Approvazione del bilancio ed effetti interruttivi della prescrizione
Il riconoscimento del diritto, al fine della interruzione della prescrizione, ex art. 2944 cod. civ., è configurabile in presenza dei requisiti della volontarietà, della consapevolezza, della inequivocità, della esternazione e della recettizietà, requisiti che devono coesistere nello stesso atto, restando escluso che questo possa essere ricomposto a posteriori attraverso l’integrazione a mezzo dei risultati di attività probatoria svolta nel processo. Ne consegue che la ricognizione interruttiva della prescrizione non può essere ricollegata alla correlazione tra una singola voce, complessiva e generica, di bilancio, ed un atto interno di contabilità specificativo, in quanto, in tale ipotesi, il bilancio non è fornito di quel carattere specificatorio necessario per integrare la manifestazione di consapevolezza idonea alla ricognizione del singolo debito, mentre l’atto interno, pur dotato di specificità, è, però, privo della esteriorizzazione implicante la manifestazione di consapevolezza.
All’approvazione del bilancio, non può attribuirsi il valore di una rinuncia tacita alla prescrizione. Poiché la funzione del bilancio è quella di informare i soci e i terzi dell’attività svolta dagli amministratori attraverso la rappresentazione contabile dello stato patrimoniale della società e dei risultati economici della gestione, la relativa delibera di approvazione integra gli estremi di una dichiarazione di scienza, che solo a certe condizioni può integrare gli estremi di un atto negoziale.
Alcune questioni in tema di finanziamenti erogati dai soci e di cessione di quote
Il ricorrere delle condizioni di cui all’art. 2467 c.c. – necessarie per la postergazione dei finanziamenti erogati dai soci in favore della società – deve essere verificato con riferimento alla «genesi» del finanziamento e alla sua «causa concreta». [ LEGGI TUTTO ]