e non del tempo coerente con la urgenza di un provvedimento di tutela del diritto anteriore al processo, non costituendo la descrizione un mezzo per reagire direttamente in corpore vivo all’altrui illecito, ma solo per procedere a domanda giudiziale. Sarà eventualmente il giudice del merito a valutare se quanto acquisito, che parte attrice volesse utilizzare come prova dei propri assunti, possa esserlo, e integralmente, a tale fine valutando eventualmente anche il profilo dell’eccedenza delle acquisizioni rispetto al provvedimento.
L’acquisizione massiva è spesso lo strumento obbligato in caso di grandi moli di dati, e che all’eccedenza può ovviarsi con una opportuna preselezione ed espunzione in sede di desecretazione, operata in ragione del perimetro indicato dal decreto.
L’istanza di descrizione non può essere accolta per quanto occorrente a determinare i volumi di affari aspetto questo rilevante per la determinazione del danno: tale aspetto solitamente non necessita la cristallizzazione anticipata del materiale probatorio.
L’istanza cautelare aggiuntiva (inibitoria con penale) proposta per la prima volta all’udienza, si pone come domanda cautelare nuova e inammissibile: nonostante l’assenza di preclusioni nel procedimento cautelare, il principio per cui la domanda determina il perimetro del procedimento non può essere travalicato.
Utilizzazione abusiva di un software e risarcimento del danno
La disinstallazione di un software durante l’esecuzione delle operazioni di descrizione ex art. 129 c.p.i. costituisce conferma della consapevolezza del resistente della mancanza di licenza d’uso relativa al software e, quindi, del carattere abusivo dell’utilizzazione di questo.
In tema di diritto d’autore, la violazione del diritto di esclusiva determina un danno da lucro cessante che sussiste in re ipsa, salva la prova contraria, incombendo al danneggiato solo la dimostrazione della sua estensione.
In tema di diritto d’autore, ai sensi dell’art. 158 comma 2 l.d.a. il danno patrimoniale derivante dalla violazione del diritto di esclusiva può essere liquidato in via forfettaria sulla base del cd. prezzo del consenso, che, in virtù dell’impiego dell’espressione “quanto meno”, rappresenta la soglia minima risarcitoria.
La tutela autorale di una banca dati non è riconosciuta in caso di mancata estrazione e reimpiego della stessa
Ai sensi dell’art. 102 bis l.d.a. colui che effettua investimenti finalizzati alla realizzazione di una banca di dati è definito dalla legge il costitutore (art. 102-bis, comma 1 lett. a) l.d.a.), ed è titolare di un diritto sui generis ovvero può “vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa”, salvi ovviamente i diritti già esistenti sul contenuto della raccolta o parti di esso” (art. 102-bis, comma 3, l.d.a.).
L’art. 102 bis comma 9 l.d.a. vieta anche l’estrazione e/o il reimpiego di parti non sostanziali qualora dette operazioni siano ripetute in maniera sistematica purché ciò presupponga:
a) operazioni contrarie alla normale gestione della banca dati, oppure
b) tali da arrecare un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del costitutore.
Tale diritto sui generis ha lo scopo di assicurare la tutela di un investimento rilevante da un punto di vista qualitativo e quantitativo effettuato per costituire, verificare o presentare il contenuto di una banca di dati per la durata limitata del diritto.
La durata della tutela è fissata in quindici anni a partire dall’effettuazione dell’investimento rilevante, in termini qualitativi e quantitativi, che deve essere riferito alla creazione di sistemi di memorizzazione e gestione di informazioni esistenti.
Ogni investimento “sostanziale” diretto ad integrare o modificare la stessa banca dati determina la decorrenza di un nuovo termine di quindici anni, giacché è la portata qualificante di tale investimento a conferire alla banca dati esistente una nuova veste, che giustifica un nuovo periodo di protezione.
La tutela di diritto d’autore di personalizzazioni del software che non incidono sul codice sorgente
Ai sensi dell’art. 161 l.d.a. il procedimento per descrizione è espressamente ammesso anche in materia di diritto d’autore.
La tutela autoriale attribuita al software non riguarda le idee astratte che stanno alla sua base o le funzioni concrete che vengono attribuite alla macchina, ma concerne solo la veste formale delle istruzioni codificate, di regola incorporate nel codice sorgente. E’ infatti perfettamente ammissibile che vi sia una pluralità di programmi che assicurano lo svolgimento delle medesime attività anche attraverso strumenti identici o molto simili, purché siano scritti in maniera diversa.
Tuttavia, ciò non esclude che una tutela possa essere assicurata anche ad espressioni testuali che non siano contenute nel codice sorgente, purché siano espresse in una forma che rappresenta il frutto della creatività dell’autore (nella specie tuttavia il Giudice ha ritenuto di non avere elementi per affermare che le macro realizzate dal ricorrente siano codificate con una veste formale che rappresenti l’espressione personale dell’utente).
Le macro registrate dall’utente in un programma per elaboratore non possono essere qualificate come banche dati tutelabili ai sensi degli artt. 1 e 2 n. 9 l.d.a., poiché dalla definizione normativa fornita dall’art. 2, così come dalla nozione comune, emerge come la banca dati si caratterizzi per sua idoneità a rendere accessibili (e quindi consultabili) le informazioni in essa contenute, laddove nel software le istruzioni operative non sono destinate alla consultazione da parte dell’utente, bensì alla esecuzione da parte della macchina.
Fumus boni iuris di un provvedimento di descrizione e misure di protezione dei segreti industriali
Nell’ambito della valutazione del fumus boni iuris utile per l’emanazione di un provvedimento di descrizione, il diritto di cui deve riscontrarsi la verosimile fondatezza non è tanto quello sostanziale oggetto della domanda di merito, quanto quello processuale alla acquisizione della prova richiesta. Tale “diritto alla prova”, tuttavia, non può derivare sic et simpliciter dalla utilità della prova stessa in relazione alla domanda prospettata e non può prescindere dalla verosimiglianza dell’esistenza di un diritto industriale (e non di altro, come il diritto alla lealtà concorrenziale, di per sé considerato).
Ai fini della tutela dei segreti commerciali ex art. 98 c.p.i., vengono in rilievo il presupposto della segretezza delle informazioni tecniche e commerciali – che devono essere conosciute dal solo imprenditore che chiede tutela, non da altri – e quello della loro secretazione, consistente nella adozione di misure atte a impedirne la divulgazione (nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto insufficiente la dicitura “Divulgazione e riproduzione vietata senza nostra autorizzazione scritta” inserita nei cartigli apposti sui disegni tecnici della ricorrente).
Brevetto e funzione probatoria del fumus boni iuris nel procedimento per descrizione
Nel quadro del procedimento per descrizione ex artt. 129 e ss. c.p.i., il fumus boni iuris va apprezzato in via diretta in relazione al diritto processuale alla prova – ritenuta utile o necessaria nel futuro giudizio di merito – e solo in via indiretta in relazione al diritto sostanziale di cui s’invoca tutela. Tale fumus che ha dunque funzione esclusivamente probatoria è sicuramente affievolito rispetto al fumus richiesto per la concessione delle altre misure cautelari, quali il sequestro e l’inibitoria, esaurendosi nella ragionevolezza della richiesta o nella non pretestuosità della domanda.
[In tema di brevetto di procedimento, il fumus può ritenersi provato anche se il ricorso per descrizione risulti obiettivamente necessario per accertare il procedimento effettivamente adottato dal presunto contraffattore.]
Non è legittimato ad esperire azione di contraffazione il custode non titolare del marchio
L’azione di contraffazione esula dai poteri attribuiti al Custode il quale è legittimato ad agire o resistere nei soli giudizi concernenti l’amministrazione di tali beni o la loro conservazione in relazione ad atti da lui posti in essere o attinenti a fatti verificatisi in pendenza della custodia.
Installazione di copie abusive di un software di titolarità di una società inglese
Il giudice italiano può accordare tutela ad una società straniera titolare di diritti di proprietà intellettuale su un software di uso industriale in virtù dell’art. 54 l. 218/1995, che stabilisce che i diritti su beni immateriali sono regolati dalla legge dello Stato di utilizzazione, e dell’art. 186 l.d.a., che fa rimando alle Convenzioni internazionali; nella specie, venendo in considerazione la Convenzione di Berna, secondo cui ciascuno Stato aderente riconosce sul proprio territorio la tutela del diritto d’autore secondo la legge nazionale agli autori di altri Paesi aderenti.