Libero mercato e lecita concorrenza con riferimento all’attività svolta da ex dipendenti
Nel libero mercato è da ritenersi concorrenzialmente lecita, in assenza di prova contraria, l’attività di informazione e supporto tecnico da parte di ex dipendenti o consulenti a favore di soggetti che in precedenza erano in rapporti contrattuali con un unico gestore di servizi laddove tale attività non sia esercitata sulla base di informazioni o documentazione riservate illegittimamente ottenute.
Sospensione della delibera assembleare di una S.p.A. “dipendente” da altra delibera
Sussiste un rapporto di dipendenza tra la delibera assembleare di una S.p.A. recante l’approvazione del bilancio e una precedente delibera della stessa società, la cui esecuzione è stata sospesa in sede cautelare, avente ad oggetto un’illecita patrimonializzazione di una posta in bilancio (non emendata prima dell’approvazione del bilancio stesso). In quanto viziata dai medesimi motivi di illegittimità riscontrati nella prima delibera, si deve ritenere prevalente l’interesse del socio ex art. 2378, 4° co., c.c. alla sospensione dell’esecuzione della delibera recante l’approvazione del bilancio, non rilevando in alcun modo l’intervenuto adeguamento della posta censurata -nel bilancio successivo- al tenore della pronuncia cautelare.
Storno dei dipendenti e concorrenza sleale
In tema di storno di dipendenti, sul piano oggettivo, il discrimen tra natura fisiologica e lecita dello stesso e condotta sleale va individuato nell’intensità lesiva del comportamento. Lo storno è illecito ove il concorrente sleale si appropri di risorse umane altrui con [ LEGGI TUTTO ]
Elementi di illiceità dello storno di dipendenti
Il discrimen tra natura fisiologica e lecita dello storno di dipendenti e condotta sleale va individuato, sul piano oggettivo, nell’intensità lesiva del comportamento. Lo storno è illecito ove il concorrente sleale si appropri di risorse umane altrui [ LEGGI TUTTO ]