Predivulgazione di brevetti, nullità e quantificazione dei danni
L’accordo concluso tra potenziali partner di un progetto di sviluppo industriale, che implica un vincolo implicito alla riservatezza dei contraenti, non costituisce prova di predivulgazione delle caratteristiche tecniche innovative dei brevetti, in quanto tale accordo non può essere considerato stato della tecnica, non essendo né pubblico, né accessibile ad un numero illimitato di utenti. La domanda di dichiarazione di nullità dei brevetti italiani rilasciati a soggetto diverso dall’avente diritto alla registrazione ex art. 76, comma 1, lett. d.), c.p.i. presuppone la chiara indicazione di quest’ultimo soggetto. La domanda di accertamento di atti di concorrenza sleale non è accoglibile se il soggetto convenuto risulta commercializzare un macchinario solo in parte corrispondente ai brevetti oggetto di contestazione, essendo assente in tal caso la concorrenza specifica tra i prodotti. Gli utili che il contraffattore deve restituire al danneggiato ex art. 125 c.p.i. si determinano sottraendo dai ricavi ottenuti dalla vendita dei prodotti contraffatti i costi sostenuti per “fare” detti prodotti, ma limitatamente ai soli costi che si sarebbero sostenuti se non ci fosse stata la violazione. In particolare, i costi d’impiego dei fattori di produzione vanno attribuiti in ragione dell’effettivo contributo offerto alla produzione, pertanto vanno detratti dai ricavi in misura diversa a seconda che si tratti di impresa multi-prodotto o mono-prodotto, e che i costi da detrarre sono principalmente c.d. costi variabili, dal momento che i costi fissi sono comunque sostenuti indipendentemente dal volume di vendita e di produzione realizzati.
Tutela cautelare del diritto d’autore e contraddittorio
In tema di tutela cautelare del diritto d’autore, la misura della “descrizione” di cui all’art. 162 lda è di competenza del Presidente della Sezione Specializzata, a differenza della descrizione “industrialistica”, per la quale l’art. 129 c.p.i. ha reso applicabile il rito cautelare uniforme. La misura della descrizione di cui all’art. 162 lda è disciplinata [ LEGGI TUTTO ]
Ricorso per descrizione ex art. 129 c.p.i. ante causam e presunzioni
A tutela dell’interesse alla riservatezza e del diritto di difesa della parte resistente, grava sul ricorrente l’onere di dimostrare il requisito del fumus boni iuris per la concessione delle misure cautelari regolate dal c.p.i., le quali, pertanto, non possono assumere carattere esplorativo.
Interpretazione di un brevetto alla luce dello stato dell’arte anteriore
I brevetti devono essere interpretati alla luce dell’arte anteriore, essendo questa necessaria per capire l’ambito degli stessi, indipendentemente dalla valutazione sulla validità o meno dello stesso (non contestata nel giudizio in esame dalla parte resistente).