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Tutela del diritto d’autore sulle opere fotografiche
Ai fini della tutela del diritto d’autore sulle opere fotografiche, la disciplina italiana contempla attualmente tre tipi di opere fotografiche, ciascuna delle quali gode di una diversa disciplina di tutela: 1) le opere d’ingegno di cui all’art. 2 L.A.; 2) le fotografie semplici (immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale o sociale, che, pur essendo caratterizzate da un’attività personale del fotografo sono prive di carattere creativo); 3) le fotografie di “scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili”, prive di tutela ex art.87, 2° comma L.A. La tutela riconosciuta alle fotografie semplici è più limitata rispetto a quella riconosciuta alle opere di cui al punto 1. Ai fini della distinzione tra la prima e la seconda categoria di fotografie meritevoli di tutela, occorre verificare se sussista o meno un atto creativo, che sia espressione di un’attività intellettuale del fotografo preponderante rispetto alla tecnica materiale. La fotografia è creativa quando è capace di evocare suggestioni o comunque di lasciare trasparire l’apporto personale del fotografo e non si limiti a riprodurre e documentare determinate azioni o situazioni reali. Ai fini di tale classificazione il profilo artistico dell’opera deve quindi essere prevalente rispetto al profilo prettamente tecnico.
La non acquistabilità a titolo originario del diritto d’autore mediante possesso. La tutela autorale del doppiaggio
Il possesso del corpus mechanicum non è idoneo a fondare l’acquisto a titolo originario del diritto di proprietà autorale ivi prodotto il quale, per la sua immaterialità, non si presta ad un godimento esclusivo.
Il diritto del doppiatore sorto in costanza di licenza permane nel suo patrimonio anche ove il diritto di riproduzione del film venga meno.
Illegittimità dell’utilizzo dello scatto fotografico liberamente reperibile sul motore di ricerca google
Fermo restando che, in calce all’esito della ricerca, è esposto da parte della stessa Google specifico avviso secondo il quale le immagini raffigurate potrebbero «essere oggetto di copyright», la mera disponibilità sul web di una fotografia non costituisce certamente presunzione di assenza di privative autorali, gravando semmai sull’internauta l’onere di accertare l’esistenza, o meno, di diritti in capo a soggetti terzi.
Ed infatti, appartiene al bagaglio nozionistico del medio professionista, in particolar modo se operatore del c.d. fashion business, il noto principio secondo il quale l’utilizzo di una fotografia senza richiedere la liberatoria dell’autore o senza comunque sincerarsi che l’immagine sia di libera riproduzione costituisce, pacificamente, ipotesi di contraffazione.
Criteri e procedimento per il calcolo della retroversione degli utili nel risarcimento da contraffazione brevettuale
Utilizzando il parametro della retroversione degli utili, si deve procedere sottraendo il prezzo di acquisto del bene contraffatto all’ingrosso dal prezzo di rivendita al pubblico. È necessario altresì sottrarre la quota corrispondente ai presumibili costi sostenuti per la commercializzazione del bene. Il risultato deve poi essere moltiplicato per il numero dei capi contraffatti prodotti e venduti.
Pubblicazione di opere letterarie contenenti riproduzioni fotografiche, non autorizzate, lesive del diritto d’autore spettante agli eredi dell’artista
I diritti di utilizzazione economica spettanti all’autore (e al cessionario del medesimo) si estendono a qualsiasi forma e modo di utilizzazione, anche parziale, dell’opera, purché sia tale da consentire di coglierla nella sua individualità quale oggetto di elaborazione personale di carattere creativo da parte di un determinato autore.
Il confronto con le opere parte dell’archivio costituisce prova diretta nella valutazione del plagio
Nonostante l’opera nasca come disegno bidimensionale e la destinazione ad un impiego su prodotti industriali avvenga solo in un momento successivo, è riconosciuta la tutela quale opera del disegno industriale ex art. 2, n. 10, l.d.a. ove siano provati i requisiti di novità, creatività e valore artistico [nel caso di specie il valore artistico è stato riconosciuto per il costante interesse e l’apprezzamento degli ambienti culturali per l’opera dell’artista e l’allestimento di numerose mostre dedicate].
Nella valutazione del plagio di opere del design tutelate dall’art. 2, n. 10, l.d.a. , il confronto con le opere che fanno parte dell’archivio dell’artista, operato dal consulente tecnico anche attraverso l’analisi dei materiali e delle tecniche utilizzate, costituisce prova diretta e non solo indiziaria. [Nel caso di specie, dall’analisi condotta è emersa, infatti, la volontaria ripresa di forme plastiche, decori, colorazioni, temi e tecniche di rielaborazione dell’artista, del tutto simili a quelle originarie e tali da trarre in inganno il pubblico, date le minime differenze che solo un osservatore esperto può cogliere.]
Estensione della tutela autoriale dei telefilm
Appropriazione illegittima, a titolo di plagio ed imitazione servile, di soluzioni architettoniche
In materia di diritti relativi ai progetti di lavori dell’ingegneria, o di altri lavori analoghi, la tutela accordata al loro autore dall’art. 99 l.d.a. riguarda progetti che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici [nel caso di specie il Tribunale ha rigettato la domanda dell’attore che lamentava l’imitazione delle soluzioni architettoniche realizzate in altro edificio per l’installazione di pensiline su accessi condominiali].
Paternità esclusiva di opera letteraria. Accertamento: della titolarità; del plagio camuffato; (del limite e del contenuto) della creatività
Perché sia ravvisabile il plagio è necessario non solo che l’idea che sta alla base di un’opera sia la medesima dell’opera che si assume plagiata, ma anche che uguale sia il modo concreto di realizzazione dell’opera stessa e che vi sia appropriazione degli elementi creativi dell’opera altrui, tanto da potersi cogliere una vera e propria trasposizione, nell’opera letteraria successiva, del nucleo individualizzante che la caratterizza come originale. Infatti, il carattere creativo non implica la novità assoluta, ma è espressione del modo personale dell’autore di rappresentare personaggi, vicende e luoghi.
La verifica della sussistenza del plagio richiede un’analisi sia qualitativa sia quantitativa. Non è pertanto sufficiente che una o più idee o frasi presenti in un testo trovino collocazione nell’altro, ma deve potersi cogliere una vera e propria trasposizione di quel «nucleo individualizzante» che caratterizza l’opera come originale, frutto dell’attività creativa dell’autore, pertanto [ndr ad esempio] “non rileva […] il “conteggio” delle pagine identiche ovvero delle “varianti” ed “aggiunte”, ma la valutazione dell’impatto di queste ultime sull’economia complessiva dell’opera”.
Ne consegue che il plagio non è ravvisabile se l’opera successiva si caratterizzi, rispetto alla creazione precedente, per la presenza di un “riconoscibile apporto creativo, pur minimo, che può individuarsi anche solo nella mera forma soggettiva di espressione di un’idea”.
La creatività, come si è detto, non è infatti costituita dall’idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione.