Diritto al ritratto, dissenso dei coeredi e tutela cautelare: il caso “Totò”
L’art. 93, comma 3, Legge n. 633/1941 (richiamato dall’art. 96, comma 2, L.d.a. in tema di diritti relativi al ritratto) prevede che, quando le persone indicate nel secondo comma dell’art. 93 L.d.a. siano più e tra di loro vi sia dissenso, decide l’Autorità Giudiziaria circa il consenso all’esposizione del ritratto dell’ascendente, il che evidenzia come tutti i discendenti entro al quarto grado possono negare al terzo il loro consenso, cosicché il terzo potrà reputarsi legittimato all’esposizione del ritratto solo dopo l’intervento del Giudice che abbia risolto, in favore dell’esposizione, il dissenso tra i contitolari.
Non trattandosi di tutelare privative industriali ovvero i diritti autorali, non rientrando quello all’immagine neppure nel novero dei diritti connessi, la cautela inibitoria deve essere valutata ai sensi dell’art. 700 c.p.c.
Il format di un programma radiofonico o televisivo e la protezione del diritto d’autore
Il format di un programma televisivo è tutelabile quale opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore quando presenti uno schema di programma, un canovaccio delineato nei suoi tratti essenziali, generalmente destinato ad una produzione televisiva seriale, come risultante da una sintetica descrizione. Al contrario, non è tutelabile come opera dell’ingegno una descrizione assolutamente generica e sommaria dei contenuti del programma, senza previsione concreta dello svolgimento dello stesso [Nel caso di specie, veniva richiesta tutela per un programma radiofonico rispetto al quale l’attore invocava la tutela autorale. Il Tribunale ha ritenuto che tale programma sia privo di tutti i requisiti necessari perché possa valere quale opera dell’ingegno, non atteggiandosi ad opera strutturata ed in quanto tale valida come format, trattandosi, al contrario, di trasmissione radiofonica di segmenti di film, compresi la musica e il rumore di sottofondo, peraltro non commentati dal conduttore, il cui parlato non rappresentava una critica o un commento del film tramesso in parte, ma riguardava temi sviluppati dall’attore soggettivamente ed a prescindere con la stretta attinenza alla trama del prodotto cinematografico, senza alcuna indicazione di una scaletta di programma tale da poter essere riprodotto in modo tale da mantenerne gli elementi caratteristici e distintivi.]
Sulla caduta in pubblico dominio dell’opera “Il Piccolo Principe” e la questione delle opere pubblicate durante il conflitto mondiale
In relazione alle opere letterarie non è possibile cumulare il periodo di proroga dei diritti patrimoniali d’autore di sei anni stabilito dal Decreto Legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1945 n. 440 con il periodo di sospensione previsto dall’Allegato XV del Trattato di Parigi del 10 febbraio 1947, ratificato dall’Italia con D.lgs. C.P.S. n. 1430 del 1947 (facendo applicazione del principio in esame il Tribunale, conformandosi a precedenti giurisprudenziali anche di legittimità relativi alle opere cinematografiche, ha ritenuto caduti in pubblico dominio a partire dal giorno 1.1.2015 tutti i diritti di utilizzazione economica sull’opera “Il Piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupéry, ivi compresi i disegni dello stesso autore che corredavano l’opera sin dalla sua creazione).
L’art. 3 dell’Allegato XV del Trattato di Parigi del 10 febbraio 1947, ratificato dall’Italia con D.lgs. C.P.S. n. 1430 del 1947, si riferisce esclusivamente ai termini normali di validità, vigenti in Italia allo scoppio della guerra, ed alla durata normale dei diritti di autore, con la conseguenza che tale disposizione del Trattato, nel prevedere l’estensione del termine, non si riferisce al termine comprensivo anche della proroga stabilita col D. Lgs. Lgt. n. 440 del 1945 (già vigente al momento della stipulazione del Trattato), che non costituisce il termine normale di protezione, ma un termine speciale applicabile solo alle opere di alcuni autori, e che comunque non era in vigore al momento dello scoppio della guerra.
Procedimento europeo per controversie transfrontaliere di modesta entità in materia di violazione del diritto d’autore su riproduzioni fotografiche
Il riconoscimento artistico di un’opera fotografica è giustificato non tanto dall’elevata capacità professionale del fotografo o dall’alta qualità tecnica di realizzazione, quanto dalla possibilità di ravvisare nella fotografia in questione quegli aspetti di originalità e creatività che risultano indispensabili per riconoscere la protezione ex art. 2 l. autore, proprio perché trascendono la buona tecnica fotografica, trasmettono emozioni che vanno oltre i soggetti o gli oggetti ritratti e, in definitiva, esprimono in modo assolutamente caratteristico ed individualizzato la personalità dell’autore.
A conferma del giudizio del carattere creativo, viene infatti richiesto, ad esempio, il consolidato e perdurante successo del prodotto presso la collettività e i suoi ambienti culturali, il riconoscimento tramite premi, l’esposizione in musei o mostre, la rappresentazione nell’immagine riprodotta di vicende che la trascendono, così da acquistare un particolare valore simbolico.
La realizzazione della fotografia è di per sé sufficiente a far sorgere i diritti esclusivi in capo al fotografo, ma non è tuttavia sufficiente a rendere tali diritti opponibili ai terzi. A tal fine, essa dev’essere munita dei requisiti previsti dall’art. 90 l. autore, che sono il nome del fotografo, la data dell’anno di produzione della fotografia, il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata. Inoltre, ai sensi del comma 2 del suddetto articolo, è previsto che qualora gli esemplari non riportino tali indicazioni, la riproduzione non è considerata abusiva a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore. Spetta all’attore dimostrare la sussistenza di tali requisiti posti dall’art. 90, comma 1, l. autore.
La disciplina dell’art. 90 l. autore rinviene la sua ratio nell’esigenza di rendere immediatamente noto a chi intende riprodurre una fotografia il nome di colui al quale dev’essere richiesto il consenso per la riproduzione nonché la durata della prerogativa.
Il diritto del fotografo a veder apposto il proprio nominativo sulle riproduzioni delle foto semplici, non può che essere in ogni caso subordinato (al pari di ogni altro diritto connesso) all’evidenza che tale nominativo risulti apposto – dall’autore stesso – sulla fotografia in questione e in modo tale da rappresentare un elemento integrato alla foto stessa, così da circolare contestualmente.