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29 Giugno 2023

Il diritto di controllo del socio non amministratore di s.r.l.

A norma dell’art. 2476 c.c., i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione. L’accesso riconosciuto al socio non amministratore è diritto incondizionato avente natura potestativa rispetto al quale il soggetto passivo si trova in situazione di soggezione, ovvero nella situazione di dover soggiacere alla richiesta di accesso formulata dal socio il quale non è neppure tenuto ad indicare i motivi per i quali l’esercizio della potestà in questione venga fatta valere, motivi che possono astrattamente riguardare la tutela degli interessi della società medesima a fronte di possibili condotte gestorie illecite, nel quadro delle responsabilità degli amministratori verso la società stessa, ovvero riguardare anche la tutela di interessi del socio medesimo.

L’art. 2476, co. 2, c.c. prevede una potestà espressione stessa dello status di socio, con la conseguenza che, non essendo prescrittibile detto status, non può reputarsi suscettibile di prescrizione la potestà (o facoltà) che è sua tipica espressione in ambito gestorio. Infatti, il diritto del socio all’informazione e alla consultazione della documentazione societaria, quale strumento essenziale con cui si realizza il controllo sulla gestione dell’impresa, non può ritenersi soggetto ad alcun limite temporale, potendo essere esercitato in ogni momento, per tutto il periodo in cui perdura il rapporto associativo. La potestà riconosciuta al socio può reputarsi immeritevole di tutela solo ove esercitata in modo abusivo ed in malafede, ovvero in modo tale da pregiudicare gli interessi sociali e secondo modalità che possano comportare ostacolo alla gestione dell’impresa collettiva.

L’esercizio del diritto di accesso non può essere inibito per il semplice fatto che il socio eventualmente sia già a conoscenza di determinate vicende sociali, permanendo il suo concreto interesse ad avere precisa contezza della documentazione che dette vicende rappresenta.

Quanto al presupposto del periculum in mora, va considerato che il ritardo nel permettere l’esercizio del diritto di accesso determina, hic et nunc, la lesione della facoltà di controllo riconosciuta al socio, lesione che se non dovesse essere sanata con provvedimento immediato, attendendosi l’esito di eventuale giudizio di merito, sarebbe destinata a perpetrarsi, con assoluta impossibilità di tutela per equivalenti. In effetti, il requisito del periculum in mora risulta di per sé connaturato all’esigenza di controllo del socio rispetto alla concreta evoluzione delle vicende sociali, esigenza che sarebbe inevitabilmente frustrata dai tempi del giudizio ordinario.

 

5 Gennaio 2023

Il corretto esercizio del diritto di controllo del singolo socio di s.r.l. e la cessazione della materia del contendere per avvenuta consegna dei documenti

Il diritto ex art. 2476, co. 2, c.c. alla consultazione/ispezione dei libri sociali e dei documenti relativi all’amministrazione configura un diritto incondizionato riservato al socio che non riveste la carica di amministratore, diritto diretto a consentire a detta tipologia di soci l’ispezione sociale e il controllo sulla gestione degli amministratori. Rispetto al diritto de quo, che spetta a qualsivoglia socio non amministratore a prescindere dalla entità della sua quota, opera il solo limite generale del divieto di abusare del medesimo non potendo, appunto, il suo esercizio esser connotato da abusività e/o malafede, sussistendo l’obbligo del socio di attenersi ai canoni generali di buona fede e correttezza.

Detto diritto può essere esercitato non solo in funzione degli interessi della società, ma anche in funzione dell’interesse individuale del socio, propedeutico alla tutela della vasta gamma dei diritti del socio medesimo. Non è necessario che il socio non amministratore esprima il motivo per cui le potestà ispettive e di controllo vengono esercitate, sempre che esse non siano connotate in termini di abusività o malafede.

Il diritto ex art 2476, co. 2, c.c. alla consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all’amministrazione comporta anche il diritto in capo al socio di estrarre copia, a sue spese.

Ciò che legittima il socio all’esercizio di detto diritto è che egli non rivesta, al momento della proposizione del ricorso, la carica di amministratore, non essendo ostativo all’esercizio del suddetto diritto il fatto che egli abbia esercitato in passato la suddetta carica.

Deve ritenersi infondata la richiesta avanzata dal socio di ottenere, ex art. 2476, co. 2, c.c., campionari dei prodotti realizzati dalla società, trattandosi di richiesta che non riguarda né i libri sociali, né i documenti relativi all’amministrazione.

La consegna della documentazione richiesta dal socio ex art. 2476, co. 2, c.c. a seguito dell’instaurazione del relativo giudizio determina il venir meno dell’interesse ad agire. Il giudice è comunque tenuto a pronunciarsi sulla fondatezza della richiesta avanzata dal socio al fine di regolare le spese di lite secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale.

3 Febbraio 2017

Decreto ingiuntivo per consegna di documentazione sociale di s.r.l. ex art. 2476, co. 2, c.c.

Anche qualora abbia ad oggetto la documentazione sociale e si fondi sul diritto di accesso dei soci di s.r.l. alla stessa ex art. 2476, co. 2, c.c., l’ingiunzione è fruibile per ottenere la consegna di beni mobili determinati di cui sia certa l’esistenza, e non [ LEGGI TUTTO ]

25 Novembre 2015

Diritto del socio di s.r.l. di accedere alla documentazione sociale

Il socio di s.r.l. può chiede informazioni su ogni affare ed avere accesso a qualsiasi documento relativo alla gestione della società a responsabilità limitata, non soffrendo tale omnicomprensività alcun limite [ LEGGI TUTTO ]

1 Ottobre 2015

Presupposti per la revoca cautelare di amministratore di srl ex art. 2476 c.c.

La revoca cautelare di un amministratore di srl ex art. 2476 c.c. presuppone, sotto il profilo del fumus boni iuris, che questi si sia reso responsabile di gravi irregolarità nella gestione, tali intendendosi le violazioni non solo degli obblighi gestionali in senso stretto, imposti per legge o per statuto, ma anche di quegli adempimenti preordinati al corretto funzionamento dell’organizzazione societaria, come ad esempio la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio o il riscontro alle richieste del socio di ispezionare la documentazione contabile della società.

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15 Gennaio 2015

Previsione statutaria che subordina l’efficacia del trasferimento delle quote di srl all’iscrizione nel libro soci. Tutela d’urgenza del diritto di consultazione della documentazione sociale da parte del socio non amministratore.

Il primo comma dell’art. 2470 c.c. è norma avente natura cogente ed imperativa, il cui contenuto non è quindi derogabile dall’autonomia privata. Infatti, pur non potendosi escludere che i soci abbiano legittimamente la possibilità di istituire e prevedere la tenuta del libro soci anche solo per finalità pratiche, deve invece escludersi la possibilità di continuare a subordinare all’iscrizione nel libro soci, volontariamente istituito e tenuto dall’amministratore, l’efficacia, di fronte alla società, dell’atto di trasferimento di partecipazioni sociali. [ LEGGI TUTTO ]

4 Dicembre 2014

Vendita coattiva della quota del socio moroso – al quale la società abbia negato l’accesso alla documentazione sociale – e determinazione del prezzo di vendita

La liberazione ad opera dei soci dei conferimenti promessi in sede di costituzione della società deve considerarsi “obbligo primigenio” che condiziona tutto il corpus dei diritti patrimoniali ed amministrativi loro rivenienti dalla partecipazione alla società [ LEGGI TUTTO ]

20 Ottobre 2014

Diritto del socio accomandante di controllo dell’esattezza del bilancio e accesso alla documentazione bancaria

Rientra nel controllo circa l’esattezza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite – cui il socio accomandante è abilitato in via generale, e senza necessità di specifica previsione statutaria, dall’art. 2320, comma 3, c.c. – la possibilità di [ LEGGI TUTTO ]