Carattere creativo delle opere dell’ingegno riprodotte illecitamente in un servizio fotografico realizzato all’interno di una mostra
In forza dell’intervento normativo di cui all’art. 22 d.lgs. n. 95/2001, in attuazione della dir. 98/71/CE, la tutela autorale è oggi accordata anche alle opere di disegno industriale che in precedenza ne erano escluse in ragione della impossibilità di separare il loro valore artistico dalla connotazione industriale del prodotto per il quale erano concepite. La caratteristica propria delle opere di cui all’art. 2, n. 10 legge n. 633/1941 risiede nel fatto che esse, a differenza di quelle figurative, rientranti nella categoria di cui al n. 4 dello stesso art. 2, trovano la loro collocazione nella fase progettuale di un oggetto destinato a una produzione seriale, quale è quella industriale. Le due ipotesi (quella di cui al n. 4 e quella di cui al n. 10) si pongono su di un piano di reciproca esclusione, dal momento che, diversamente, non sarebbero state oggetto di distinte previsioni. L’opera di design industriale risulta essere, così, tutelabile alle condizioni indicate, date dal carattere creativo e dal contenuto artistico dell’opera, a norma dell’art. 2, n. 10. Non lo è, invece, in base all’art. 2, n. 4, ipotesi che, per differenziarsi da quella testé menzionata, non può che riferirsi ad un prodotto della creatività — identificabile attraverso il suo autore, e declinato nella forma figurativa — che deve trovare espressione in un solo esemplare o in un numero limitato di esemplari (posto che l’interesse per l’opera è sollecitato, nei fruitori, anche dall’unicità della creazione o dal quantitativo circoscritto delle sue repliche) e destinato a un mercato differente, sicuramente più ristretto, rispetto a quello cui sono indirizzati i beni oggetto della produzione industriale. Dunque, non è opera dell’arte figurativa, a norma dell’art. 2, n. 4, il modello immediatamente riferibile a un operatore economico che lo riproduca su ampia scala, in modo standardizzato e in un quantitativo di copie potenzialmente indeterminato, per destinarlo, direttamente o indirettamente, a un mercato di largo consumo. [Nel caso di specie, le produzioni della ricorrente, in quanto realizzate in un numero limitato di esemplari e per finalità diverse dalla loro riproduzione su ampia scala, non rientrano tra le opere di disegno industriale, ma la loro tutela è sussumibile nell’art. 2, n. 4 della legge n. 633/1941. Pertanto ai fini della tutela invocata, non è richiesto il valore artistico dell’opera, necessario, invece, per la tutela in materia di design industriale, bensì la creatività e la originalità.]
Plagio evolutivo, violazione del diritto di prima pubblicazione e di sfruttamento economico della tesi di dottorato
La fattispecie di plagio di un’opera altrui non è data soltanto dal “plagio semplice o mero plagio” o dalla “contraffazione” dell’opera tutelata, ma anche dal cosiddetto “plagio evolutivo”, il quale costituisce un’ipotesi più complessa di tale fenomeno, in quanto integra una distinzione solo formale delle opere comparate, sicché la nuova, per quanto non sia pedissequamente imitativa o riproduttiva dell’originaria, in conseguenza del tratto sostanzialmente rielaborativo dell’intervento su di essa eseguito, si traduce non già in un’opera originale ed individuale, per quanto ispirata da quella preesistente, ma nell’abusiva, e non autorizzata, rielaborazione di quest’ultima, compiuta in violazione degli artt. 4 e 18 della l. n. 633 del 1941. [Nella fattispecie, non ricorrono i presupposti della tutela invocata dall’attrice, non venendo in rilievo una pubblicazione o uno sfruttamento economico della tesi di dottorato dell’attrice contro la volontà dell’autrice, né l’ipotesi del plagio dell’opera di quest’ultima da parte delle convenute.]
Opere collettive e risarcimento del danno autorale
I diritti di utilizzazione economica dell’opera collettiva in sé di cui agli art. 12 e segg. l.d.a. (compreso quindi il diritto di elaborazione dell’opera originaria, di cui agli art. 18 e 4 l.d.a.) spettano, salvo patto contrario, all’editore, mentre il diritto morale d’autore sulla stessa spetta a chi ha diretto e organizzato l’opera (che può ovviamente essere anche soggetto diverso dall’editore e, ai sensi dell’art.11 l.d.a., può essere anche un ente privato che non persegue scopi di lucro) e tutti i diritti, morale e di utilizzazione economica in altra forma (cioè in forma diversa dalla riproduzione o dalla elaborazione dell’originaria opera collettiva), dei singoli contributi, raccolti nell’opera collettiva, spettano agli autori degli stessi.
Danni patrimoniali e morali per violazione del diritto d’autore
Il concetto giuridico di creatività di cui all’art. 1 della legge 633/1941 fa riferimento alla personale ed individuale espressione da parte dell’autore e non significa né originalità assoluta, né tanto meno novità oggettiva, essendo quest’ultima un concetto proprio delle invenzioni industriali protette.
Accertata la violazione del diritto di autore, il risarcimento del danno, disciplinato dall’art.158 L.d.a., deve essere liquidato secondo le disposizioni di cui agli artt.1223, 1226 e 1227 c.c., e sono dovuti anche i danni non patrimoniali ai sensi dell’art.2059 c.c. Il danno morale effettivo e risarcibile da lesione del diritto morale di autore può quindi ravvisarsi e sussistere quando l’appropriazione e/o l’utilizzazione dell’opera in altre forme, per le sue modalità, comporti detrimento della sfera personale-interiore del soggetto, e arrechi nocumento al patrimonio morale del creatore dell’opera.
Il fornitore di servizi di hosting con ruolo attivo non può beneficiare del regime di limitazione della responsabilità civile previsto dall’art. 14 Dir. 2000/31 e dall’art. 16 D.Lgs. 70/2003 e la sua responsabilità deve essere accertata ex art. 2043 c.c.
Quando l’attività del gestore di una piattaforma di condivisione di video on line non può essere qualificata come fornitura di servizi di mero hosting neutro e passivo, ma si identifica in una complessa organizzazione di sfruttamento pubblicitario ed economico dei contenuti immessi in rete dagli utenti attraverso un’organizzazione dei contenuti audiovisivi, è inapplicabile, in relazione a questa attività, l’art. 16 del d. lgs. n. 70/2003 e la relativa esenzione da responsabilità e trova applicazione l’art. 2043 c.c.. [ LEGGI TUTTO ]
Requisiti di proteggibilità dell’opera fotografica e del design industriale.
In materia di opere fotografiche, il carattere artistico presuppone l’esistenza di un atto creativo in quanto espressione di un’attività intellettuale preminente rispetto alla mera tecnica materiale. La modalità di riproduzione del fotografo deve trasmettere cioè un messaggio ulteriore e diverso rispetto alla rappresentazione oggettiva cristallizzata, rendendo cioè una soggettiva interpretazione idonea a distinguere un’opera tra altre analoghe aventi il medesimo [ LEGGI TUTTO ]
La tutela del diritto d’autore di una comunicazione pubblicitaria
La normativa sul diritto d’autore non tutela le idee in quanto tali. Oggetto di protezione è esclusivamente il modo in cui l’idea viene espressa, esteriorizzata attraverso uno dei mezzi espressivi elencati a titolo esemplificativo dagli artt. 1 e 2 L.A., assumendo la forma di un’opera, immediatamente percepibile ai sensi. Ciò detto, può riconoscersi tutela [ LEGGI TUTTO ]
La tutela autoriale del design industriale: rielaborazione, carattere creativo e valore artistico
Non è sufficiente ad integrare i requisiti del carattere creativo e del valore artistico del disegno la rielaborazione artistica e l’apporto creativo consistente esclusivamente nell’aver depurato il motivo decorativo principale – che richiama uno lo stile classico sviluppatosi tra le fine del 1700 e l’inizio dell’800 – da alcuni elementi figurativi tipici di quell’epoca, al fine specifico di destinarlo preferenzialmente a mercati che per gusto, tradizione o convinzioni religiose non ammettono tali elementi figurativi.
Non sussiste apporto creativo – quale potrebbe essere l’organizzazione in modo nuovo e singolare di elementi già appartenenti al patrimonio culturale [ LEGGI TUTTO ]
Tutela cautelare da illegittimo utilizzo del nome, dell’immagine e delle opere tutelate dal diritto d’autore di Antonio de Curtis, detto Totò
Il provvedimento di inibitoria può essere posto in esecuzione anche nei confronti di tutti coloro che hanno acquistato i diritti o le copie delle opere oggetto della domanda cautelare solo dopo il deposito del ricorso d’urgenza, ai sensi e per gli effetti del principio di cui all’art. 111 c.p.c.. Il provvedimento di inibitoria non sarà invece efficace nei confronti di coloro che – sebbene facciano parte della filiera della produzione, distribuzione e vendita – abbiano acquistato i diritti o le copie delle medesime opere prima del deposito del ricorso d’urgenza. Ove il titolare dei diritti d’autore intenda inibire anche a tali soggetti eventuali condotte illecite, deve procurarsi, sia pure in via d’urgenza, un autonomo titolo da porre in esecuzione contro i medesimi soggetti.
Tutela in Italia delle opere di autori statunitensi
Dal momento che l’accordo bilaterale Italia/USA del 1892 per la reciproca protezione delle opere di autori che appartengono all’altro Stato non richiama alcuna regola di comparazione dei termini di protezione, in Italia l’opera statunitense è protetta [ LEGGI TUTTO ]