Responsabilità e compenso del direttore generale
La responsabilità dei direttori generali segue la disciplina relativa agli amministratori, con la precisazione normativa per cui i direttori generali rispondono limitatamente ai compiti loro affidati. La mera percezione di un compenso, quand’anche non dovuto, non può essere qualificato come atto gestorio fonte di responsabilità ex art. 2396 c.c.
In tema di nomina e compenso dell’amministratore, non è annullabile per conflitto d’interessi la deliberazione determinativa del compenso dell’amministratore per il mero fatto che essa sia stata adottata col voto determinante espresso dallo stesso amministratore che abbia preso parte all’assemblea in veste di socio, se non ne risulti altresì pregiudicato l’interesse sociale. A maggior ragione, non può sussistere alcuna responsabilità in capo al direttore generale che si limiti a percepire un compenso deliberato da altri organi della società, peraltro non ab origine illegittimi, ma soltanto ritenuti successivamente esorbitare i limiti previsti dalla legge o da precedenti decisioni assembleari.
Per produrre l’effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che – sebbene non richieda l’uso di formule solenni né l’osservanza di particolari adempimenti – sia idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell’espressa richiesta di adempimento al debitore.
Responsabilità degli organi sociali di una fondazione bancaria e termine di prescrizione
Il tipo di attività che gli amministratori di fondazioni bancarie sono chiamati a svolgere e i requisiti di professionalità conseguentemente richiesti sono coerenti con un parametro di diligenza assolutamente lontano da quello del buon padre di famiglia e corrispondente piuttosto a quello della diligenza “richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze”, che il disposto di cui all’art. 2392 del codice civile riferisce agli amministratori di società per azioni. Tale analogia costituisce la ragione della previsione dell’assoggettamento dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di fondazioni bancarie alla prescrizione breve quinquennale.
Il termine di prescrizione quinquennale deve trovare applicazione anche nel caso di azione di responsabilità promossa nei confronti dei sindaci e del segretario (direttore) generale della fondazione bancaria, trattandosi di organi che, per mansioni e conseguente responsabilità, sono pacificamente accomunati ai sindaci e al direttore generale di società per azioni.
Azione individuale ex art. 2395 c.c. estesa al direttore generale
L’azione individuale del socio ex art. 2395 c.c. ha come presupposto un pregiudizio alla sfera patrimoniale del socio che sia immediata conseguenza di una azione o omissione degli amministratori e non il mero riflesso del danno arrecato all’intero patrimonio sociale (e, di conseguenza, al patrimonio del socio in ragione del decremento di valore della propria partecipazione).
Responsabilità dell’amministratore e direttore generale per sottrazione di informazioni aziendali
La risoluzione consensuale del contratto di collaborazione dell’amministratore-direttore generale non riveste alcun rilievo con riguardo alle azioni sociali di responsabilità, per mancanza delle condizioni a cui è subordinata la validità della rinuncia e per mancato espresso riferimento alle pretese derivanti dalla violazione degli obblighi dell’amministratore di società. Sebbene la società possa rinunziare all’esercizio dell’azione di responsabilità, la rinunzia e la transazione devono essere approvate con espressa deliberazione dell’assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale ( art. 2393 c.c.).
Quanto alla specifica violazione consistente nell’illecita utilizzazione di informazioni aziendali riservate, si osserva che le informazioni riservate non possono essere acquisite illecitamente e, se in possesso lecitamente, non possono essere utilizzate “in modo abusivo” ( cfr art. 99 CPI, art. 39 TRIPS ed ora anche dir. Direttiva UE 2016/943).
Responsabilità del direttore generale di S.r.l. per mancata convocazione dell’assemblea
Il direttore generale di una S.r.l. non può essere ritenuto responsabile per la mancata convocazione dell’assemblea per la riduzione e l’aumento del capitale sociale, o per l’accertamento della causa di scioglimento, ex artt. 2482-ter, 2484 e 2485 c.c., riferendosi tali disposizioni esclusivamente agli amministratori. [ LEGGI TUTTO ]
Mala gestio degli amministratori e azione di responsabilità svolta dal Fallimento
In tema di prescrizione dell’azione di responsabilità degli amministratori, dei sindaci e dei direttori generali di società di capitali, l’art. 2941 n. 7 c.c., che stabilisce la sospensione del decorso della prescrizione finché gli amministratori sono in carica, non si applica ai sindaci [ LEGGI TUTTO ]
Azione sociale di responsabilità esercitata dal socio; ammissibilità e valutazione delle prove raccolte in un diverso giudizio. Il direttore generale: compiti e rapporti con l’amministratore.
La norme di cui agli artt. 2393 e 2393 bis c.c. attribuiscono la legittimazione all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità oltre che al titolare del diritto al risarcimento del danno (la società), ad un soggetto (il socio) diverso dal titolare del diritto medesimo, che in nome proprio fa valere il diritto della persona giuridica alla reintegrazione per equivalente pecuniario del pregiudizio derivato dalla violazione dei doveri di corretta e prudente gestione incombenti sull’amministratore, configurandosi, dunque, una fattispecie tipica di legittimazione straordinaria e, in particolare, di sostituzione processuale. Il socio che agisce ha l’onere della allegazione e della prova, sia pure mediante presunzioni, dell’esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale, di cui chiede in nome proprio ma nell’interesse della società, il ristoro, e della riconducibilità della lesione al fatto dell’amministratore inadempient [ LEGGI TUTTO ]
Deroga alla giurisdizione italiana e azione del d.g. nei confronti della società capogruppo
Ai sensi del reg. 44/2001 la necessità della forma scritta della clausola della deroga della giurisdizione è soddisfatta anche quando essa non sia contenuta nel contratto sottoscritto dalle parti ma sia inserita in altro documento o formulario, [ LEGGI TUTTO ]