La tutela delle fotografie semplici e gli effetti del decorso del termine ventennale ex art. 92 l.a.
La dichiarazione di notevole interesse storico di un archivio di fotografie da parte del M.I.B.A.C.T. ha l’effetto di limitare il diritto di proprietà privata per ragioni di interesse pubblico e mira a scongiurare il pericolo di distruzione o smembramento di tutto o di parte dell’archivio per cause fortuite o di forza maggiore. È dunque evidente che i vincoli apposti per ragioni di interesse storico sull’intero archivio, in quanto individuato proprio per il complesso dei documenti in esso compresi, non possano avere rilievo laddove si controverta sul diverso piano della tutelabilità ai sensi della disciplina del diritto d’autore di singole immagini, pure in esso comprese.
L’estinzione dei diritti di esclusiva del fotografo per le cd. fotografie semplici ex art. 92 l.a. deve necessariamente estendersi anche alla (omessa) menzione del nome del fotografo in caso di pubblicazione dell’immagine. La disposizione dell’art. 90, co. 1, l.d.a. – che esige che gli esemplari della fotografia debbano essere diffusi con la menzione dell’autore (o del soggetto titolare dei diritti di utilizzazione economica) è evidentemente predisposta al fine di consentire l’opponibilità dei diritti connessi del fotografo (o dei titolari dei diritti sull’immagine) ai terzi, sicchè – a mente del secondo comma della medesima disposizione di legge – la mancanza di tali indicazioni determina la libera riproducibilità dello scatto da parte di terzi. Se, dunque, tale ipotesi comunque non pare attenere in sé alla tutela del diritto morale dell’autore della fotografia – in quanto specificamente rivolta a consentire l’opponibilità dei diritti connessi sull’immagine ai sensi degli artt. 88 e ss. l.d.a. – deve rilevarsi che l’imporre in epoca successiva alla scadenza fissata dall’art. 92 l.d.a. ad un utilizzatore di un’immagine in libera riproduzione l’onere di menzionare il nome dell’autore, oltre ad non essere stabilito da alcuna disposizione attinente alle fotografie “semplici”, sarebbe evidentemente eccessivo e di fatto inesigibile, laddove – come nel caso di specie – l’immagine sembrerebbe essere circolata priva di tale indicazione. La semplice omissione del nome dell’autore – ove intervenuta la scadenza prevista dall’art. 92 l.a. – non può costituire dunque fonte di illecito, mentre il richiamo a principi generali che consentono ad ogni individuo di rivendicare la paternità del frutto delle proprie attività potrebbe trovare un fondamento nella particolare ipotesi in cui la paternità dell’immagine sia stata attribuita a persona diversa.
Illecita pubblicazione di fotografia altrui a fini commerciali e risarcimento del danno
L’illecita pubblicazione dell’immagine altrui ai fini commerciali, in violazione dell’articolo 10 c.c. e degli articoli 96 e 97 della Legge n. 633/1941, obbliga al risarcimento dei danni patrimoniali, che consistono nel pregiudizio economico di cui la persona danneggiata abbia risentito per effetto della predetta pubblicazione e del danno non patrimoniale, dovendo il diritto all’immagine essere ricondotto nel novero dei diritti fondamentali della persona tutelati dall’art. 2 della Costituzione.
L’opera fotografica rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 2 n. 7 l.d.a., godendo della piena protezione accordata dalla Legge stessa, qualora presenti valore artistico e connotati di creatività. Ove, invece, la fotografia sia destinata a diffondere un messaggio attraverso l’indubbia capacità espressiva che il mezzo fotografico possiede, a promuovere un prodotto ovvero a contribuire a creare un ambiente o un’atmosfera, la stessa può farsi rientrare nell’ambito applicativo del primo comma dell’art. 87 l.d.a. in tema di ‘fotografie semplici’ e di diritti connessi al diritto d’autore.
L’accertamento di concreti fatti materiali di concorrenza sleale comporta una presunzione di colpa, ex art. 2600 c.c., che onera l’autore degli stessi della dimostrazione dell’assenza dell’elemento soggettivo ai fini dell’esclusione della sua responsabilità; il corrispondente danno cagionato, invece, non è in ‘re ipsa’ ma, quale conseguenza diversa e ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, necessita di prova secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito, sicché solo la dimostrazione della sua esistenza consente l’utilizzo del criterio equitativo per la relativa liquidazione.
Tutela della semplice fotografia
Ricevono protezione quali oggetto di diritti connessi al diritto d’autore ex artt. 87 e ss. L. n. 633/1941, le fotografie prive di particolare carattere creativo, ma costituenti espressione della competenza tecnica e della professionalità dell’autore, nella cura dell’inquadratura e nella capacità di cogliere in maniera efficace il soggetto riprodotto, senza assurgere ad originale interpretazione personale del fotografo.
E’ stata riconosciuta l’applicabilità della tutela prevista per le fotografie semplici, ad esempio, alle immagini relative ad esibizioni musicali, alle fotografie di luoghi, monumenti e opere d’arte, alle mere riproduzioni di avvenimenti e personaggi sportivi.
Tutela del diritto d’autore sulle opere fotografiche e violazione dei diritti morali del fotografo
La disciplina della tutela del diritto d’autore sulle opere fotografiche contempla attualmente tre ipotesi: 1) le opere d’ingegno che ricadono sotto la previsione dell’art. 2 n. 7 L.D.A. e che godono della tutela d’autore ai sensi degli artt.12 e ss., 20 e ss. e 171 e ss.; 2) le fotografie semplici, vale a dire le “immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale o sociale”, prive del carattere creativo, pur essendo caratterizzate da una qualche attività personale del fotografo, quanto meno nella ricerca del soggetto da fotografare, e tutelate, più limitatamente, ai sensi degli artt.87 e ss. L.D.A., come tipici diritti connessi; 3) le fotografie di “scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili”, prive di tutela ex art.87, 2° comma L.D.A.
Ai fini della distinzione tra la prima e la seconda categoria di fotografie meritevoli di tutela, occorre verificare se sussista o meno un atto creativo, che sia espressione di un’attività intellettuale preponderante rispetto alla tecnica materiale, così che la modalità di riproduzione del dato fotografato trasmetta un messaggio ulteriore e diverso rispetto alla visione oggettiva di esso, rendendo una soggettiva interpretazione che permetta di individuare l’opera tra le altre analoghe. La fotografia è creativa quando è capace di evocare suggestioni o comunque di lasciare trasparire l’apporto personale del fotografo e non si limiti a riprodurre e documentare determinate azioni o situazioni reali. L’apporto creativo deve potersi desumere da una precisa attività del fotografo, volta o alla valorizzazione degli effetti ottenibili con l’apparecchio (inquadratura, prospettiva, cura della luce, del tutto peculiari) o alla scelta del soggetto (intervenendo il fotografo sull’atteggiamento o sull’espressione, se non creando addirittura il soggetto stesso), purché emerga una prevalenza del profilo artistico sull’aspetto prettamente tecnico. In sintesi la professionalità nella cura dell’inquadratura e la capacità di cogliere in modo efficace il soggetto fotografato non sono sufficienti a qualificare la fotografia come creativa, essendo invece a questo fine necessarie anche la originalità e la creatività della fotografia.
Anche l’autore delle fotografie non creative gode di un diritto morale connesso o, quantomeno, un diritto alla paternità in considerazione del generale diritto di ogni individuo alla paternità delle proprie azioni, nonché in considerazione della tutela prevista per il fotografo dagli artt. 87 e segg. LDA. In particolare, l’importanza che emerge dall’art. 90, co. 1, LDA, della presenza sulla foto del nome dell’autore, nonché la necessità, prevista dall’art. 91 LDA, dell’indicazione del nome dell’autore, se risulta sulla foto riprodotta, in caso di riproduzioni fotografiche in antologie per uso scolastico o, comunque, per uso scientifico e didattico e l’analoga previsione contenuta nell’at.98 LDA in caso di ritratto fotografico, consentono di ritenere la rilevanza giuridica del diritto alla paternità anche nel caso dell’autore di fotografie non creative.
Il diritto di rivendicare la paternità dell’opera consiste non soltanto in quello di impedire l’altrui abusiva auto o eteroattribuzione di paternità, ma anche nel diritto di essere riconosciuto come l’autore dell’opera, indipendentemente dalla parallela, ma pur solo eventuale, attribuzione ad altri, e la violazione del diritto importa l’obbligo del responsabile di risarcire il danno non patrimoniale arrecato.
Distinzione tra opera fotografica e semplice fotografia e titolarità dei relativi diritti di natura patrimoniale
Gli aspetti di originalità e creatività che risultano indispensabili per riconoscere alle fotografie la piena protezione di cui all’ art. 2 l. aut. debbono trascendere la buona tecnica fotografica, ma trasmettere emozioni che vadano oltre i soggetti o gli oggetti ritratti e, in definitiva, esprimere in modo assolutamente caratteristico ed individualizzante la personalità dell’autore.
Alla qualificazione delle immagini fotografiche come semplici fotografie e non come opere dell’ingegno consegue che tutti i diritti di carattere patrimoniale ad esse inerenti sorgono in capo al committente in modo automatico e non in via derivativa.
Requisiti di proteggibilità dell’opera fotografica e del design industriale.
In materia di opere fotografiche, il carattere artistico presuppone l’esistenza di un atto creativo in quanto espressione di un’attività intellettuale preminente rispetto alla mera tecnica materiale. La modalità di riproduzione del fotografo deve trasmettere cioè un messaggio ulteriore e diverso rispetto alla rappresentazione oggettiva cristallizzata, rendendo cioè una soggettiva interpretazione idonea a distinguere un’opera tra altre analoghe aventi il medesimo [ LEGGI TUTTO ]