Opere collettive e risarcimento del danno autorale
I diritti di utilizzazione economica dell’opera collettiva in sé di cui agli art. 12 e segg. l.d.a. (compreso quindi il diritto di elaborazione dell’opera originaria, di cui agli art. 18 e 4 l.d.a.) spettano, salvo patto contrario, all’editore, mentre il diritto morale d’autore sulla stessa spetta a chi ha diretto e organizzato l’opera (che può ovviamente essere anche soggetto diverso dall’editore e, ai sensi dell’art.11 l.d.a., può essere anche un ente privato che non persegue scopi di lucro) e tutti i diritti, morale e di utilizzazione economica in altra forma (cioè in forma diversa dalla riproduzione o dalla elaborazione dell’originaria opera collettiva), dei singoli contributi, raccolti nell’opera collettiva, spettano agli autori degli stessi.
Danni patrimoniali e morali per violazione del diritto d’autore
Il concetto giuridico di creatività di cui all’art. 1 della legge 633/1941 fa riferimento alla personale ed individuale espressione da parte dell’autore e non significa né originalità assoluta, né tanto meno novità oggettiva, essendo quest’ultima un concetto proprio delle invenzioni industriali protette.
Accertata la violazione del diritto di autore, il risarcimento del danno, disciplinato dall’art.158 L.d.a., deve essere liquidato secondo le disposizioni di cui agli artt.1223, 1226 e 1227 c.c., e sono dovuti anche i danni non patrimoniali ai sensi dell’art.2059 c.c. Il danno morale effettivo e risarcibile da lesione del diritto morale di autore può quindi ravvisarsi e sussistere quando l’appropriazione e/o l’utilizzazione dell’opera in altre forme, per le sue modalità, comporti detrimento della sfera personale-interiore del soggetto, e arrechi nocumento al patrimonio morale del creatore dell’opera.
Il fornitore di servizi di hosting con ruolo attivo non può beneficiare del regime di limitazione della responsabilità civile previsto dall’art. 14 Dir. 2000/31 e dall’art. 16 D.Lgs. 70/2003 e la sua responsabilità deve essere accertata ex art. 2043 c.c.
Quando l’attività del gestore di una piattaforma di condivisione di video on line non può essere qualificata come fornitura di servizi di mero hosting neutro e passivo, ma si identifica in una complessa organizzazione di sfruttamento pubblicitario ed economico dei contenuti immessi in rete dagli utenti attraverso un’organizzazione dei contenuti audiovisivi, è inapplicabile, in relazione a questa attività, l’art. 16 del d. lgs. n. 70/2003 e la relativa esenzione da responsabilità e trova applicazione l’art. 2043 c.c.. [ LEGGI TUTTO ]
Requisiti di proteggibilità dell’opera fotografica e del design industriale.
In materia di opere fotografiche, il carattere artistico presuppone l’esistenza di un atto creativo in quanto espressione di un’attività intellettuale preminente rispetto alla mera tecnica materiale. La modalità di riproduzione del fotografo deve trasmettere cioè un messaggio ulteriore e diverso rispetto alla rappresentazione oggettiva cristallizzata, rendendo cioè una soggettiva interpretazione idonea a distinguere un’opera tra altre analoghe aventi il medesimo [ LEGGI TUTTO ]
La tutela del diritto d’autore di una comunicazione pubblicitaria
La normativa sul diritto d’autore non tutela le idee in quanto tali. Oggetto di protezione è esclusivamente il modo in cui l’idea viene espressa, esteriorizzata attraverso uno dei mezzi espressivi elencati a titolo esemplificativo dagli artt. 1 e 2 L.A., assumendo la forma di un’opera, immediatamente percepibile ai sensi. Ciò detto, può riconoscersi tutela [ LEGGI TUTTO ]
La tutela autoriale del design industriale: rielaborazione, carattere creativo e valore artistico
Non è sufficiente ad integrare i requisiti del carattere creativo e del valore artistico del disegno la rielaborazione artistica e l’apporto creativo consistente esclusivamente nell’aver depurato il motivo decorativo principale – che richiama uno lo stile classico sviluppatosi tra le fine del 1700 e l’inizio dell’800 – da alcuni elementi figurativi tipici di quell’epoca, al fine specifico di destinarlo preferenzialmente a mercati che per gusto, tradizione o convinzioni religiose non ammettono tali elementi figurativi.
Non sussiste apporto creativo – quale potrebbe essere l’organizzazione in modo nuovo e singolare di elementi già appartenenti al patrimonio culturale [ LEGGI TUTTO ]
Tutela cautelare da illegittimo utilizzo del nome, dell’immagine e delle opere tutelate dal diritto d’autore di Antonio de Curtis, detto Totò
Il provvedimento di inibitoria può essere posto in esecuzione anche nei confronti di tutti coloro che hanno acquistato i diritti o le copie delle opere oggetto della domanda cautelare solo dopo il deposito del ricorso d’urgenza, ai sensi e per gli effetti del principio di cui all’art. 111 c.p.c.. Il provvedimento di inibitoria non sarà invece efficace nei confronti di coloro che – sebbene facciano parte della filiera della produzione, distribuzione e vendita – abbiano acquistato i diritti o le copie delle medesime opere prima del deposito del ricorso d’urgenza. Ove il titolare dei diritti d’autore intenda inibire anche a tali soggetti eventuali condotte illecite, deve procurarsi, sia pure in via d’urgenza, un autonomo titolo da porre in esecuzione contro i medesimi soggetti.
Tutela in Italia delle opere di autori statunitensi
Dal momento che l’accordo bilaterale Italia/USA del 1892 per la reciproca protezione delle opere di autori che appartengono all’altro Stato non richiama alcuna regola di comparazione dei termini di protezione, in Italia l’opera statunitense è protetta [ LEGGI TUTTO ]
Rapporto tra diritto all’immagine-ritratto e tutela dei diritti di riproduzione e diffusione dell’opera cinematografica
Per ritratto si intende un’opera dell’arte figurativa, una fotografia o anche il fotogramma di un film, ove appaiano riconoscibili le sembianze di una determinata persona, anche se l’immagine è soltanto parte di una raffigurazione più vasta e complessa.
Coerentemente alla disciplina in materia di ritratto, si ritene illecita la divulgazione a fini pubblicitari dell’immagine di una persona nota senza il suo consenso, anche qualora la stessa immagine sia tratta da rappresentazioni (nel caso di specie, film) nelle quali la stessa ha prestato la propria opera, venendo in rilievo, nel caso di specie, non già lo sfruttamento delle opere cinematografiche nella loro interezza, bensì l’utilizzazione a fini pubblicitari/commerciali di singoli fotogrammi, del tutto avulsi dall’originario contesto per il quale era stata resa la prestazione artistica e con conseguente esclusivo rilievo dell’immagine in sé dell’artista.
La tutela dei diritti della personalità (al nome, all’immagine, all’identità personale) ed in particolare del diritto all’immagine-ritratto concorre necessariamente, ove la persona nota ritratta sia un interprete-attore cinematografico, con la tutela dei diritti di riproduzione e diffusione dell’opera cinematografica e della sequenza dei suoi fotogrammi, spettante al produttore, in via presuntiva, salvo prova contraria (di mancata cessione, da parte dell’artista, dei relativi diritti contestualmente alla stipula del contratto di produzione dell’opera cinematografica) ex art. 84 L.A.
Il diritto all’utilizzazione economica dell’opera originaria da parte del produttore e/o fotografo, non determina alcuna cessione del diritto allo sfruttamento dell’immagine degli attori che vi hanno partecipato e/o dei soggetti ritratti. Essi, infatti, salvo prova contraria, hanno prestato il loro consenso alla sola utilizzazione della propria interpretazione nell’opera cinematografica o alla messa in commercio della foto o del ritratto da parte del fotografo che ha ottenuto il loro consenso. Tale consenso, tuttavia, non si estende anche allo sfruttamento dell’immagine per ulteriori finalità commerciali e/o pubblicitarie con scopo di lucro. Essi pertanto (o i loro eredi) conservano il diritto di chiedere che sia inibita la pubblicazione, riproduzione o diffusione della propria immagine, su qualsiasi supporto e/o prodotto essa circoli, nonché di richiedere un risarcimento in ragione di tale abusiva circolazione. Peraltro, anche in assenza di precise limitazioni, siano queste espresse o desumibili dalle circostanze concrete, deve ritenersi operante il limite generale della prevedibilità dell’utilizzo dell’immagine, alla cui stregua non sono ammesse forme di divulgazione completamente avulse dal contesto nel quale le riproduzioni sono state eseguite e per finalità ultronee rispetto a quelle inizialmente prospettate.
Copertine per quotidiani, inserzioni pubblicitarie e diritto d’autore
Il quotidiano costituisce un’opera collettiva ex art. 3 della L. 633/1941, in quanto frutto della riunione di creazioni letterarie, scientifiche o artistiche autonome, scelte o coordinate per un determinato fine dal soggetto che ha organizzato e diretto l’opera. Pertanto, trovano applicazione gli artt. 7 e 38 della L. 633/1941. (1)
La vendita di spazi pubblicitari su supporti cartacei inseriti in una copertina trasparente per quotidiani e la distribuzione gratuita di tale copertina presso esercizi commerciali, per il tramite dei quali la copertina viene resa accessibile agli utenti, costituisce violazione del diritto d’autore e del diritto di sfruttamento economico del quotidiano. (2)
Non può ravvisarsi violazione del diritto patrimoniale d’autore nella condotta degli esercenti commerciali coinvolti nel semplice utilizzo di una copertina per quotidiani contenente inserti pubblicitari, ricevuta a titolo gratuito al solo fine di consentire ai propri clienti una più comoda lettura del quotidiano acquistato dal titolare di ciascun esercizio. (3)
La circostanza che i quotidiani – siano essi inseriti o meno nella copertina trasparente – siano messi a disposizione degli utenti a titolo gratuito, nell’ambito di un rapporto di mera cortesia, è tale da escludere ogni indebito sfruttamento economico da parte del titolare dell’esercizio commerciale, non potendo questo conseguire un vantaggio commerciale da tale attività o creare nocumento all’editore. (4)