Responsabilità dell’amministratore di piattaforma peer-to-peer per diffusione non autorizzata di opere protette dal diritto d’autore
Con riferimento ad una piattaforma che utilizza il sistema peer-to-peer in relazione alla diffusione non autorizzata di opere protette, benché dette opere siano messe online su tale piattaforma non dagli amministratori di essa ma dai suoi utenti e che nessun contenuto protetto sia fisicamente presente all’interno della piattaforma stessa, la responsabilità (in concorso con detti utenti) degli amministratori di tale piattaforma deve essere confermata laddove essi intervengano con piena cognizione delle conseguenze del proprio comportamento nel consentire o facilitare l’accesso alle opere protette, indicizzando ed elencando su tale piattaforma i file torrent che consentono agli utenti della medesima di localizzare tali opere e di condividerle nell’ambito di una rete tra utenti (peer-to-peer).
Senza la messa a disposizione e la gestione da parte dei suddetti amministratori di una tale piattaforma, infatti, le opere in questione non potrebbero essere condivise dagli utenti o, quantomeno, la loro condivisione su Internet sarebbe più complessa. Deve dunque ritenersi che essi svolgano un ruolo imprescindibile nella messa a disposizione delle opere in questione. A tal proposito, la condotta del gestore della piattaforma deve essere valutata tenendo conto di tutti gli elementi che caratterizzano la situazione di cui è causa e che consentono di trarre, direttamente o indirettamente, conclusioni sul carattere intenzionale o meno del suo intervento nella comunicazione illecita di detti contenuti: qualora risultasse che l’utilizzo principale o preponderante della piattaforma contestata consiste nella messa a disposizione del pubblico, in modo illecito, di contenuti protetti, tale circostanza figurerebbe tra gli elementi pertinenti al fine di determinare il carattere intenzionale dell’intervento di detto gestore. La pertinenza di una circostanza siffatta è ancora maggiore qualora detto gestore si astenga dal mettere in atto le opportune misure tecniche che ci si può attendere da un operatore normalmente diligente per contrastare in modo credibile ed efficace violazioni del diritto d’autore sulla sua piattaforma.
Traduzione di testi antichi e apparato di note: profili di tutela del diritto di autore
Ai sensi della Legge sul diritto d’autore deve ritenersi che non si sia difronte ad un plagio dell’opera (nella specie, traduzione di testi antichi) laddove la parte preponderante dell’opera non riproduca quello di altro soggetto, ma provenga da un soggetto che ha speso nell’elaborazione dell’opera una propria autonoma professionalità e creatività (nel caso di specie solo tre, o al massimo quattro, note del testo riproducevano quelle di un diverso autore). In questi casi non sussistono gli estremi per concedere strumenti di tutela anticipata del diritto del ricorrente che colpirebbero l’intera opera atteso che il beneficio del ricorrente non sarebbe comparabile rispetto al sacrificio del resistente nel caso di censura dell’intera opera e ciò anche in considerazione del fatto che il danno (morale e patrimoniale) lamentato dal ricorrente, limitato a violazioni del tutto marginali e sporadiche, non presenta problemi di risarcibilità.
Compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e relativo obbligo di pagamento
Il compenso per la copia privata è l’emolumento che si applica, tramite una royalty sui supporti vergini fonografici o audiovisivi, in cambio della possibilità di effettuare registrazioni di opere protette dal diritto di autore, per compensare del mancato acquisto gli autori e la filiera dell’industria culturale. L’entità del compenso tiene conto del fatto che sui supporti si possa registrare anche materiale non protetto dal diritto d’autore.
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano nel caso di una domanda, anche se proposta nei confronti di società straniera, volta a ottenere la corresponsione di un compenso dovuto ai sensi di una normativa nazionale che attua il sistema di “equo compenso”, previsto dall’art. 5, paragrafo 2, lett. b) della Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22.5.2001, dovendosi individuare in Italia il luogo in cui si è consumato l’illecito omissivo (consistente nel mancato pagamento alla Siae dei compensi dovuti) e restando irrilevante la circostanza che la vendita dei supporti sia avvenuta all’estero.
Protezione della tutela autorale su un progetto architettonico di un punto vendita
I diritti acquisiti dal committente in forza di un contratto di appalto relativo a uno specifico progetto architettonico sono limitati allo specifico bene oggetto della progettazione, con la conseguenza che l’utilizzazione del medesimo progetto per la realizzazione di un’altra opera non rientra nei diritti di sfruttamento economico nati in virtù di tale rapporto.
L’opera a cui viene accordata tutela autorale non deve essere identificata nel progetto dei pezzi di arredamento, ma nella loro scelta, nel relativo assemblaggio e successiva collocazione: a nulla, pertanto, rileva l’eventuale acquisto degli arredi da soggetti terzi.
Va esclusa la fattispecie del plagio o della contraffazione ove non sia stata pubblicizzata o attribuita ad altri la paternità del progetto.
In punto risarcitorio, va escluso il danno morale ove il progetto tutelato dal diritto d’autore non sia stato alterato, svilito e/o utilizzato per finalità estranee rispetto a quelle per cui è stato creato.
Fermo restando il diritto al risarcimento del danno per l’utilizzo di opera protetta da diritto d’autore, vanno rigettate le domande volte ad ottenere la cessazione della condotta e la pubblicazione del provvedimento, posto che questi sono rimedi attivabili solo qualora ricorra una lesione del diritto d’autore come diritto alla paternità dell’opera, dunque come diritto della personalità.
Lesione del diritto autorale di sfruttamento economico dell’opera giornalistica e concorrenza sleale per violazione dei principi di correttezza professionale
Il rapporto di concorrenza tra due o più imprenditori, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, comporta che la comunanza di clientela non è data dall’identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall’insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti, uguali ovvero affini o succedanei a quelli posti in commercio dall’imprenditore che lamenta la concorrenza sleale, che sono in grado di soddisfare quel bisogno. La nozione di concorrenza sleale di cui all’ art. 2598 cod. civ. va desunta dalla “ratio” della norma, che impone, alle imprese operanti nel mercato, regole di correttezza e di lealtà, in modo che nessuna si possa avvantaggiare, nella diffusione e collocazione dei propri prodotti o servizi, con l’adozione di metodi contrari all’etica delle relazioni commerciali; ne consegue che si trovano in situazione di concorrenza tutte le imprese i cui prodotti e servizi concernano la stessa categoria di consumatori e che operino quindi in una qualsiasi delle fasi della produzione o del commercio destinate a sfociare nella collocazione sul mercato di tali beni.
Per la configurabilità di una concorrenza sleale c.d. parassitaria è necessaria la sussistenza dei requisiti di sistematicità, eterogeneità e generalità dell’allegato agganciamento, il quale deve interessare le iniziative imprenditoriali della concorrente nel loro complesso considerate, e non singoli atti o segmenti dell’attività di impresa di quest’ultima. Non integra gli estremi della concorrenza sleale denigratoria la condotta caratterizzata da definizioni e descrizioni sostanzialmente neutre, pertinenti e prive di intrinseca offensività, volte legittimamente ad indicare ai potenziali clienti, secondo canoni di normale competizione tra imprese concorrenti, la propria posizione sul mercato rispetto alle imprese concorrenti e ad esaltare correttamente ed oggettivamente il proprio differente servizio rispetto a quello reso da altre imprese operanti nel medesimo settore.
Il concetto giuridico di creatività in tema di violazione del diritto d’autore di un’opera figurativa
In tema di diritto d’autore, il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento la norma ex art. 1 della legge n. 633 del 1941, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un’oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell’art. 1 della Legge citata, di modo che un’opera dell’ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l’opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia.
Il requisito della creatività per l’elaborazione di progetti conservativi e di restauro di opere architettoniche
In tema di diritto d’autore, il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento l’art. 1 della legge n. 633 del 1941, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un’oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell’art. 1 della legge citata, di modo che un’opera dell’ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l’opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia; inoltre, la creatività non è costituita dall’idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione. Non è quindi necessario che l’opera creativa presenti novità assolute, essendo sufficiente un atto creativo, anche minimo, che esprima le scelte personali dell’autore.
Contratto di cessione del software e prova dell’adempimento
Tutela dei marchi tridimensionali e dei diritti di sfruttamento patrimoniale d’autore relativi alla borsa “Le Pliage”
Il valore artistico necessario per attribuire la tutela autorale di cui all’art. 2, comma 1, n. 10 l.d.a. ad un’opera di industrial design può essere desunto da una serie di parametri oggettivi, non necessariamente tutti presenti in concreto, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l’esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l’attribuzione di premi, l’acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista.
Diritto patrimoniale d’autore e configurabilità della violazione di licenza per derivazione di software
In tema di violazione di diritti di licenza software consistente nella creazione di nuovo software derivante in tutto o in parte dal software esistente oggetto di licenza, l’elemento utile ai fini della sussistenza dei requisiti per la derivazione è rinvenimento di stringhe di codice uguali o simili in numero non minimo, ad esclusione delle righe di codice sorgente indispensabili a garantire la interoperabilità con terzi.