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14 Ottobre 2019

Appropriazione illegittima, a titolo di plagio ed imitazione servile, di soluzioni architettoniche

In materia di diritti relativi ai progetti di lavori dell’ingegneria, o di altri lavori analoghi, la tutela accordata al loro autore dall’art. 99 l.d.a. riguarda progetti che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici [nel caso di specie il Tribunale ha rigettato la domanda dell’attore che lamentava l’imitazione delle soluzioni architettoniche realizzate in altro edificio per l’installazione di pensiline su accessi condominiali].

9 Ottobre 2019

Paternità esclusiva di opera letteraria. Accertamento: della titolarità; del plagio camuffato; (del limite e del contenuto) della creatività

Perché sia ravvisabile il plagio è necessario non solo che l’idea che sta alla base di un’opera sia la medesima dell’opera che si assume plagiata, ma anche che uguale sia il modo concreto di realizzazione dell’opera stessa e che vi sia appropriazione degli elementi creativi dell’opera altrui, tanto da potersi cogliere una vera e propria trasposizione, nell’opera letteraria successiva, del nucleo individualizzante che la caratterizza come originale. Infatti, il carattere creativo non implica la novità assoluta, ma è espressione del modo personale dell’autore di rappresentare personaggi, vicende e luoghi.

La verifica della sussistenza del plagio richiede un’analisi sia qualitativa sia quantitativa. Non è pertanto sufficiente che una o più idee o frasi presenti in un testo trovino collocazione nell’altro, ma deve potersi cogliere una vera e propria trasposizione di quel «nucleo individualizzante» che caratterizza l’opera come originale, frutto dell’attività creativa dell’autore, pertanto [ndr ad esempio] non rileva […] il “conteggio” delle pagine identiche ovvero delle “varianti” ed “aggiunte”, ma la valutazione dell’impatto di queste ultime sull’economia complessiva dell’opera”.

Ne consegue che il plagio non è ravvisabile se l’opera successiva si caratterizzi, rispetto alla creazione precedente, per la presenza di un “riconoscibile apporto creativo, pur minimo, che può individuarsi anche solo nella mera forma soggettiva di espressione di un’idea.

La creatività, come si è detto, non è infatti costituita dall’idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione.

18 Luglio 2019

Requisiti della creatività e del valore artistico ex art. 2 lda

Qualora si invochi la tutela ex art. 2 n. 10 lda non è sufficiente ribadire la portata teorica della norma stessa, bensì occorre descrivere prodotto per prodotto quali siano gli elementi significativi attestanti il valore artistico e creativo che possa essere riconosciuto ad opere del design industriale. La mera partecipazione a fiere di settore (nella specie, il Salone del Mobile) o la presenza in ambienti prestigiosi, non trattandosi di attestazioni delle qualità estetiche/artistiche dell’oggetto provenienti da ambienti culturali o istituzionali, non consentono di riconoscere al manufatto un valore che superi quello legato alla mera funzionalità o alla eleganza e gradevolezza delle forme.

24 Giugno 2019

Riconoscimento del diritto morale all’esecutore di parti di primo piano all’interno di colonne sonore

Gli AIE (artisti interpreti ed esecutori) che sostengono le “prime parti” nell’opera o nella composizione musicale hanno diritto alla significazione del nome nella comunicazione al pubblico della loro recitazione, esecuzione o rappresentazione e alla stabile apposizione di tale nome sui supporti contenenti la relativa fissazione, quali i fonogrammi, i videogrammi o le pellicole cinematografiche; invece gli AIE che sostengono una parte “di notevole importanza artistica”, anche se di artista esecutore comprimario, hanno diritto ad esercitare una qualsiasi delle tutele riconosciute a favore degli esecutori dalla LDA. La “prima parte” è indipendente dal suo valore artistico ed è tale a causa della dimensione del contenuto e della durata di maggiore consistenza nella stesura della composizione, mentre “l’importanza artistica” della parte va individuata con riferimento alla sola stesura fattuale dell’opera eseguita, senza tenere conto dell’abilità, dell’impegno e della valenza profusi dall’esecutore o della sua fama artistica. In un’interpretazione costituzionalmente garantita deve riconoscersi anche agli AIE il diritto morale di rivendicare erga omnes la paternità della propria esecuzione di “parti di notevole importanza” o di “prime parti” di opere musicali in quanto l’interpretazione artistica, sebbene non si traduca, come per gli autori, nella creazione di opere dell’ingegno dotate di compiutezza espressiva, va comunque considerata una manifestazione dello sviluppo della persona umana (art. 3 Cost.), della libertà di pensiero (art. 21 Cost.), dell’arte (art. 33 Cost.) e della cultura (art. 9 Cost.).

31 Maggio 2019

Sulla tutela autorale delle creazioni pubblicitarie e sul contratto di agenzia pubblicitaria

Anche a seguito delle modifiche introdotte in materia dal d.lgs. 95/2001, le creazioni pubblicitarie possono beneficiare della tutela riconosciuta al diritto d’autore, ove ricorrano gli estremi individuati dalla legge 633 del 1941.

La fattispecie di “opera dell’ingegno di carattere creativo” può ricorrere allorché i singoli elementi della strategia pubblicitaria siano dotati dei requisiti della compiutezza espressiva, della originalità e della creatività. Non è invece possibile assicurare protezione alla campagna pubblicitaria, ove si tratti solo di iniziative di comunicazione commerciale pianificate, non essendo invocabile allo scopo il disposto dell’art. 3 l.d.a. che, nel disciplinare le “opere collettive”, si riferisce alla “riunione di opere o di parti di opere” che sia il “risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico”.

Con il contratto di agenzia pubblicitaria una impresa, detta committente, conferisce ad un’altra impresa, detta agenzia, l’incarico di ideare, progettare e realizzare la campagna pubblicitaria e di attuare in un secondo momento la stessa nell’interesse della committente, dietro corrispettivo. Tale figura negoziale non è espressamente regolata dalla legge ed è stata variamente ricostruita dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che hanno individuato, in proposito, un’ipotesi di collegamento funzionale di due distinti contratti di appalto (o di prestazione d’opera) e di mandato o, ancora, una fattispecie di contratto misto o di contratto atipico con elementi dell’appalto e del mandato.

Indipendentemente dalla ricostruzione alla quale si aderisce, va ad ogni modo rilevato che, ove lo specifico regolamento contrattuale nulla preveda, i singoli aspetti del rapporto devono essere regolati mediante l’applicazione delle norme e dei principi valevoli per il contratto in generale e per i singoli contratti tipici con i quali l’agenzia pubblicitaria presenti elementi di somiglianza. Siffatta conclusione appare coerente con la prospettata ricostruzione per la quale il predetto contratto presenterebbe elementi della prestazione d’opera o dell’appalto, segnatamente sotto il profilo della creazione di un quid novi che, sebbene non necessariamente incorporato in un substrato materiale, appare dotato di valore economico, in quanto suscettibile di essere ulteriormente utilizzato nel tempo, e deve logicamente considerarsi entrato nella sfera di chi ne ha commissionato la realizzazione, nel momento in cui l’agenzia adempie la sua obbligazione.

In caso di opere di ingegno realizzate su commissione, i diritti di utilizzazione si trasferiscono al committente per effetto dell’esecuzione del contratto e, cioè, per effetto sia della realizzazione della campagna pubblicitaria da parte dell’agenzia sia del pagamento del corrispettivo da parte dell’utente.

22 Marzo 2019

Accertamento della titolarità del diritto di autore di un’opera letteraria

Qualora sopraggiunga la morte di una parte costituita, la facoltà concessa all’altra ex art. 302 – 303 c.p.c., di chiedere la prosecuzione del processo, evita a quest’ultima l’onere di individuare il nome dei successori della prima. Il processo, quindi, prosegue non nei confronti del gruppo degli eredi globalmente inteso, ma individualmente contro ciascuno di essi, “noto o ignoto, costituito o contumace”.

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Accertamento della qualità di titolare del diritto di proprietà e sfruttamento economico di una testata giornalistica

In tema di diritto d’autore, il titolo (c.d. testata) del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche, anche se frutto di un pensiero originale, non costituisce in sé e per sé un’opera dell’ingegno, non avendo una funzione creativa, ma esclusivamente una funzione distintiva: esso, pertanto, non è tutelato come bene autonomo, ai sensi dell’art. 12 della legge 22 aprile 1941, n. 633, ma riceve una tutela esaustiva da parte dell’art. 100 della medesima legge, nella misura in cui individui una pubblicazione, della quale rappresenta il segno distintivo.

27 Febbraio 2019

Illecita utilizzazione commerciale dell’identità personale di un personaggio noto

Le ipotesi previste dall’art. 97 della legge n. 633 del 1941, nelle quali l’immagine della persona ritrattata può essere riprodotta senza il consenso della persona stessa, sono giustificate dall’interesse pubblico all’informazione, con la conseguenza che, avendo carattere derogatorio del diritto all’immagine, sono di stretta interpretazione: il predetto interesse pubblico non ricorre ove siano pubblicate immagini tratte da un film e la pubblicazione avvenga in un contesto diverso da quello proprio dell’opera cinematografica e della sua commercializzazione. [ LEGGI TUTTO ]

27 Febbraio 2019

Qualificazione della domanda ai fini della competenza delle Sezioni Specializzate e sfruttamento di beni immateriali

Le questioni di competenza devono essere delibate e decise sulla base della domanda, ovverosia della prospettazione in fatto e in diritto formulata dalla parte attrice, al di là della fondatezza di essa (cfr. sul punto, per tutte, Cass. Sez. Lav. 6319/1987, Cass. 1916/1993, e Cass. 5594/1996). Gli elementi a cui occorre fare riferimento nel determinare la sussistenza o meno della competenza funzionale sono il petitum e la causa petendi della domanda oggetto di causa così come formulata [ LEGGI TUTTO ]